Art. 26 
 
                  Formazione iniziale del formatore 
 
  1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A)  dell'elenco  previsto
dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente  attesta,  per  ciascun
formatore: 
    a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico; 
    b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale; 
    c) lo svolgimento, nei cinque anni  precedenti  la  richiesta  di
iscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materia
della  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa  delle
controversie presso  universita'  pubbliche  o  private,  italiane  o
straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici; 
    d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere  svolto,
nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione,  attivita'  di
formatore nelle materie di cui alla lettera c). 
  2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal  comma
1,  il  richiedente  attesta  la  pubblicazione,  nei   cinque   anni
precedenti la richiesta  di  iscrizione,  di  almeno  tre  contributi
scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c). 
  3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal  comma
1,  il  richiedente  attesta  l'esperienza  maturata  nei  tre   anni
antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno  o
piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di  mediazione  con
adesione della parte invitata.