(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  18
  OTTOBRE 2023, N. 145 
 
    All'articolo 1: 
      alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «Anticipo»  e'  inserita  la
seguente: «del». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-bis  (Armonizzazione  dei  trattamenti  economici  del
personale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,   dell'ANPAL   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. Al fine di  perseguire,
anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione  dei
trattamenti economici accessori di cui  all'articolo  1,  commi  334,
335, 336 e 337,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  per  il
personale  delle  Aree   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,
dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del   lavoro   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al citato
articolo 1, comma 334, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e'
riconosciuto anche per i predetti anni tenendo  conto  degli  importi
attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  scomputando,  per  il  personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per
l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui  all'articolo  32-bis  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
      2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e tenendo  conto
di  quanto  gia'  percepito  dal  personale  appartenente  ai   ruoli
dirigenziali  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro   ai   sensi
dell'articolo  32-bis  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i
fondi per il finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati,  per
l'anno  2023,  di  complessivi  euro  1.281.675.  Per  il   personale
dirigenziale dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10  agosto  2023,  n.  112,  alle  finalita'  di  cui  al
precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno  2023
dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione  e  di
risultato del  personale  dirigenziale  di  livello  generale  e  non
generale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali
nell'importo  complessivo  di  euro   178.541.   Per   il   personale
dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu',  alle  finalita'
di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. 
      3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023,
ad euro  23.428.458  in  riferimento  al  personale  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in  riferimento  al  personale
dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 143, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160.
Quanto al personale dell'Agenzia  italiana  per  la  gioventu',  agli
oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari,  per  l'anno  2023,  ad  euro
190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231). - 1. Al capo II del titolo II  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: 
        "Art. 34-bis (Banche dati informatiche presso  gli  organismi
di  autoregolamentazione).  -  1.  Al  fine  di  prevenire  eventuali
attivita' di riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  gli
organismi di autoregolamentazione possono  istituire,  previo  parere
favorevole del Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  una
banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e  delle
informazioni acquisiti dai  professionisti  nello  svolgimento  della
propria attivita' professionale che questi sono tenuti  a  conservare
ai sensi dell'articolo 31. La banca dati e' istituita  e  gestita  in
proprio dagli  organismi  di  autoregolamentazione,  che  determinano
quali documenti, dati e informazioni di cui  all'articolo  31  devono
essere trasmessi alla banca dati informatica. 
        2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati
i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1. 
        3.  Al  fine  di  acquisire  informazioni  rilevanti  per  le
valutazioni di cui all'articolo 35,  prima  di  prestare  la  propria
opera  professionale  o  compiere   le   operazioni   inerenti   allo
svolgimento  della  propria  attivita'  professionale,  ovvero  prima
dell'invio della segnalazione  di  operazione  sospetta  nell'ipotesi
prevista  dall'articolo  35,  comma  2,  i   professionisti   possono
trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i  dati
e  le  informazioni  acquisiti  nell'adempimento  degli  obblighi  di
adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto. 
        4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di
cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto  conto  anche  degli
indicatori e schemi di anomalia elaborati  dalla  UIF  ai  sensi  del
presente decreto, emergano operativita' anomale basate sui  parametri
quantitativi e qualitativi di  cui  al  comma  5,  il  professionista
riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35.
In ogni caso, resta ferma la responsabilita' del  professionista  per
l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette,
anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso. 
        5. L'avviso e'  generato  dalla  banca  dati  sulla  base  di
elementi informativi associati a una  determinata  persona  fisica  o
giuridica quali la tipologia di cliente, la capacita'  economica,  la
situazione economico-patrimoniale, l'attivita' svolta, la residenza o
sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i  criteri  del  presente
decreto, le caratteristiche, l'importo,  la  frequenza  e  la  natura
delle prestazioni professionali  rese  o  delle  operazioni  eseguite
nonche' il loro collegamento o frazionamento. Al  fine  di  elaborare
l'avviso,  l'organismo  di  autoregolamentazione  puo'  avvalersi  di
sistemi automatizzati la cui logica  algoritmica  sia  periodicamente
verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il
rischio di errori, distorsioni o discriminazioni. 
        6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata  dal
professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli  obblighi
di cui agli articoli 31 e 32. 
        7. I documenti, i dati  e  le  informazioni  contenuti  nella
banca dati sono valutati dagli organismi di  autoregolamentazione  ai
fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo  11,  comma  4,
ultimo periodo. 
        8.  Gli  organismi  di   autoregolamentazione   non   possono
utilizzare i documenti, i dati  e  le  informazioni  contenuti  nella
banca dati per  finalita'  diverse  da  quelle  di  cui  al  presente
articolo. 
        9. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  UIF,  il
Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di  finanza,  la
Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale  antimafia
e antiterrorismo accedono alla banca dati per  lo  svolgimento  delle
rispettive attribuzioni istituzionali come individuate  dal  presente
decreto. L'accesso alla medesima banca  dati  non  e'  consentito  ai
singoli professionisti. 
