Art. 45 
 
Disposizioni transitorie relative  alle  procedure  finalizzate  alla
                  cancellazione o alla sospensione 
 
  1. Ai procedimenti pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, avviati dal  responsabile  del  registro  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180  del
2010, continua ad applicarsi il predetto decreto. 
  2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati
dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito  di  segnalazioni
dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di  entrata
in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Ministro della giustizia 18  ottobre  2010,  n.
          180: 
                «Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal  registro).
          - 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi
          fatti  che  l'avrebbero  impedita,  ovvero   in   caso   di
          violazione degli obblighi  di  comunicazione  di  cui  agli
          articoli 8 e 20 o di reiterata  violazione  degli  obblighi
          del mediatore, il responsabile dispone  la  sospensione  e,
          nei casi piu' gravi, la  cancellazione  dal  registro.  Nel
          caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone
          la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo
          che non ha comunicato i dati; ne dispone  la  cancellazione
          dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati,
          inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro  i
          tre mesi successivi. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile
          dispone altresi' la cancellazione degli organismi che hanno
          svolto meno di  dieci  procedimenti  di  mediazione  in  un
          biennio. 
                3. La cancellazione di cui ai commi 1 e  2  impedisce
          all'organismo di ottenere una nuova iscrizione,  prima  che
          sia decorso un anno. 
                4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai
          commi 1 e 2, l'esercizio del  potere  di  controllo,  anche
          mediante  acquisizione  di  atti  e  notizie,   che   viene
          esercitato nei modi e nei tempi stabiliti  da  circolari  o
          atti amministrativi equipollenti, di cui  viene  curato  il
          preventivo recapito, anche soltanto in via  telematica,  ai
          singoli organismi interessati.».