Art. 16 Obblighi degli iscritti 1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicita'. 2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. 4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita' all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni. 5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati. 6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato: a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite; b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite; c) l'esito del primo incontro; d) l'esito del procedimento; e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche; f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali. 8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti: a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono; b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato; c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate; d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio; h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Note all'art. 16: - Per l'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile: «Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. - 6. (omissis)». - Per l'articolo 141-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9.