        10. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui  al
comma 9 sono disciplinate con apposita  convenzione  sottoscritta  da
ciascuna autorita' di cui al medesimo  comma  9  con  l'organismo  di
autoregolamentazione,  su  conforme  parere  del   Garante   per   la
protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalita'
uniformi  di  attivazione  del  collegamento  via   web   o   tramite
cooperazione  applicativa   alla   banca   dati   dell'organismo   di
autoregolamentazione,  nonche'  le  modalita'   di   identificazione,
modifica e  revoca  da  parte  dell'autorita'  dei  propri  operatori
abilitati all'accesso, stabilendo le  modalita'  dei  collegamenti  e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli
dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. La
banca dati consente, attraverso gli  strumenti  definiti  dal  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  la  verifica  dell'identita'  digitale  dei  soggetti
abilitati all'accesso. 
        11. I documenti, i dati e  le  informazioni  contenuti  nella
banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalita' di
cui al presente articolo e  secondo  quanto  in  esso  previsto,  nel
rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in
materia di protezione  dei  dati  personali,  restando  escluso  ogni
ulteriore utilizzo. 
        12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai  sensi  e
per  gli  effetti  della  normativa  vigente,   e'   l'organismo   di
autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a  detto
trattamento secondo quanto  previsto  al  comma  11.  L'organismo  di
autoregolamentazione  puo'  anche  avvalersi  di  apposite  strutture
decentralizzate, in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
        13. L'organismo di  autoregolamentazione  adotta,  prima  del
trattamento e previo parere favorevole del Garante per la  protezione
dei dati personali,  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  al
rischio dirette a: 
          a)  garantire  l'integrita'  e  la  non  alterabilita'  dei
documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca  dati,
la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in  materia
di protezione  dei  dati  personali,  anche  mediante  l'utilizzo  di
tecniche di crittografia, nonche' la  tracciabilita'  degli  accessi,
secondo criteri selettivi, da parte  dei  soli  soggetti  autorizzati
dagli  organismi  di  autoregolamentazione,  anche   in   base   alle
convenzioni di cui al comma 10; 
          b)  individuare  le  specifiche   modalita'   tecniche   di
elaborazione,  trasmissione   e   comunicazione   al   professionista
dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto  stabilito
dal comma 5. 
        14.     Prima     del     trattamento,     l'organismo     di
autoregolamentazione  effettua  la  valutazione  di   impatto   sulla
protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva
del Garante per la protezione dei dati personali.  Nella  valutazione
di  impatto  sono  indicate,  tra  l'altro,  le  misure  tecniche   e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  al
rischio,  nonche'  a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli
interessati. Nella valutazione di impatto sono altresi'  disciplinati
i tempi e le modalita' di cancellazione dei dati. 
        15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai  sensi
dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per  un  periodo  di
dieci anni. 
        16. In relazione al trattamento dei dati personali  contenuti
nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui  agli
articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del  regolamento  (UE)  2016/679  si
esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in
materia di protezione dei dati personali. 
        17. Nel rispetto di quanto previsto  dal  presente  articolo,
l'organismo di autoregolamentazione  che  istituisce  la  banca  dati
adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole  tecniche  con  le
quali sono individuati: 
          a)  i  documenti,  i  dati  e  le   informazioni   di   cui
all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono
essere trasmessi alla banca dati informatica; 
          b) le modalita' tecniche di  alimentazione  della  medesima
banca dati da parte dei professionisti; 
          c)  le  modalita'   tecniche   di   controllo,   da   parte
dell'organismo  di  autoregolamentazione,  riguardo   alla   corretta
trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di  cui  ai
commi 1 e 3  da  parte  dei  professionisti,  al  fine  del  corretto
funzionamento della banca dati. 
        18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e  controlla
l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo  da  parte
dei  professionisti.  In  caso  di  violazioni  gravi,   ripetute   o
sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3". 
      2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi  1  e  2  del
presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione  delle
operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi  della  banca
dati informatica centralizzata di cui all'articolo  34-bis  istituita
presso  il  proprio  organismo  di  autoregolamentazione,  per  poter
ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4  del
medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilita'
del professionista per l'inadempimento dell'obbligo  di  segnalazione
delle operazioni sospette"». 
    All'articolo 3: 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per
cento della differenza tra l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso ufficiale di riferimento  vigente  alla  data  di  scadenza  di
ciascuna rata  o,  per  i  prestiti  a  tasso  fisso,  alla  data  di
concessione del prestito e l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso applicato sugli stessi". 
        3-ter.  Le  disposizioni  del  comma  3-bis  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). - 1.
All'articolo 50, comma 1, lettera g), e  all'articolo  52,  comma  1,
lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
parole:  "articoli  114  e  135"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"articoli 105, 114 e 135". 
      2. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      3. La disposizione di cui al comma 1 e'  efficace  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024. 
      Art.  3-ter  (Ulteriori  misure  per  il  rafforzamento   della
capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle  misure
del PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. All'articolo  8,  comma  13,
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le parole: "organi  costituzionali"
sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,"; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3,  e  14.1,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26". 
