Art. 25 Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti 1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu' di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non piu' di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso e' prevista una prova finale di valutazione. 2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto: a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore; b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore; c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere. 3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona.