Art. 30 
 
              Determinazione delle spese di mediazione 
 
  1. In caso di conciliazione al primo incontro, le  ulteriori  spese
di mediazione  dovute  ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  7,  sono
calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella  di
cui all'allegato A, e per gli organismi privati in  conformita'  alla
tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi
previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione  del  dieci
per cento. 
  2. In caso di conciliazione in incontri successivi al  primo,  sono
dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le  ulteriori
spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di
cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata  dal  responsabile
del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo  28,  comma
5, con una maggiorazione del venticinque per cento. 
  3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo
e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici
o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione  calcolate,
rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o  secondo
la tabella redatta in conformita' all'articolo  32  e  approvata  dal
responsabile   del   registro,   detratti   gli   importi    previsti
dall'articolo 28, comma 5. 
  4. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  o
quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione,  determinate
in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto. 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Per  l'articolo  5,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 16.