Art. 6 
 
                       Requisiti di efficienza 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro,  quanto  ai  requisiti  di
efficienza, l'organismo richiedente attesta: 
    a) per gli organismi privati  il  possesso  di  un  capitale  non
inferiore a 10.000,00 euro; 
    b) l'indicazione delle fonti di finanziamento; 
    c)  la  stipula  di  una  polizza  assicurativa  di  importo  non
inferiore a 1.000.000,00 euro  per  la  responsabilita'  a  qualunque
titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di  mediazione,  di
validita' almeno annuale, completa di dichiarazione  di  impegno  del
responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 
    d)  per  gli   organismi   privati   la   previsione,   nell'atto
costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una  durata  non
inferiore a cinque anni; 
    e) la nomina di un responsabile dell'organismo con  la  qualifica
di mediatore; 
    f)  la  disponibilita'  di  almeno  cinque   mediatori   inseriti
nell'elenco dell'organismo; 
    g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero  di  mediatori  e
sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa,
se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale; 
    h) il possesso, per  ciascun  mediatore,  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 8; 
    i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale; 
    l) la disponibilita' di almeno una unita'  di  personale  addetta
alle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria; 
    m) il titolo attestante la  stabile  disponibilita',  nella  sede
legale  e  nelle  eventuali  ulteriori  sedi  operative,  di   locali
individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento
degli incontri di mediazione; 
    n) la descrizione della struttura organizzativa e  di  segreteria
destinata alla gestione delle sedi; 
    o) le modalita' della gestione contabile; 
    p)  la  disponibilita'  di  registri  informatizzati   idonei   a
ricevere, conservare e registrare le  annotazioni  relative  ai  dati
identificativi  delle  parti,  il  numero  d'ordine  progressivo  dei
procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato,  la
durata del procedimento,  il  suo  esito,  l'eventuale  proposta  del
mediatore formulata ai sensi dell'articolo  11,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il  verbale
di conciliazione, il verbale  attestante  il  mancato  raggiungimento
dell'accordo, l'accordo di conciliazione,  o  il  verbale  dal  quale
risulta la conciliazione, tutti completi di data; 
    q) la disponibilita' di un sistema per lo svolgimento  telematico
della procedura di mediazione idoneo ad assicurare  le  funzionalita'
previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo; 
    r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre  tra  l'ente
istituente  e   l'organismo,   idoneo   a   dimostrarne   l'autonomia
finanziaria e  funzionale  quando  l'organismo  e'  istituito  da  un
consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da
una camera di commercio; 
    s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore; 
    t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con  altri  organismi
in  ordine  allo  svolgimento  del   servizio   di   mediazione,   di
trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro  e  di
pubblicare  contestualmente  la   data,   l'oggetto   e   la   durata
dell'accordo sul proprio sito web; 
    u) la titolarita' di un sito web  idoneo  a  conservare,  per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque   anni,   la   storicizzazione   e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione  mediante  link
permanenti,  con  l'impegno  di  mantenerne  l'aggiornamento   e   la
funzionalita'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli  8-bis  e  11  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                «Art. 8-bis (Mediazione in modalita'  telematica).  -
          1. Quando la mediazione si svolge in modalita'  telematica,
          ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel
          rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e puo'  essere  trasmesso  a  mezzo  posta  elettronica
          certificata o con altro servizio  di  recapito  certificato
          qualificato. 
                2. Gli incontri si possono svolgere con  collegamento
          audiovisivo  da   remoto.   I   sistemi   di   collegamento
          audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di
          mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca
          udibilita' e visibilita' delle persone collegate.  Ciascuna
          parte  puo'  chiedere  al  responsabile  dell'organismo  di
          mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 
                3. A conclusione della mediazione il mediatore  forma
          un unico documento informatico, in formato nativo digitale,
          contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle
          parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro
          tipo di firma elettronica  qualificata.  Nei  casi  di  cui
          all'articolo  5,  comma  1,  e  quando  la  mediazione   e'
          demandata dal giudice, il documento elettronico e'  inviato
          anche agli avvocati che  lo  sottoscrivono  con  le  stesse
          modalita'. 
                4. Il documento informatico,  sottoscritto  ai  sensi
          del  comma  3,  e'  inviato  al  mediatore  che  lo   firma
          digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati,  ove
          nominati, e alla segreteria dell'organismo. 
                5. La conservazione e l'esibizione dei documenti  del
          procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche
          avvengono,  a  cura  dell'organismo   di   mediazione,   in
          conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo  n.  82
          del 2005.» 
                «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1.  Se  e'
          raggiunto un accordo di conciliazione, il  mediatore  forma
          processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo
          medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto,  il  mediatore
          ne da' atto nel verbale e puo' formulare  una  proposta  di
          conciliazione da allegare al  verbale.  In  ogni  caso,  il
          mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti
          gliene fanno concorde richiesta in  qualunque  momento  del
          procedimento. Prima della formulazione della  proposta,  il
          mediatore informa le parti delle possibili  conseguenze  di
          cui all'articolo 13. 
                2.  La  proposta  di  conciliazione  e'  formulata  e
          comunicata  alle  parti  per  iscritto.  Le   parti   fanno
          pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette  giorni
          dalla comunicazione o  nel  maggior  termine  indicato  dal
          mediatore, l'accettazione o il rifiuto della  proposta.  In
          mancanza di risposta nel termine, la  proposta  si  ha  per
          rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti,  la  proposta
          non puo' contenere  alcun  riferimento  alle  dichiarazioni
          rese  o  alle  informazioni   acquisite   nel   corso   del
          procedimento. 
                3. L'accordo di conciliazione contiene  l'indicazione
          del relativo valore. 
                4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente
          l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai  loro
          avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura  nonche'
          dal  mediatore,  il  quale  certifica  l'autografia   della
          sottoscrizione delle parti  o  la  loro  impossibilita'  di
          sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito  presso
          la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore  da'
          atto della presenza di coloro che  hanno  partecipato  agli
          incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono
          rimaste assenti. 
                5.  Il  verbale  contenente  l'eventuale  accordo  di
          conciliazione e' redatto  in  formato  digitale  o,  se  in
          formato analogico, in tanti originali quante sono le  parti
          che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale  per
          il deposito presso l'organismo. 
                6.  Del  verbale   contenente   l'eventuale   accordo
          depositato   presso   la   segreteria   dell'organismo   e'
          rilasciata copia alle parti che  lo  richiedono.  E'  fatto
          obbligo all'organismo di conservare copia  degli  atti  dei
          procedimenti trattati per almeno  un  triennio  dalla  data
          della loro conclusione. 
                7. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei
          contratti o compiono uno degli atti previsti  dall'articolo
          2643 del codice civile,  per  procedere  alla  trascrizione
          dello   stesso   la    sottoscrizione    dell'accordo    di
          conciliazione  deve  essere  autenticata  da  un   pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche  a
          seguito della proposta del  mediatore,  puo'  prevedere  il
          pagamento di una somma di  denaro  per  ogni  violazione  o
          inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
          nel loro adempimento.».