      Art. 3-quater (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132
del 2023, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  170  del
2023). -  1.  All'articolo  6,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  29   settembre   2023,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,  le  parole  da:
"modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "del  31  dicembre  2026,  la  Commissione
nazionale per le societa' e  la  borsa  (Consob),  nell'ambito  delle
procedure  concorsuali  per  il   reclutamento   di   personale   non
dirigenziale, puo' destinare una riserva di posti non superiore al 50
per cento  di  quelli  banditi  al  personale  non  dirigenziale  con
contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  che  abbia
maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore
a tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del  superamento
del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro»  il  segno
di interpunzione «,» e' soppresso,  le  parole:  «premi  assicurativi
INAIL» sono sostituite dalle  seguenti:  «premi  assicurativi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i
titolari di reddito agrario, che  siano  anche  titolari  di  reddito
d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo  si
intende riferito al volume d'affari»; 
      al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  4-bis   (Differimento   di   termini   per   definizioni
agevolate). - 1. Per i soggetti che hanno trasmesso la  dichiarazione
di  adesione  alla  definizione  agevolata   dei   carichi   affidati
all'agente della riscossione di  cui  all'articolo  1,  comma  231  e
seguenti, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  i  versamenti  con
scadenza il 31 ottobre 2023 e il  30  novembre  2023  si  considerano
tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. 
      Art. 4-ter  (Disciplina  concernente  il  trattamento  ai  fini
dell'IVA degli integratori alimentari). -  1.  Al  numero  80)  della
tabella A, parte  III,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni  e  dei
servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento,  dopo  le  parole:
"sciroppi  di  qualsiasi  natura"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ad
eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto  legislativo
21   maggio   2004,   n.   169,   ai   quali   risulti   applicabile,
indipendentemente   dalla   forma   in   cui   sono   presentati    e
commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto,
in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese  altrove,
classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura  combinata
di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987". 
      Art. 4-quater (Regime dell'IVA  per  prestazioni  di  chirurgia
estetica). - 1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  l'esenzione  dall'imposta
sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo  comma,  numero
18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese
alla persona volte a diagnosticare o curare malattie  o  problemi  di
salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire  la  salute,  anche
psico-fisica, solo  a  condizione  che  tali  finalita'  terapeutiche
risultino da apposita attestazione medica. 
      2.  Resta  fermo  il  trattamento  fiscale  applicato  ai  fini
dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica  effettuate
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
      Art. 4-quinquies (Misure di semplificazione  e  di  tutela  del
contribuente e modifica all'articolo 1-bis del  decreto-legge  n.  69
del 2023, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  103  del
2023). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  87,  il
comma 2 e' abrogato. 
      2. All'articolo 37, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  alla  lettera  c),  alinea,  le  parole:  ",  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste
contenenti  le  schede  relative  alle  scelte  per  la  destinazione
dell'otto, del cinque e del due per mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o  piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate"; 
        b) la lettera c-bis) e' abrogata; 
        c) alla lettera e), le parole: ", nonche' le schede  relative
alle scelte per la destinazione del due, del cinque e  dell'otto  per
mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  fino  al  31
dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione"  sono
soppresse. 
      3. All'articolo 2, comma 6-quater, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' soppresso. 
      4.  All'articolo  1,  comma  3,  quarto  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta,"  sono
soppresse. 
      5.  All'articolo  1-bis,  comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo  le  parole:  "del  presente
articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in  cui  l'adesione
alla proposta di transazione abbia ad  oggetto  tributi  amministrati
dall'Agenzia  delle  entrate  e  preveda  una  falcidia  del   debito
originario,  comprensivo  dei  relativi  accessori,  superiore   alla
percentuale e all'importo definiti con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme  di  cui  all'articolo
63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto  legislativo
n. 14 del 2019  e'  espresso,  per  l'Agenzia  delle  entrate,  dalla
struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento". 
      6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui  al  comma  5,
che comunque si applicano alle proposte  di  transazione  espresse  a
partire dal 1° febbraio 2024». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «30 giugno  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2024»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. I soggetti indicati nell'articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021,  n.  215,  che  hanno  gia'  presentato
richiesta telematica di accesso alla procedura  di  riversamento  del
credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo
e non hanno ancora effettuato il versamento  dell'unica  soluzione  o
della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la
scadenza del 30  giugno  2024,  secondo  le  modalita'  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presento decreto. Anche  in  caso  di  revoca,  resta
ferma l'applicazione della proroga prevista  dall'articolo  5,  comma
12, ultimo periodo, del citato  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.
146»; 
      al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2023 e  a»  e  dopo  le  parole:  «e  2025»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «per  il  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2023»; 
      al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite
dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Disposizioni  relative  agli  aromi  destinati  ai
prodotti liquidi da inalazione).  -  1.  All'articolo  62-quater  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti: 
        "7-quater. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
applicano  altresi'  ai  prodotti  privi  di  nicotina,   anche   non
direttamente  vaporizzabili,  destinati  a  essere  utilizzati   come
componenti della miscela liquida idonea  alla  vaporizzazione  e  che
sono volti a conferire un odore o un gusto  ai  prodotti  liquidi  da
inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I  prodotti
di cui al presente comma sono  assoggettati  ad  imposta  di  consumo
nella misura pari  a  quella  prevista  per  i  prodotti  liquidi  da
inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis. 
        7-quinquies. Con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo  termine  per  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al  comma  7-quater  che
risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo;  tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti  dalla  data
di adozione della predetta determinazione, per lo  smaltimento  delle
scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non  puo'
essere inferiore a  sei  mesi,  decorrenti  dalla  medesima  data  di
adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di
generi di monopolio, negli esercizi di  vicinato  autorizzati,  nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita". 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a  decorrere
dal 1° maggio 2024. 
