Art. 35 
 
                        Cause di sospensione 
 
  1. Costituiscono causa di sospensione  per  un  periodo  da  sei  a
dodici mesi: 
    a) l'inadempimento a uno o piu' obblighi di trasparenza  previsti
dagli articoli 17, 18 e 19; 
    b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento  di
procedura o di una tabella  delle  spese  di  mediazione  diversi  da
quelli approvati dal responsabile del registro; 
    c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate
al  momento  della  richiesta  di  iscrizione  e  non  approvate  dal
responsabile del registro; 
    d)  la  presentazione  al  pubblico  o  la  pubblicizzazione,  in
qualsiasi forma,  dei  servizi  di  mediazione  o  di  formazione  in
associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono
un  interesse  pubblico  in  relazione  ai  quali  l'interessato  non
dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne  tale
uso.