Art. 40 
 
           Effetti della sospensione e della cancellazione 
 
  1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di
sospensione o di cancellazione, danno immediata  comunicazione  della
sua  adozione  e  della  data  di  decorrenza   dei   suoi   effetti,
rispettivamente, ai mediatori inseriti  nei  propri  elenchi  e  alle
parti dei procedimenti in corso, ai  formatori  e  agli  iscritti  ai
corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale
onere. 
  2. Dopo la comunicazione della sospensione  o  della  cancellazione
l'organismo o l'ente di formazione  non  possono  erogare  i  servizi
previsti dal presente decreto. 
  3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo  di  conservazione
previsto dall'articolo 8-bis, comma  5,  del  decreto  legislativo  e
dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto. 
  4. La cancellazione per  qualsiasi  causa  preclude  per  due  anni
all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per l'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 4
          marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6.