Art. 23 
 
                  Formazione iniziale dei mediatori 
 
  1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno  degli
elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6  e  7,
il richiedente attesta lo svolgimento e il  superamento  della  prova
finale di un corso di formazione riservato a  un  numero  massimo  di
quaranta partecipanti di durata non inferiore a  ottanta  ore,  oltre
allo  svolgimento  di  un  tirocinio  mediante  partecipazione,   con
affiancamento al mediatore, in  non  meno  di  dieci  mediazioni  con
adesione della parte invitata. 
  2. Il corso di cui al comma 1, e'  composto  da  moduli  teorici  e
pratici, prevede una  prova  finale  di  valutazione  di  durata  non
inferiore a quattro ore, da svolgersi  in  presenza,  comprensiva  di
verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica  comprendente  la
simulazione di una proposta del mediatore. 
  3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno  durata  non
inferiore  a  quaranta  ore,  si  svolgono  in  presenza  o  mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per i tre  quarti  del
predetto monte orario, e hanno ad oggetto: 
    a)   l'introduzione   storica,   filosofica,   antropologica    e
sociologica  del  conflitto  e  dei   diversi   modelli   teorici   e
metodologici di gestione del conflitto; 
    b) la teoria  della  comunicazione  e  dei  profili  cognitivi  e
decisionali; 
    c) l'evoluzione della cultura nazionale  e  internazionale  della
soluzione stragiudiziale dei conflitti; 
    d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di
mediazione e di mediazione demandata dal giudice; 
    e) la validita' e  l'efficacia  delle  clausole  contrattuali  di
mediazione; 
    f) la  forma,  il  contenuto  e  gli  effetti  della  domanda  di
mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita'; 
    g) i compiti e le responsabilita'  del  mediatore  anche  per  la
redazione  dei  verbali  e  per  la   formulazione   della   proposta
conciliativa. 
  4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno  durata  non
inferiore  a  quaranta  ore,  si  svolgono  in   presenza,   mediante
laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto: 
    a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica; 
    b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione; 
    c) le metodologie delle procedure di gestione  consensuale  delle
liti e di interazione comunicativa; 
    d) le attivita' finalizzate alla acquisizione di  informazioni  e
di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e  i
rapporti con il consulente legale; 
    e) le tecniche di redazione dei verbali e di  formulazione  della
proposta conciliativa; 
  5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli  pratici  possono
prevedere la partecipazione a incontri  di  mediazione.  A  tal  fine
l'ente  di  formazione  stipula  apposito  accordo  con  uno  o  piu'
organismi di mediazione nel  rispetto  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo. 
  6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e  per
ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio  professionale  che
ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno  o
piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e
7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del  percorso  di
formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del  corso  di
approfondimento giuridico previsto dal comma 7. 
  7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a
quattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno  conseguito
la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale,  scritta  e
orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le  nozioni
e gli istituti di base di diritto sostanziale  e  processuale  civile
necessari  per  la  comprensione  della  normativa  in   materia   di
mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore. 
  8. Gli avvocati iscritti all'albo  sono  esonerati  dal  modulo  di
formazione teorica previsto dal comma 3,  lettera  d)  per  la  parte
relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.