Art. 44 
 
 Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione 
 
  1. Il  responsabile  del  registro,  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione  delle  attestazioni  previste  dagli  articoli  42  e  43,
verificatane  idoneita'  e  completezza,   conferma   le   iscrizioni
richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i
soggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro  e  negli
elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 
  2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del  comma  1,
il responsabile del  registro  non  provvede,  sospende  l'iscrizione
dell'organismo  o  dell'ente  di  formazione  per  sei  mesi,  previo
preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41. 
  3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della  scadenza
del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma  2,  salvo  il
deposito della dichiarazione  prevista  dall'articolo  39,  comma  5,
attesta al responsabile del  registro  l'adeguamento  in  conformita'
agli articoli 42 e 43.  In  difetto,  il  responsabile  del  registro
dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della  legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei  motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza).  - 1. Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.".