Art. 18 Obblighi di trasparenza degli organismi ADR 1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine; b) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica; c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo; d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore; e) il regolamento di procedura; f) le indennita' previste dall'articolo 33; g) il codice etico; h) l'eventuale limite di valore di competenza; i) i motivi per i quali puo' rifiutare di trattare una determinata controversia; l) le eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista; m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalita' diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa; n) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura; o) la durata media della procedura; p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura; q) l'esecutivita' delle decisioni degli organismi ADR; r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR; s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo; t) la relazione annuale di attivita' redatta in conformita' all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.
Note all'art. 18: - Per l'articolo 141-decies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 141-quater del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 141-sexies, comma 6, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1. - 5. (omissis) 6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 7. - 9. (omissis)».