Art. 42 Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro 1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformita' all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformita' all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore. 3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta: a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore; d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11. 6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore. d) quando non e' attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1. 7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto. 8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformita' al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28): «Art. 3 (Registro). - 1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.» «Art. 17 (Elenco degli enti di formazione). - 1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori. 2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. 3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.».