Art. 38 Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR 1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne da' comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformita' segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro. 3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.