Art. 3 
 
              Istituzione del registro degli organismi 
           e della sezione speciale per gli organismi ADR 
 
  1. Sono istituiti presso il Ministero il registro  degli  organismi
abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto
registro per gli organismi ADR. 
  2.  La  parte  prima  del  registro  e'  riservata  agli  organismi
pubblici, la parte seconda e' riservata agli  organismi  privati,  la
sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR. 
  3. La  parte  prima  del  registro  e'  articolata  nelle  seguenti
sezioni: 
    a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori; 
    b) sezione B: riservata all'elenco dei  mediatori  esperti  nella
materia internazionale e liti transfrontaliere; 
    c) sezione C: riservata all'elenco dei  mediatori  esperti  nella
materia dei rapporti di consumo; 
    d)  sezione  D:  riservata  all'elenco  dei  responsabili  o  dei
rappresentanti  dell'associazione  in  cui  l'organismo  pubblico  e'
inserito. 
  4. La parte  seconda  del  registro  e'  articolata  nelle  sezioni
previste dal comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  e  la  sezione  D  e'
riservata   all'elenco   dei   soci,    associati,    amministratori,
responsabili e rappresentanti degli organismi. 
  5. La sezione speciale per gli organismi ADR  e'  articolata  nella
parte prima e nella parte seconda. 
  6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli  organismi
ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima  A)  contiene
l'elenco dei rappresentanti legali  degli  organismi  ADR,  la  parte
prima B) contiene l'elenco dei mediatori. 
  7.  La  parte  seconda  della  sezione  speciale,  riservata   agli
organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A)
contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e  la
parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.