Art. 7 Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio 1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6. 2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e' subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio). - 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 2. (omissis)».