Art. 5 
 
                        Requisiti di serieta' 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro,  quanto  ai  requisiti  di
serieta', l'organismo richiedente attesta: 
    a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione,  conciliazione
e risoluzione alternativa delle controversie quando ha  un  interesse
nella lite; 
    b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale
o nello scopo associativo dell'organismo, dello  svolgimento  in  via
esclusiva di  servizi  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione
alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.