Art. 27 
 
                  Formazione continua dei formatori 
 
  1. Ai fini  della  conferma  nell'inserimento  nell'elenco  di  cui
all'articolo 10, commi 3 e  4,  l'ente  di  formazione,  nel  termine
previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore  la
partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra  quelle
indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di  quaranta
formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza  o  mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita'
laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 
  2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di
cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.