Art. 38 
 
           Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR 
 
  1.  Ad  eccezione  del  caso  di  perdita  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu'  dei
requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del  registro  ne
da' comunicazione  all'interessato  e  lo  invita  a  ovviarvi  senza
indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 
  2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma  1,  permane  la
difformita'  segnalata,  il  responsabile  del  registro  dispone  la
cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro. 
  3. Adottato il provvedimento di cui al  comma  2,  il  responsabile
aggiorna immediatamente la sezione  speciale  del  registro,  dandone
comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.