Art. 16 
 
                       Obblighi degli iscritti 
 
  1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti  sono  tenuti  a
fare menzione del numero d'ordine comunicato ai  sensi  dell'articolo
13,  comma  5,  negli  atti,  nella  corrispondenza  e  nelle   forme
consentite di pubblicita'. 
  2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per  giustificato
motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
  3. L'organismo, su richiesta e con  eventuali  costi  a  carico  di
ciascuna  delle  parti  che  hanno  partecipato  alla  procedura   di
mediazione,  rilascia  i  verbali  della  procedura,   il   documento
contenente l'eventuale proposta  del  mediatore  formulata  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto  legislativo,  l'eventuale
rifiuto di tale proposta, il verbale  di  conciliazione,  il  verbale
attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o  il  verbale  dal
quale risulta la conciliazione. 
  4. L'organismo conserva gli atti e i  dati  inseriti  nei  registri
informatizzati relativi  ai  procedimenti  trattati,  in  conformita'
all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non
inferiore a tre anni. 
  5. L'ente di formazione  comunica  al  responsabile  del  registro,
entro il 28 febbraio di ogni anno, il  calendario  dei  corsi  svolti
nell'anno   precedente   con   i   relativi    programmi,    completi
dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati. 
  6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari
di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo  giorno
del mese successivo  alla  scadenza  del  trimestre  stesso,  i  dati
statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando  in  modo
separato: 
    a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5,  comma
1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice  con
l'indicazione delle materie e del valore della lite; 
    b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano  nella  lettera
a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite; 
    c) l'esito del primo incontro; 
    d) l'esito del procedimento; 
    e) se le parti del procedimento sono persone  fisiche  o  persone
giuridiche; 
    f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 
  7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i  dati
relativi ai flussi dei procedimenti  di  mediazione  complessivamente
trattati nel trimestre, distinti in base allo stato  di  avanzamento,
con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e
dei pendenti finali. 
  8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo  141-bis,  comma  2,
del Codice del consumo, non puo', se  non  per  giustificato  motivo,
rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
  9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale
del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR,  entro  il
28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette
al responsabile del registro informazioni concernenti: 
    a) il numero di domande ricevute e i tipi  di  controversie  alle
quali si riferiscono; 
    b) la quota  percentuale  delle  procedure  interrotte  prima  di
raggiungere il risultato; 
    c)  il  tempo  medio  necessario   per   la   risoluzione   delle
controversie trattate; 
    d) la  percentuale  di  rispetto,  se  nota,  degli  esiti  delle
procedure ADR; 
    e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si
verificano di frequente e  causano  controversie  tra  consumatori  e
professionisti, eventualmente  accompagnate  da  raccomandazioni  sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; 
    f)  quando  pertinente,  la  valutazione   dell'efficacia   della
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR  che  agevolano  la
risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
    g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione  fornita
dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa  dei
corsi svolti nel biennio; 
    h) la valutazione  dell'efficacia  della  procedura  ADR  offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per l'articolo 11 del citato  decreto  legislativo  4
          marzo 2010, n. 28, si veda nelle note  all'articolo  6  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2961  del  codice
          civile: 
                «Art.  2961  (Restituzione   di   documenti).   -   I
          cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori  e  i
          patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
          incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste
          sono state decise o sono altrimenti terminate. 
                Tale  esonero  si   verifica,   per   gli   ufficiali
          giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi
          affidati. 
                Anche alle persone designate in questo articolo  puo'
          essere  deferito  il  giuramento  perche'   dichiarino   se
          ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. 
                Si applica in questo caso il  disposto  dell'articolo
          2959.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti  con
          il processo). -  1.  Chi  intende  esercitare  in  giudizio
          un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
          responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
          mezzo della  stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',
          contratti assicurativi, bancari e finanziari,  associazione
          in partecipazione,  consorzio,  franchising,  opera,  rete,
          somministrazione, societa' di persone  e  subfornitura,  e'
          tenuto  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di
          mediazione ai sensi del presente capo. 
                2. - 6. (omissis)». 
              - Per l'articolo 141-bis del citato decreto legislativo
          6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle  note  all'articolo
          9.