      3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' integrato di 1,56 milioni di euro per  l'anno  2024  e  di
3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
      4. Agli oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Fermo  restando  l'obbligo  di   registrazione   del
contratto  di  affitto  o  comodato,  ove  previsto,  per   l'accesso
all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  14  dicembre  2001,  n.  454,
relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto
o comodato, contraddistinti da  particelle  fondiarie  di  estensione
inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni  montani  ricompresi
nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate  ai  sensi
dell'articolo 32 del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  nonche'  in  comuni
prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva  e  piena
disponibilita' del terreno, possono essere rese e presentate dal solo
esercente affittuario o comodatario». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «17 maggio 2022»; 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «15  settembre  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2024»; 
        alla lettera  b),  le  parole:  «al  comma  4:  1)  al»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 4,» e le  parole:  «30  novembre
2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024»; 
      al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» e' inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «17 maggio 2022». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 8-bis (Disposizioni in materia di diritti e garanzie  del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali). - 1.  All'articolo  12,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la
rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
      Art. 8-ter (Modifiche all'articolo 31 della legge  24  novembre
2000, n. 340, in materia di  soppressione  dei  fogli  degli  annunzi
legali  e  regolamento  sugli  strumenti  di   pubblicita').   -   1.
All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2-quater, le  parole:  "negli  albi  dei  dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "nelle  Sezioni  A  e  B  dell'Albo   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili"; 
        b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: "agli albi
dei dottori commercialisti e dei  ragionieri  e  periti  commerciali"
sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A  e  B  dell'Albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili". 
      Art.  8-quater  (Disposizioni  in  materia  di   sanzioni   per
violazioni relative a comunicazioni,  registri  e  formulari  per  la
gestione dei rifiuti). - 1. All'articolo 258 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        "9-bis. Le disposizioni di cui al  comma  9  si  applicano  a
tutte le violazioni commesse anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali
non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato". 
    Art. 8-quinquies (Disposizioni in materia di piani di risparmio).
- 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il  comma
112 e' sostituito dal seguente: 
        "112. Ciascuna persona fisica di cui al comma  100  non  puo'
essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti  ai  sensi  del
comma 101,  salvi  i  casi  di  piani  costituiti  presso  lo  stesso
intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi  restando
i limiti di investimento annuale e complessivo  di  cui  al  medesimo
comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma  100  puo'  essere
titolare di piu' piani di risparmio costituiti  ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di  cui
al comma 101. Ciascun piano di risparmio a  lungo  termine  non  puo'
avere  piu'  di  un  titolare.   L'intermediario   o   l'impresa   di
assicurazione presso il  quale  sono  costituiti  i  piani,  all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione  con  la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano  di
risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un
altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione". 
      2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112  limitatamente
ai  piani  di  cui  al  comma  2-bis  del  presente  articolo,"  sono
soppresse». 
    All'articolo 9: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), capoverso 841,  le  parole:  «ottobre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023"»; 
        alla lettera c), capoverso 843, le parole:  «di  bilancio.".»
sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio";»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, dopo le parole: «testo unico»  sono  inserite  le
seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige,»; 
        alla  lettera  b),   capoverso   1-bis,   le   parole:   «per
riscaldamento".»    sono    sostituite    dalle    seguenti:     «per
riscaldamento";»; 
      al comma  4,  dopo  le  parole:  «104  del»  sono  inserite  le
seguenti: «testo unico di cui al»; 
      al comma 6, dopo le  parole:  «3-ter,  del»  sono  inserite  le
seguenti:  «testo  unico  dei  servizi   di   media   audiovisivi   e
radiofonici, di cui al»; 
      al comma 7, le parole: «per  il  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2024»; 
      al  comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
«L'autonomia  imprenditoriale  degli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti  stabiliti
dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e
per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza
e nei limiti delle direttive e degli  impegni  regionali  volti  alla
realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della
stessa  erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   e   di
riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio  sanitario  delle
aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione»; 
      al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in»  sono  inserite
le seguenti: «sede di»; 
      al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
        «12-bis. All'articolo 204, comma 2,  lettera  e),  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del  progetto
definitivo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Disposizioni  in  materia  di  interventi  per  le
attivita' degli enti locali in crisi finanziaria). - 1.  All'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,  n.  136,  le  parole:
"esclusi gli enti ai quali siano state accordate  anticipazioni  allo
stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino  a  concorrenza
della massa passiva censita e tenendo conto di  eventuali  precedenti
anticipazioni accordate allo stesso titolo,"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole:  «del  decreto  legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge»  e  le  parole:  «della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  10-bis  (Misure  per  favorire  l'accesso  al  trasporto
pubblico da parte delle persone a mobilita' ridotta). - 1. Al fine di
garantire il diritto delle persone a mobilita' ridotta all'accesso al
trasporto pubblico, il Fondo nazionale per  il  concorso  finanziario
dello  Stato  agli  oneri  del  trasporto  pubblico  locale,  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
      2. Ferme restando le modalita' di riparto di  cui  all'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse  di  cui
al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente  sulla
base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del  rapporto
tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale
accessibili alle persone a mobilita' ridotta e il  totale  dei  posti
offerti  rispetto   al   medesimo   rapporto   registrato   nell'anno
precedente. 
