Art. 5 
 
                   Relazione annuale al Parlamento 
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il  Governo  trasmette  alle
Camere una relazione sullo stato  di  attuazione  del  Piano,  previa
approvazione da parte della Cabina  di  regia.  La  relazione  indica
altresi' le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e
ad accrescere  l'efficacia  dei  relativi  interventi  rispetto  agli
obiettivi perseguiti.