Art. 37 Invito alla regolarizzazione 1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o e' rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne da' comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 2. Se alla scadenza permane la difformita' segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.