Art. 26 Formazione iniziale del formatore 1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore: a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico; b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale; c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso universita' pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici; d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attivita' di formatore nelle materie di cui alla lettera c). 2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c). 3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.