Art. 42 
 
    Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro 
 
  1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel registro  previsto  dall'articolo  3
del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180,
e  che  entro  il  30  aprile  2023  hanno  presentato   istanza   di
mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro,
entro  nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,
l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5
e 6. Nello stesso termine trasmettono  il  regolamento  di  procedura
aggiornato  in  conformita'  all'articolo  22  unitamente,  per   gli
organismi privati, alla tabella redatta in  conformita'  all'articolo
32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella  di  cui
all'allegato A. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli  organismi  di  cui  al
comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo  3,  comma  3,
parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni  da  A)  a  C)  del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010,  che  intendono
mantenere tale inserimento, attestano al responsabile  del  registro,
nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); 
    b)  il  conseguimento  della  laurea  triennale   o   l'eventuale
conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; 
    c) lo svolgimento di  un  corso  di  aggiornamento  di  contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore. 
  3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i  mediatori  inseriti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nell'elenco  di
cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A)  a  C)  e  parte
ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della  giustizia  n.
180 del 2010, che intendono mantenere tale  inserimento,  l'organismo
documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo  svolgimento  di  un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a  quanto  prevede
l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 
  4. Per i mediatori inseriti, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e  iscritti
a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1 attesta: 
    a) per tutti i mediatori i requisiti  previsti  dall'articolo  8,
comma 2, lettera b); 
    b)  per  i  mediatori  inseriti  nella  sezione  A,   l'eventuale
conseguimento  della  laurea  triennale  o  della   laurea   prevista
dall'articolo 23, comma 1; 
    c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a  quanto  prevede
l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore; 
    d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre  a  quanto
prevedono le  lettere  a)  e  b),  lo  svolgimento  di  un  corso  di
aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo
25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 
  5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  nell'elenco  previsto  dall'articolo  17  del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il
30  aprile   2023,   hanno   presentato   istanza   di   mantenimento
dell'iscrizione,  trasmettono  al  responsabile  del  registro,   nel
termine  previsto  dal  comma   1,   la   documentazione   attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11. 
  6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti  alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  negli  elenchi  previsti
dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte  ii)  lettera
A, del decreto del Ministro della giustizia  n.  180  del  2010,  che
intendono mantenere tale inserimento, attestano al  responsabile  del
registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 4; 
    b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista  dall'articolo
26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale; 
    c) lo svolgimento di  un  corso  di  aggiornamento  di  contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore. 
    d) quando non e' attestato il conseguimento della laurea ai sensi
della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento
di attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo  23,  comma
3, per almeno  sedici  ore  negli  ultimi  tre  anni  anteriori  alla
scadenza del termine di cui al comma 1. 
  7. Ai fini del  mantenimento  dell'inserimento  negli  elenchi  dei
mediatori e dei formatori, i corsi  previsti  dai  commi  2,  3  e  6
prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche  apportate  al
decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli  incentivi  fiscali,
del patrocinio a spese dello Stato,  e  sui  contenuti  del  presente
decreto. 
  8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da  parte
dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei
rispettivi elenchi in  conformita'  al  presente  articolo,  equivale
all'assolvimento   dell'obbligo    formativo    periodico    previsto
dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 del decreto
          del Ministro  della  giustizia  18  ottobre  2010,  n.  180
          (Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle
          modalita'  di  iscrizione  e  tenuta  del  registro   degli
          organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per  la
          mediazione,   nonche'   l'approvazione   delle   indennita'
          spettanti agli organismi, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28): 
                «Art. 3 (Registro). - 1.  E'  istituito  il  registro
          degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 
                2.  Il  registro  e'  tenuto  presso   il   Ministero
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' esistenti presso il Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia; ne e' responsabile il direttore  generale  della
          giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
          qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di   magistrato
          nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
          della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
          si puo' avvalere dell'Ispettorato  generale  del  Ministero
          della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione  del
          registro per la trattazione  degli  affari  in  materia  di
          rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione  C
          e parte ii), sezione C, il responsabile esercita  i  poteri
          di cui al  presente  decreto  sentito  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
                3. Il registro e' articolato in modo da contenere  le
          seguenti annotazioni: 
                  parte i): enti pubblici; 
                  sezione A: elenco dei mediatori; 
                  sezione  B:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella
          materia internazionale; 
                  sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella
          materia dei rapporti di consumo; 
                  parte ii): enti privati; 
                  sezione A: elenco dei mediatori; 
                  sezione  B:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella
          materia internazionale; 
                  sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella
          materia dei rapporti di consumo; 
                  sezione   D:   elenco    dei    soci,    associati,
          amministratori, rappresentanti degli organismi. 
                4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
          dati. 
                5. La gestione del  registro  avviene  con  modalita'
          informatiche  che  assicurano  la  possibilita'  di  rapida
          elaborazione di dati con finalita' connessa ai  compiti  di
          tenuta di cui al presente decreto. 
                6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso
          alle  altre   annotazioni   e'   regolato   dalle   vigenti
          disposizioni di legge.» 
                «Art. 17 (Elenco degli enti di formazione). -  1.  E'
          istituito l'elenco degli enti  di  formazione  abilitati  a
          svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori. 
                2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   gia'
          esistenti  presso  il  Dipartimento  per  gli   affari   di
          giustizia; ne e' responsabile il direttore  generale  della
          giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
          qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di   magistrato
          nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
          della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
          si puo' avvalere dell'Ispettorato  generale  del  Ministero
          della giustizia. 
                3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno
          le seguenti annotazioni: 
                  parte i): enti pubblici; 
                  sezione A: elenco dei formatori; 
                  sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
                  parte ii): enti privati; 
                  sezione A: elenco dei formatori; 
                  sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
                  sezione   C:   elenco    dei    soci,    associati,
          amministratori, rappresentanti degli enti. 
                4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
          dati. 
                5. La  gestione  dell'elenco  avviene  con  modalita'
          informatiche  che  assicurano  la  possibilita'  di  rapida
          elaborazione di dati con finalita' connessa ai  compiti  di
          tenuta di cui al presente decreto. 
                6. Gli  elenchi  dei  formatori  e  dei  responsabili
          scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni
          e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.».