Art. 47 Trattamento dati 1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita' di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI. 2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e' effettuato per le sole finalita' di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003. 4. E' vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformita' all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003. 5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi. 6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attivita' previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformita' al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 2, lettere l) e q), e 2-septies, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. - 1-bis. (omissis) 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) - i) (omissis) l) attivita' di controllo e ispettive; m) - p) (omissis) q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) - dd) (omissis) 3. (omissis)» «Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. - 7. (omissis) 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.».