Art. 22 
 
                      Regolamento di procedura 
 
  1. Il regolamento di procedura  contiene  le  regole  di  procedura
seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni: 
    a) l'indicazione  del  luogo  di  svolgimento  della  mediazione,
derogabile con il consenso di tutte le parti,  del  mediatore  e  del
responsabile dell'organismo; 
    b) la possibilita' per le parti di  manifestare  la  volonta'  di
svolgere la mediazione in modalita' telematica; 
    c) la possibilita' per ciascuna  delle  parti,  anche  quando  la
mediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere  uno  o
piu' incontri da remoto; 
    d) la possibilita' per le  parti  di  indicare  concordemente  un
mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; 
    e) in difetto di indicazione  concorde  del  mediatore  ai  sensi
della lettera d), i  criteri  predeterminati  di  assegnazione  degli
affari di  mediazione,  rispettosi  della  specifica  competenza  del
mediatore e idonei ad assicurare la rotazione; 
    f) che, in difetto di indicazione ai sensi  della  lettera  d)  o
quando  l'organismo  ritiene  di  dover  disattendere   la   concorde
indicazione delle parti, la designazione del  mediatore  avverra'  in
conformita' ai criteri di cui alla lettera e); 
    g) che il mediatore non puo' iniziare il  procedimento  prima  di
avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i); 
    h) le cause di incompatibilita' del mediatore previste dal codice
etico e, quando pertinente, dai codici deontologici  di  appartenenza
del singolo mediatore; 
    i) le formule con cui il  mediatore  rende  la  dichiarazione  di
indipendenza e imparzialita'  prevista  dall'articolo  14,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo; 
    l) gli  ulteriori  impegni  assunti  dal  mediatore  al  fine  di
attestare e garantire la  propria  indipendenza  e  imparzialita'  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; 
    m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al
solo mediatore,  eccettuate  quelle  effettuate  in  occasione  delle
sessioni separate; 
    n) la  disponibilita'  temporale  destinata  dall'organismo  allo
svolgimento del primo  incontro,  non  inferiore  a  due  ore,  e  le
condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima
giornata; 
    o) le  condizioni  in  presenza  delle  quali  le  parti  possono
chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore
e il diverso soggetto competente a provvedervi quando  la  mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo; 
    p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita' del  mediatore  di
svolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza  indugio  alla
sua sostituzione nel rispetto della lettera e); 
    q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,  e  5-quater  del
decreto legislativo, il mediatore tiene  il  primo  incontro  con  la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte  chiamata  in
mediazione; 
    r)  la  possibilita'  per  le  parti,  al  momento  della  nomina
dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale
giudizio; 
    s) gli eventuali accordi in base ai quali e' possibile utilizzare
i risultati delle negoziazioni paritetiche basate  su  protocolli  di
intesa tra le associazioni riconosciute ai  sensi  dell'articolo  137
del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni  aventi  per
oggetto la medesima controversia; 
    t) le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore; 
    u) l'illustrazione, anche con  esempi  pratici,  dei  criteri  di
calcolo  degli  importi  previsti  dalla  tabella  delle   spese   di
mediazione; 
    v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita' con  cui
e' assicurato  alle  parti  il  diritto  di  accesso  agli  atti  del
procedimento di mediazione, distinguendo tra il  diritto  di  accesso
agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto  di  ciascuna
parte  di  accedere  agli  atti  depositati  nella  propria  sessione
separata; 
    z) i diritti di informazione e le facolta' spettanti  alle  parti
quando,  nel  corso  della  mediazione,  l'organismo  e'  sospeso   o
cancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41; 
    aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della  qualita'
e dell'efficacia delle procedure offerte  dall'organismo  e  la  loro
illustrazione; 
    bb) che il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari  forniti
dalle parti  nell'ambito  dell'attivita'  di  mediazione  avviene  in
conformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14,  comma  2,
          lettera a), del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
          28: 
                «Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. (omissis) 
                2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
                  a) sottoscrivere, per ciascun affare per  il  quale
          e'  designato,  una  dichiarazione  di  indipendenza  e  di
          imparzialita' secondo le formule previste  dal  regolamento
          di procedura applicabile,  nonche'  gli  ulteriori  impegni
          eventualmente previsti dal medesimo regolamento; 
                  b) - d) (omissis) 
                3. (omissis)». 
              -  Per  l'articolo  5,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 16. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                «Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).  -
          1. Il giudice, anche in sede di giudizio di  appello,  fino
          al momento della precisazione delle  conclusioni,  valutata
          la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione,   il
          comportamento delle parti e ogni  altra  circostanza,  puo'
          disporre,  con  ordinanza  motivata,  l'esperimento  di  un
          procedimento di mediazione. Con la stessa  ordinanza  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo 6. 
                2. La mediazione demandata dal giudice e'  condizione
          di procedibilita'  della  domanda  giudiziale.  Si  applica
          l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 
                3.  All'udienza  di  cui  al  comma  1,   quando   la
          mediazione  non  risulta  esperita,  il  giudice   dichiara
          l'improcedibilita' della domanda giudiziale.». 
              - Per l'articolo 8 del  citato  decreto  legislativo  4
          marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 21. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  137  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
                «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei  consumatori
          e degli utenti rappresentative a livello nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
                2.  L'iscrizione  nell'elenco   e'   subordinata   al
          possesso,   da   comprovare   con   la   presentazione   di
          documentazione conforme alle prescrizioni e alle  procedure
          stabilite  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, dei seguenti requisiti: 
                  a) avvenuta costituzione, per atto pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                  b) tenuta di un elenco degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                  c) numero di iscritti non inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                  d)  elaborazione  di  un  bilancio  annuale   delle
          entrate e delle uscite con indicazione delle quote  versate
          dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
          alle  norme  vigenti  in  materia  di  contabilita'   delle
          associazioni non riconosciute; 
                  e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti; 
                  f) non avere i suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
                3. Alle associazioni dei consumatori e  degli  utenti
          e' preclusa ogni  attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
                4. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
                5. All'elenco di cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
                6. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica
          alla Commissione  europea  l'elenco  di  cui  al  comma  1,
          comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma
          2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.».