Art. 6 Requisiti di efficienza 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta: a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; b) l'indicazione delle fonti di finanziamento; c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione, di validita' almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni; e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore; f) la disponibilita' di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo; g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale; h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8; i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale; l) la disponibilita' di almeno una unita' di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria; m) il titolo attestante la stabile disponibilita', nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione; n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi; o) le modalita' della gestione contabile; p) la disponibilita' di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data; q) la disponibilita' di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalita' previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo; r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo e' istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio; s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore; t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web; u) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalita'.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 8-bis e 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalita'. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.» «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. 4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.».