Art. 30 Determinazione delle spese di mediazione 1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento. 2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento. 3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5. 4. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Note all'art. 30: - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16.