Art. 21 
 
  Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse 
 
  1.   Ciascun   mediatore   puo'   dichiararsi    contemporaneamente
disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo
di cinque organismi. 
  2. Il mediatore designato dall'organismo  esegue  personalmente  la
prestazione. 
  3. Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o  ha
avuto negli ultimi due anni  rapporti  professionali  con  una  delle
parti e quando ricorre una delle ipotesi  di  cui  all'articolo  815,
primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile. 
  4. Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure
di mediazione che si svolgono  davanti  all'organismo  del  quale  e'
socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile. 
  5. Chi ha svolto la funzione di  mediatore  non  puo'  intrattenere
rapporti professionali  con  una  delle  parti  del  procedimento  di
mediazione prima che siano decorsi due  anni  dalla  definizione  del
procedimento. 
  6. La violazione degli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo
commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o  professionista
iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici
se da questi previsto. Il  responsabile  del  registro  e'  tenuto  a
informarne gli organi competenti. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 815 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). -  Un  arbitro
          puo' essere ricusato: 
                  1) se non ha le qualifiche espressamente  convenute
          dalle parti; 
                  2) se  egli  stesso,  o  un  ente,  associazione  o
          societa' di cui  sia  amministratore,  ha  interesse  nella
          causa; 
                  3) se egli stesso o il coniuge e' parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
                  4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
                  5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'
          da questa controllata, al soggetto che la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
                  6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa
          ad una delle parti in una precedente fase della  vicenda  o
          vi ha deposto come testimone; 
                  6-bis)  se  sussistono  altre  gravi   ragioni   di
          convenienza,   tali   da   incidere   sull'indipendenza   o
          sull'imparzialita' dell'arbitro. 
                Una parte non puo' ricusare  l'arbitro  che  essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
                La  ricusazione  e'  proposta  mediante  ricorso   al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
                Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
          caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
          dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha
          proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,  di  una
          somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo
          del massimo del compenso spettante all'arbitro  singolo  in
          base alla tariffa forense. 
                La  proposizione  dell'istanza  di  ricusazione   non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                «Art.  8  (Procedimento).   -   1.   All'atto   della
          presentazione della domanda di mediazione, il  responsabile
          dell'organismo  designa  un  mediatore  e  fissa  il  primo
          incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di  venti
          e non oltre quaranta giorni  dal  deposito  della  domanda,
          salvo diversa concorde indicazione delle parti. La  domanda
          di mediazione, la designazione del  mediatore,  la  sede  e
          l'orario dell'incontro, le modalita' di  svolgimento  della
          procedura,  la  data  del  primo  incontro  e  ogni   altra
          informazione utile  sono  comunicate  alle  parti,  a  cura
          dell'organismo, con ogni mezzo  idoneo  ad  assicurarne  la
          ricezione. Nelle  controversie  che  richiedono  specifiche
          competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno  o  piu'
          mediatori ausiliari. 
                2. Dal momento in cui  la  comunicazione  di  cui  al
          comma 1 perviene a conoscenza delle parti,  la  domanda  di
          mediazione produce sulla  prescrizione  gli  effetti  della
          domanda giudiziale e impedisce la decadenza  per  una  sola
          volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra  parte
          la domanda di mediazione gia' presentata  all'organismo  di
          mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere  ai
          sensi del comma 1. 
                3. Il procedimento si svolge senza formalita'  presso
          la sede dell'organismo di mediazione o nel  luogo  indicato
          dal regolamento di procedura dell'organismo. 
                4. Le parti partecipano personalmente alla  procedura
          di mediazione. In presenza di giustificati motivi,  possono
          delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e  munito
          dei   poteri   necessari   per   la   composizione    della
          controversia. I  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche
          partecipano alla procedura  di  mediazione  avvalendosi  di
          rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti  e  muniti
          dei   poteri   necessari   per   la   composizione    della
          controversia. Ove  necessario,  il  mediatore  chiede  alle
          parti di dichiarare i poteri di  rappresentanza  e  ne  da'
          atto a verbale. 
                5. Nei casi previsti  dall'articolo  5,  comma  1,  e
          quando la mediazione e' demandata  dal  giudice,  le  parti
          sono assistite dai rispettivi avvocati. 
                6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione
          e le  modalita'  di  svolgimento  della  mediazione,  e  si
          adopera  affinche'  le  parti  raggiungano  un  accordo  di
          conciliazione. Le parti e gli  avvocati  che  le  assistono
          cooperano in buona fede e lealmente al fine  di  realizzare
          un effettivo confronto  sulle  questioni  controverse.  Del
          primo incontro e' redatto, a cura  del  mediatore,  verbale
          sottoscritto da tutti i partecipanti. 
                7. Il mediatore puo' avvalersi  di  esperti  iscritti
          negli  albi  dei  consulenti   presso   i   tribunali.   Il
          regolamento di procedura dell'organismo deve  prevedere  le
          modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
          agli esperti. Al  momento  della  nomina  dell'esperto,  le
          parti possono convenire la producibilita' in giudizio della
          sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso,
          la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116,  comma
          primo, del codice di procedura civile.».