      3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro il 31 maggio  2024,  sono  determinati  i  criteri  di
qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilita' ridotta
per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalita' di
cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli  obblighi  di
legge, e le modalita' di acquisizione delle  informazioni  necessarie
attraverso   l'Osservatorio   nazionale   per   il   supporto    alla
programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale  e
della mobilita' locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
      4. Le risorse di cui al comma  1  del  presente  articolo  sono
ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo  27,  comma  2,
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
      5.  I  siti  internet  e  le  applicazioni   elettroniche   che
forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico
locale sono tenuti a  indicare  anche  i  percorsi  accessibili  alle
persone a mobilita' ridotta e alle persone con disabilita'. 
      6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  1,2
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti: 
      «Art. 10-ter (Disposizioni urgenti  per  la  funzionalita'  del
MOSE). - 1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
        "15-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio  2021,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125,
nelle  more  della  piena   operativita'   dell'Autorita'   e   della
definizione  della  procedura  di  liquidazione  del   concessionario
Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di
concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative  al
primo ciclo di manutenzione straordinaria  del  MOSE  sono  affidate,
fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il  Friuli-Venezia
Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate  secondo  le
modalita' previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva  la  facolta'  per
l'Autorita' di risolvere anticipatamente il  contratto  affidato  dal
Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano  ragioni  di
pubblico interesse". 
      Art. 10-quater (Incremento del fondo "Programma patenti giovani
autisti per l'autotrasporto"). - 1. Al fine di incrementare il  fondo
denominato "Programma patenti giovani autisti  per  l'autotrasporto",
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis,
del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzata la
spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023.  Agli  oneri  derivanti
dalla  presente  disposizione  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, le parole: «di  co-finanziamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 338.  con»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 338, con» e le parole:  «per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti:  «,  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»; 
      al comma 2,  dopo  le  parole:  «gia'  concluse»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      al  comma  3,  dopo  la  parola:  «ammissibili»  il  segno   di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo  di
immobili  oggetto  di  cofinanziamento  nell'ambito  della  procedura
amministrativa di cui all'articolo  1-bis  della  legge  14  novembre
2000, n.  338,  anche  in  corso  di  costruzione,  ai  FIA  italiani
immobiliari  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  q),   del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo  2015,  n.  30.  In  tal  caso  il  beneficiario  del
cofinanziamento e  il  FIA  italiano  immobiliare  devono  comunicare
congiuntamente al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  il
valore di trasferimento dell'immobile e il FIA  italiano  immobiliare
deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal  beneficiario
del cofinanziamento. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e
approva  o  rigetta  l'istanza  ricevuta,  dandone  comunicazione  ai
soggetti interessati. 
         3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2  della  legge  13
maggio  1965,  n.  494,  e'  incrementato  di  euro  16.000.000   per
l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. Ai fini  dell'immediata  attuazione
delle  disposizioni  recate   dal   presente   comma,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di   bilancio.   Il   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2, le parole: «pari  1.000  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per  l'anno
2023» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 13: 
      al  comma  1,  le  parole:  «e'  autorizzata  la  somma»   sono
sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Per   lo   stesso   fine,   l'articolo   4-bis   del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella  parte  in  cui  riporta
integralmente il decreto del Presidente della  Repubblica  23  agosto
2017, n. 146, si interpreta nel senso  che  il  rinvio  operato  alle
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  23  agosto
2017, n. 146, ha  inteso  attribuire  valore  di  legge  a  tutte  le
disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore». 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.   13-bis   (Disposizioni    fiscali    per    l'industria
fonografica). - 1. All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013,  n.  112,  le  parole:  "fino  all'importo  massimo  di
1.200.000  euro  nei  tre  anni  d'imposta"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni
d'imposta". 
      2. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  nei  limiti
delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. 
      Art.  13-ter  (Disciplina   delle   locazioni   per   finalita'
turistiche,    delle     locazioni     brevi,     delle     attivita'
turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale). -  1.  Al
fine di assicurare la tutela della concorrenza  e  della  trasparenza
del mercato, il coordinamento informativo, statistico  e  informatico
dei dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale  e  la
sicurezza del  territorio  e  per  contrastare  forme  irregolari  di
ospitalita', il Ministero del  turismo,  salvo  quanto  previsto  dal
comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice
identificativo  nazionale  (CIN)  alle  unita'  immobiliari  ad   uso
abitativo  destinate  a  contratti   di   locazione   per   finalita'
turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo  destinate  alle
locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e  alle  strutture  turistico-ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene  e  gestisce
la relativa banca dati. 
      2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di  specifici
codici  identificativi  alle  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo
destinate a contratti di  locazione  per  finalita'  turistiche  e  a
contratti  di  locazione  breve  ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,   nonche'   alle   strutture
turistico-ricettive   alberghiere    ed    extralberghiere,    l'ente
territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione  come  CIN  dei
codici identificativi assegnati, aggiungendo ai  codici  regionali  e
provinciali  un  prefisso  alfanumerico  fornito  dal  Ministero  del
turismo, e alla trasmissione al medesimo  Ministero  dei  CIN  e  dei
relativi dati  in  suo  possesso  inerenti  alle  medesime  strutture
turistico-ricettive   e   unita'   immobiliari   locate,   ai    fini
dell'iscrizione nella banca dati  nazionale  ai  sensi  dell'articolo
13-quater,  comma  4,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58.
Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di  effettiva
applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
ricodificazione e la trasmissione avvengono  nel  termine  di  trenta
giorni  decorrenti  da  tale  data.  In  tutti  gli  altri  casi,  la
ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque
entro  sette  giorni  dall'attribuzione  del   codice   regionale   o
provinciale. 
      3. Il CIN  e'  assegnato  dal  Ministero  del  turismo,  previa
presentazione in via telematica di un'istanza da parte  del  locatore
ovvero del soggetto  titolare  della  struttura  turistico-ricettiva,
corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  i  dati  catastali
dell'unita' immobiliare o della  struttura  e,  per  i  locatori,  la
sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  7:  a)  nel  caso  delle
regioni e delle province  autonome  che  non  hanno  disciplinato  le
procedure  di  attribuzione  di  uno  specifico  codice  regionale  o
provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle  province  autonome
che hanno gia' attivato delle banche  dati  territoriali  e  che  non
hanno attribuito il codice regionale e  provinciale  nel  termine  di
conclusione del procedimento previsto  dalla  propria  normativa.  In
tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine  di
dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento; b) nel caso di omessa  ricodificazione  dei  codici  da
parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato
banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei  codici  e  dei
relativi dati al Ministero del turismo, secondo le  modalita'  e  nei
termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve  essere
presentata,  per  i  titolari  di  codici  regionali  o   provinciali
assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo,  nel  termine  di  sessanta
giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici  regionali
o  provinciali  assegnati  successivamente  alla  data  di  effettiva
applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di  attribuzione  del
codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma  il
Ministero  del  turismo  trasmette  immediatamente  il  codice  cosi'
generato  agli  enti  detentori  di  una  banca   dati   territoriale
funzionante e  resa  interoperabile  con  la  propria  banca  dati  o
comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione. 
      4. La ricodificazione come CIN e  la  trasmissione  dei  codici
sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale,
secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3,  anche  dai
comuni che, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  hanno  attivato
delle procedure di attribuzione di  specifici  codici  identificativi
alle unita' immobiliari ad uso abitativo  destinate  a  contratti  di
locazione per finalita' turistiche, alle  locazioni  brevi  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  alle
strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
      5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma  1,  la
ricodificazione dei codici identificativi  regionali,  provinciali  o
locali  assegnati  dal  giorno  successivo  alla  data  di  effettiva
applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata   all'attestazione   dei   dati   catastali   dell'unita'
immobiliare  o  della  struttura  da  parte  dell'istante  e,  per  i
locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7. 
      6. Chiunque propone  o  concede  in  locazione,  per  finalita'
turistiche o ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o  una  porzione
di   essa,   ovvero   il   soggetto   titolare   di   una   struttura
turistico-ricettiva  alberghiera  o  extralberghiera,  e'  tenuto  ad
esporre  il  CIN  all'esterno  dello  stabile  in  cui  e'  collocato
l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto  di  eventuali
vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche'  ad  indicarlo  in  ogni
annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti  che  esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che  gestiscono
portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque
pubblicati e comunicati, il  CIN  dell'unita'  immobiliare  destinata
alla locazione per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  ovvero  della
struttura  turistico-ricettiva  alberghiera  o   extralberghiera.   I
soggetti di cui  al  primo  periodo  sono  tenuti  ad  osservare  gli
obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dalle normative regionali e provinciali di settore. 
      7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione,
per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme  imprenditoriali  di  cui  al
comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti,  come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le  unita'  immobiliari  sono  dotate  di  dispositivi  per  la
rilevazione  di  gas  combustibili  e  del  monossido   di   carbonio
funzionanti nonche' di  estintori  portatili  a  norma  di  legge  da
ubicare in  posizioni  accessibili  e  visibili,  in  particolare  in
prossimita' degli accessi  e  in  vicinanza  delle  aree  di  maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di  uno  ogni  200
metri quadrati  di  pavimento,  o  frazione,  con  un  minimo  di  un
estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa  riferimento
alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato  I  al  decreto
del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. 
      8. Chiunque, direttamente  o  tramite  intermediario,  esercita
l'attivita'  di  locazione  per  finalita'  turistiche  o  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  in  forma
imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo  1,  comma  595,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'  soggetto   all'obbligo   di
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   (SCIA),   di   cui
all'articolo 19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  presso  lo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui
territorio e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita'  sia
esercitata  tramite  societa',  la  SCIA  e'  presentata  dal  legale
rappresentante. 
      9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera
o extralberghiera priva di CIN nonche' chiunque propone o concede  in
locazione, per finalita' turistiche o ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unita' immobiliari o  porzioni  di
esse prive di CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800  a
euro  8.000,  in  relazione  alle  dimensioni   della   struttura   o
dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai  sensi
del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e' punita con la sanzione
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000,  in  relazione  alle  dimensioni
della struttura o dell'immobile,  per  ciascuna  struttura  o  unita'
immobiliare per la quale e' stata accertata la violazione  e  con  la
sanzione   dell'immediata    rimozione    dell'annuncio    irregolare
pubblicato. Chiunque concede in locazione unita' immobiliari  ad  uso
abitativo, per finalita' turistiche o ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive  dei  requisiti  di  cui  al
comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle  forme  imprenditoriali
di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo  periodo
del predetto  comma  7,  con  le  sanzioni  previste  dalla  relativa
normativa statale o regionale applicabile e, in caso di  assenza  dei
requisiti di cui al secondo periodo del  medesimo  comma  7,  con  la
sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna  violazione
accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma  6  dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio  dell'attivita'  di
locazione per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della  SCIA  di
cui al comma 8 del  presente  articolo  e'  punito  con  la  sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle  dimensioni
della struttura o dell'immobile. 
