Art. 27 Formazione continua dei formatori 1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita' laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.