Art. 47 
 
                          Trattamento dati 
 
  1. Il Ministero - Direzione generale  degli  affari  interni  e  il
Ministero per le imprese e  il  made  in  Italy,  sono  titolari  dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attivita'
di competenza, ai fini della tenuta ed  aggiornamento  del  registro,
della sezione speciale e degli  elenchi  di  cui  all'articolo  3,  e
dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI. 
  2.  Il  trattamento  dei   dati   personali   raccolti   ai   sensi
dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma  1,  lettere  e),  h)  e  l),
dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e  3,
lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in  conformita'  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a  garantire  il
rispetto dei principi di  liceita',  correttezza  e  trasparenza  nei
confronti degli  interessati,  di  limitazione  della  finalita',  di
minimizzazione dei dati, di  limitazione  della  conservazione  e  di
integrita'  e  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  fin  dalla
progettazione e per impostazione predefinita. 
  3. Il  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  al  comma  2  e'
effettuato per le sole  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui  all'articolo
3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2,  lettere  l)  e  q)  del
decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  4. E' vietata la comunicazione o la diffusione  a  terzi  dei  dati
indicati  al  comma  2,  salvo  l'adempimento   degli   obblighi   di
comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39,
comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso  il
sito web  del  Ministero  dedicato  alla  mediazione,  della  sezione
speciale del registro  per  gli  organismi  ADR,  degli  elenchi  dei
responsabili, mediatori e formatori in conformita'  all'articolo  12,
comma 3, e dei provvedimenti  indicati  dall'articolo  39,  comma  3,
fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo
n. 196 del 2003. 
  5. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati
dal  Ministero  per  un  periodo   non   superiore   a   dieci   anni
esclusivamente  allo  scopo  di  consentire  lo   svolgimento   delle
attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino
alla definizione di eventuali contenziosi. 
  6. Gli organismi, gli  organismi  ADR  e  gli  enti  di  formazione
trattano i dati di cui agli articoli 9  e  10  del  regolamento  (UE)
2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione
e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure
e delle attivita' previste dai  capi  II,  III,  VI  e  di  cui  agli
articoli 43, 44 e 45, nel  rispetto  e  in  conformita'  al  predetto
regolamento  e  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  con
l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla  tutela
dei dati personali trattati, assicurando altresi'  la  sicurezza  dei
medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione,
la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 2,
          lettere  l)  e  q),  e  2-septies,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati  personali,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva 95/46/CE): 
                «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - 1. - 1-bis. (omissis) 
                2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                  a) - i) (omissis) 
                  l) attivita' di controllo e ispettive; 
                  m) - p) (omissis) 
                  q) attivita' sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                  r) - dd) (omissis) 
                3. (omissis)» 
                «Art.  2-septies   (Misure   di   garanzia   per   il
          trattamento dei dati genetici, biometrici e  relativi  alla
          salute). - 1. - 7. (omissis) 
                8. I dati personali di cui al  comma  1  non  possono
          essere diffusi.».