Art. 37 
 
                    Invito alla regolarizzazione 
 
  1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei
requisiti previsti dagli articoli 6 e 11,  comma  3,  o  e'  rilevato
l'inadempimento a  uno  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  36,
lettere  i),  l)  e  m),  il  responsabile  del   registro   ne   da'
comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio  e
comunque non oltre il termine di tre mesi. 
  2.  Se  alla  scadenza  permane  la   difformita'   segnalata,   il
responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.