Art. 46 
 
       Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione 
 
  1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata  in
data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad
applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia  n.
180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. 
  2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata  in
data successiva all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
organismi  privati  che  hanno  presentato  istanza  di  mantenimento
dell'iscrizione  ai   sensi   dell'articolo   42,   comma   1,   fino
all'approvazione  dell'istanza  di  adeguamento   ai   requisiti   di
iscrizione,  applicano  le  spese  di  mediazione  previste  per  gli
organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la  tabella  A
allegata al presente decreto. 
  3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di  cui  all'articolo
9, comma 1, lettera c),  iniziate  con  domanda  presentata  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le  indennita'
previste dall'articolo 33. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 e della  Tabella
          A del  citato  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
          ottobre 2010, n. 180: 
                «Art. 16 (Criteri di determinazione dell'indennita').
          -  1.  L'indennita'  comprende  le  spese  di   avvio   del
          procedimento e le spese di mediazione. 
                2. Per le spese di avvio,  a  valere  sull'indennita'
          complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento
          del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti  di
          valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di
          valore superiore, oltre alle spese vive documentate che  e'
          versato dall'istante al momento del deposito della  domanda
          di mediazione e dalla parte  chiamata  alla  mediazione  al
          momento della sua adesione al  procedimento.  L'importo  e'
          dovuto anche in caso di mancato accordo. 
                3. Per le spese di mediazione e' dovuto  da  ciascuna
          parte  l'importo  indicato  nella  tabella  A  allegata  al
          presente decreto. 
                4. L'importo massimo delle spese  di  mediazione  per
          ciascun scaglione di riferimento, come determinato a  norma
          della medesima tabella A: 
                  a) puo' essere aumentato in misura non superiore  a
          un  quinto  tenuto  conto  della  particolare   importanza,
          complessita' o difficolta' dell'affare; 
                  b) deve essere aumentato in misura non superiore  a
          un quarto in caso di successo della mediazione; 
                  c) deve essere aumentato di un quinto nel  caso  di
          formulazione della proposta ai sensi dell'articolo  11  del
          decreto legislativo; 
                  d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis
          e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto  di
          un terzo per i primi sei scaglioni, e  della  meta'  per  i
          restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e)  del
          presente comma, e non si applica alcun  altro  aumento  tra
          quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello
          previsto dalla lettera b) del presente comma; 
                  e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo
          scaglione  e  ad  euro  cinquanta  per  tutti   gli   altri
          scaglioni, ferma restando l'applicazione della  lettera  c)
          del presente comma  quando  nessuna  delle  controparti  di
          quella  che  ha  introdotto  la  mediazione,  partecipa  al
          procedimento. 
                5. Si considerano importi minimi quelli  dovuti  come
          massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione
          immediatamente   precedente   a    quello    effettivamente
          applicabile; l'importo minimo relativo al  primo  scaglione
          e' liberamente determinato. 
                6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si
          sommano in nessun caso tra loro. 
                7. Il valore della lite e' indicato nella domanda  di
          mediazione a norma del codice di procedura civile. 
                8.   Qualora   il   valore   risulti   indeterminato,
          indeterminabile, o vi sia una notevole  divergenza  tra  le
          parti  sulla  stima,  l'organismo  decide  il   valore   di
          riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo  comunica
          alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento  di
          mediazione   il   valore   risulta    diverso,    l'importo
          dell'indennita'  e'  dovuto   secondo   il   corrispondente
          scaglione di riferimento. 
                9. Le spese  di  mediazione  sono  corrisposte  prima
          dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura  non
          inferiore  alla  meta'.   Il   regolamento   di   procedura
          dell'organismo puo' prevedere  che  le  indennita'  debbano
          essere  corrisposte  per  intero  prima  del  rilascio  del
          verbale di accordo  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
          legislativo.  In  ogni   caso,   nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo  5,  comma   1,   del   decreto   legislativo,
          l'organismo  e  il  mediatore  non  possono  rifiutarsi  di
          svolgere la mediazione. (20) 
                10.  Le  spese  di   mediazione   comprendono   anche
          l'onorario  del  mediatore  per  l'intero  procedimento  di
          mediazione,  indipendentemente  dal  numero   di   incontri
          svolti. Esse rimangono fisse anche nel  caso  di  mutamento
          del mediatore nel corso del procedimento ovvero  di  nomina
          di un collegio di  mediatori,  di  nomina  di  uno  o  piu'
          mediatori  ausiliari,  ovvero  di  nomina  di  un   diverso
          mediatore per  la  formulazione  della  proposta  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto legislativo. 
                11. Le spese di mediazione indicate  sono  dovute  in
          solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 
                12. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita',
          quando  piu'  soggetti  rappresentano   un   unico   centro
          d'interessi si considerano come un'unica parte. 
                13. Gli organismi diversi da quelli costituiti  dagli
          enti di diritto pubblico interno stabiliscono  gli  importi
          di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal
          comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo  5,
          comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi' ferma ogni
          altra disposizione di cui al presente articolo. 
                14. Gli importi minimi delle indennita'  per  ciascun
          scaglione di riferimento, come determinati  a  norma  della
          tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.» 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico