Art. 41 
 
Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione  e
                            cancellazione 
 
  1. La procedura di  mediazione  in  corso  avanti  a  un  organismo
sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro  organismo  del
medesimo circondario, in conformita' al presente articolo. 
  2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo
39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione  puo'
individuare un altro organismo  mediante  presentazione  di  apposita
domanda che deve contestualmente essere comunicata alle  altre  parti
della procedura di mediazione e all'organismo sospeso  o  cancellato.
Tale richiesta puo' contenere l'indicazione  dello  stesso  mediatore
designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto
mediatore sia  inserito  nell'elenco  dell'organismo  individuato  ai
sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non  sia
stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in
questione.  Se  nel  termine  indicato  nel  primo  periodo  non   e'
depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi  quindici
giorni puo'  provvedervi  la  parte  chiamata  che  ha  aderito  alla
mediazione. 
  3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2  non  puo'
rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. 
  4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione  prosegue
ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a
quel momento compiuti  all'organismo  avanti  al  quale  prosegue  la
procedura, conservandone copia.