Art. 15 
 
     Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici 
 
  1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro  il
31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti
dagli  articoli  24,  25,  comma  3,  e  27.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione
iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo  di
trasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere  dal  31
dicembre 2027. 
  2. Il responsabile  del  registro,  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma  1,
conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco. 
  3. Il responsabile del registro, quando  rileva  l'insufficienza  o
l'incompletezza   delle   attestazioni   relative   all'aggiornamento
periodico di un numero di mediatori o di  formatori  la  cui  mancata
approvazione  determinerebbe  il  venir  meno  dei  presupposti   per
mantenere  l'iscrizione,  ne   da'   comunicazione   all'interessato,
invitandolo a integrarle  senza  indugio  e  comunque  non  oltre  il
termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2. 
  4. Fuori dai  casi  previsti  dal  comma  3,  il  responsabile  del
registro assegna  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  per
l'integrazione e, se l'insufficienza  o  l'incompletezza  permangono,
alla    scadenza    rigetta    l'istanza,    dandone    comunicazione
all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno  dei
requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei  formatori
per i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico.