Art. 41 Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione 1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformita' al presente articolo. 2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo' individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e' depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione. 3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non puo' rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. 4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.