Art. 3 Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR 1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR. 2. La parte prima del registro e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR. 3. La parte prima del registro e' articolata nelle seguenti sezioni: a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori; b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere; c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico e' inserito. 4. La parte seconda del registro e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi. 5. La sezione speciale per gli organismi ADR e' articolata nella parte prima e nella parte seconda. 6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori. 7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.