      10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano  applicazione
se lo stesso fatto e' sanzionato dalla normativa regionale. 
      11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle  funzioni
di  controllo  e   verifica   e   all'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  9  provvede  il  comune  nel  cui
territorio e' ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera  o
extralberghiera  o  l'unita'  immobiliare  concessa   in   locazione,
attraverso  gli  organi  di  polizia  locale,  in  conformita'   alle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.  I  relativi
proventi sono incamerati dal  medesimo  comune  e  sono  destinati  a
finanziare  investimenti  per  politiche  in  materia  di  turismo  e
interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
      12.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione  nel  settore  delle
locazioni per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  l'Agenzia  delle  entrate  e  la
Guardia di  finanza  effettuano,  con  modalita'  definite  d'intesa,
specifiche   analisi   del   rischio    orientate    prioritariamente
all'individuazione  di  soggetti  da  sottoporre  a   controllo   che
concedono in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo  prive  di
CIN. All'articolo 13-quater, comma 4,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Per  le
esigenze  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  e  contributiva,  le
informazioni  contenute  nella  banca  dati  sono  rese   disponibili
all'Amministrazione  finanziaria  e  agli  enti  creditori   per   le
finalita' istituzionali". 
      13. Con decreto del Ministro del  turismo,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  individuate  le
modalita'  di  interoperabilita'  tra  le  banche  dati  nazionale  e
regionali. 
      14.  All'attuazione   del   presente   articolo   si   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
      15. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo   a   quello   della
pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   dell'avviso   attestante
l'entrata in funzione  della  banca  dati  nazionale  e  del  portale
telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN. 
      Art.  13-quater  (Misure  urgenti  di  sostegno  alle   imprese
esportatrici).  -  1.  La  misura  prevista  dall'articolo   10   del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023,  n.  100,  fermo  il  limite  massimo  di
risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo
10, a valere sulle giacenze del conto  di  tesoreria  intestato  alla
societa' SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui  all'articolo
72, comma 1, lettera d), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come da ultimo  incrementate  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, e' estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  2
novembre 2023 per i quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
con delibere del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2023,  in
relazione ai comprovati  danni  diretti  subiti  in  conseguenza  dei
medesimi eventi. 
      2. La misura di cui al comma 1 e' altresi' estesa alle  imprese
non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte  di  una
filiera produttiva a vocazione esportatrice e il  cui  fatturato,  in
misura non inferiore alla soglia stabilita secondo  le  modalita'  di
cui al comma 2 del citato articolo 10 del  decreto-legge  n.  61  del
2023, derivi da comprovate operazioni di  fornitura  a  beneficio  di
imprese esportatrici, secondo termini e modalita' stabiliti con una o
piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui  all'articolo  1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
      3. Le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo  di
cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle  imprese  localizzate
nei territori nei quali si applica la misura  prevista  dall'articolo
10  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli
di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del
richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia. 
      4. All'articolo 3,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
disposizioni del presente decreto si  applicano  alle  attivita'  dei
volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con  le
modalita' previsti dal  decreto  adottato  in  attuazione  del  primo
periodo". 
      5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo  44
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 50 milioni di euro per  l'anno
2023. All'onere derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
        a) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, quanto a 11.121.000 euro; 
        b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy, quanto a 4.550.000 euro; 
        c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro; 
        d) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  giustizia,
quanto a 2.526.000 euro; 
        e) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  e
del merito, quanto a 200.000 euro; 
        f)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'interno,
quanto a 25.000 euro; 
        g) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro; 
        h)   l'accantonamento    relativo    al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro; 
        i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'  e
della ricerca, quanto a 8.790.000 euro; 
        l)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  difesa,
quanto a 5.624.000 euro; 
        m) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro; 
        n) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  cultura,
quanto a 3.595.000 euro; 
        o)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute,
quanto a 90.000 euro». 
    All'articolo 14: 
      alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» e' inserita  la
seguente: «del». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Disposizioni relative alla gestione delle  tratte
autostradali A24 e A25). - 1. La societa' Strada dei Parchi S.p.a. di
cui all'articolo 7-ter del  decreto-legge  16  giugno  2022,  n.  68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,  di
seguito  denominata  "concessionario",  e'  reintegrata,  secondo  le
modalita' e con la  decorrenza  indicate  al  comma  5  del  presente
articolo, nella concessione della rete autostradale costituita  dalle
autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del  18  novembre
2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino  alla  scadenza
naturale della medesima,  rideterminata  tenendo  conto  del  periodo
affidato alla gestione della societa' ANAS S.p.a. ai sensi del citato
articolo  7-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  68   del   2022,
subordinatamente: 
        a) al deposito, presso  le  sedi  competenti,  da  parte  del
concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti  di  rinuncia  a
tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque  titolo
dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi  cautelativi  connessi,  nei
confronti del concedente e di ogni altro  soggetto  pubblico  nonche'
dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese; 
        b) alla sottoscrizione  da  parte  del  concessionario  della
dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o  pretese  nei
confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella  concessione
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture
autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari  per  la
gestione e la manutenzione ordinaria  delle  autostrade  A24  e  A25,
nonche' a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a  per  la
gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8  luglio  2022  e  la
data di reintegro del concessionario determinata ai sensi  del  comma
5. 
