Art. 22 Regolamento di procedura 1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni: a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo; b) la possibilita' per le parti di manifestare la volonta' di svolgere la mediazione in modalita' telematica; c) la possibilita' per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere uno o piu' incontri da remoto; d) la possibilita' per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione; f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverra' in conformita' ai criteri di cui alla lettera e); g) che il mediatore non puo' iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i); h) le cause di incompatibilita' del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore; i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialita' prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; n) la disponibilita' temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata; o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo; p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita' del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e); q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; r) la possibilita' per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio; s) gli eventuali accordi in base ai quali e' possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia; t) le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore; u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione; v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita' con cui e' assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata; z) i diritti di informazione e le facolta' spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo e' sospeso o cancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41; aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualita' e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione; bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione avviene in conformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. (omissis) 2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) - d) (omissis) 3. (omissis)». - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16. - Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.». - Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 21. - Si riporta il testo dell'articolo 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».