Art. 36 
 
                       Cause di cancellazione 
 
  1. Costituiscono causa di cancellazione: 
    a)  la  perdita  di  uno  o  piu'  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione; 
    b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella
delle  spese  di  mediazione  diversi   da   quelli   approvati   dal
responsabile del registro; 
    c) l'applicazione di indennita' per il primo incontro diverse  da
quelle previste dall'articolo 28; 
    d) l'affidamento di uno o  piu'  incarichi  a  un  mediatore  non
inserito negli elenchi di cui all'articolo  3,  o  privo,  anche  per
causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito; 
    e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu'
incarichi a uno o  piu'  formatori  inseriti  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti
per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto  per
lo svolgimento del corso; 
    f) lo svolgimento di  una  o  piu'  procedure  di  mediazione  in
presenza di cause di incompatibilita',  come  definite  dal  presente
decreto; 
    g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle  sanzioni  a
carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura; 
    h) la volontaria divulgazione di  dati  sensibili  relativi  alle
procedure di mediazione; 
    i) la mancata comunicazione delle variazioni  delle  informazioni
fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal  responsabile  del
registro; 
    l)  la  mancata  trasmissione  periodica  delle  attestazioni   o
certificazioni relative all'adempimento degli obblighi  formativi  di
mediatori e formatori; 
    m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione  dei  dati
indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7; 
    n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel
biennio precedente l'adozione del provvedimento; 
    o) la comunicazione da parte  dell'iscritto  della  dichiarazione
prevista dall'articolo 39, comma 5. 
  2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita
di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.