Art. 40 Effetti della sospensione e della cancellazione 1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere. 2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto. 3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto. 4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
Note all'art. 40: - Per l'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6.