Art. 7 
 
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso  i  consigli  degli
  ordini professionali e presso le camere di commercio 
  1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle  CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti  su  semplice
domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti  di
onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6. 
  2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini  degli  avvocati,  e'
subordinata  al  conseguimento  dell'autorizzazione  da   parte   del
responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19,  comma  1,  del
decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                «Art. 19 (Organismi presso i  consigli  degli  ordini
          professionali e presso le camere  di  commercio).  -  1.  I
          consigli degli ordini professionali possono istituire,  per
          le  materie  riservate   alla   loro   competenza,   previa
          autorizzazione del  Ministero  della  giustizia,  organismi
          speciali, avvalendosi di proprio  personale  e  utilizzando
          locali nella propria disponibilita'. 
                2. (omissis)».