      2.  Entro  la  data  di  reintegro   del   concessionario,   la
Convenzione Unica e' integrata dall'atto  aggiuntivo,  corredato  del
relativo piano  economico  e  finanziario  (PEF)  asseverato  da  una
primaria societa' di revisione, sottoscritto dal  concessionario.  Il
concedente e' autorizzato a sottoscrivere i  predetti  atti,  che  si
intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga  alla
procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dei seguenti requisiti: 
        a)  il  valore  iniziale  della  concessione  alla  data   di
reintegro del concessionario e' calcolato: 
          1)  secondo  i  criteri  di  cui  alla  Convenzione  Unica,
rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni  relative
alle modalita' di remunerazione del capitale investito e  del  prezzo
della concessione contenute nel  parere  n.  8  del  31  luglio  2019
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, tenuto  conto  dei  dati
economico-patrimoniali  riportati  nei  bilanci  di   esercizio   del
concessionario nel periodo 2014-2022; 
          2)  detraendo  le  rettifiche   regolatorie   al   capitale
investito  apportate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti; 
          3) detraendo dal valore della  concessione  determinato  ai
sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle  quote
di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),  della
Convenzione   Unica   e   degli   ulteriori   debiti   maturati   dal
concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  con  conseguente  estinzione  delle
relative obbligazioni a carico del concessionario; 
          4) detraendo dal valore della  concessione  determinato  ai
sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le
tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni
diritto e pretesa relativi al periodo della  concessione  antecedente
al reintegro; 
        b) per l'intero periodo  residuo  della  concessione  restano
invariati i livelli tariffari  rispetto  a  quelli  applicati  al  31
dicembre 2017; 
        c) e' inserita, nell'ambito  del  PEF,  una  spesa  annua,  a
carico  del  concessionario,  per  l'intero  periodo  residuo   della
concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie; 
        d)  e'  fissato,   per   l'intero   periodo   residuo   della
concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n.  8  del
31 luglio 2019 reso dall'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  in
attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del  19
giugno 2019 della medesima Autorita', applicato  al  valore  iniziale
della concessione alla data del reintegro, calcolato ai  sensi  della
lettera a); 
        e) e' determinato  l'importo  del  valore  di  subentro  alla
scadenza della concessione, sulla base delle linee  di  indirizzo  di
cui alla decisione C(2018) 2435  della  Commissione,  del  27  aprile
2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti. 
      3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede
nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva,  alla  regolazione
dell'importo di cui al comma 2, lettera a),  numero  3),  nell'ambito
delle  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  del  contratto  di
programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto: 
        a) esclusivamente del valore contabile dei relativi  crediti,
come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.; 
        b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS
S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al
netto di quelli impiegati per i  costi  di  gestione  e  manutenzione
ordinaria; 
        c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022; 
        d) della quota non  vincolata  di  residui  passivi  iscritti
nell'ultimo bilancio di  esercizio  dell'ANAS  S.p.a.,  comunque  non
riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati. 
      4. Per l'intero periodo  residuo  della  concessione  non  sono
ammesse ulteriori revisioni del PEF. 
      5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  definisce
con il concessionario le modalita' e i tempi di deposito  degli  atti
di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di  conclusione
della gestione da parte dell'ANAS S.p.a.  delle  tratte  autostradali
A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario e'
individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024,  subordinatamente
al deposito degli atti di rinuncia di cui  al  primo  periodo.  Nelle
more del reintegro,  l'ANAS  S.p.a.  prosegue  nella  gestione  delle
tratte autostradali. 
      6. In considerazione delle rinunce da parte del  concessionario
di cui al comma 1, lettera a),  e'  riconosciuta  a  quest'ultimo  la
somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per  l'anno  2023  e
250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di  cui  al  primo  periodo,  e'
autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  bancario  infruttifero
intestato alla Direzione generale per  le  strade  e  le  autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza  sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di  cui  al  primo
periodo. 
      7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del
concessionario si provvede nei seguenti termini: 
        a) quanto a 250 milioni di euro, entro  quindici  giorni  dal
reintegro; 
        b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024. 
      8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto  a  250
milioni di euro per l'anno 2023 e 250  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a valere sulle risorse del fondo  di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022,  come  incrementato
dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto. 
      9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione
autostradale  di  cui  al  comma  5  cessano  di   avere   efficacia,
subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi
pendenti  e  alle  relative  domande  ai  sensi  del  comma   1,   le
disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8,  10,
terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022. 
      10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo,  del  citato
decreto-legge n. 68 del 2022, le  parole:  "dal  trasferimento  della
titolarita'    della    concessione    relativa    all'infrastruttura
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla  societa'  in
house di cui all'articolo 2, comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, effettuato a  valere  sui  ricavi  da  pedaggio
complessivamente riscossi alla  data  del  citato  trasferimento,  al
netto di quelli impiegati per i costi di gestione e  di  manutenzione
ordinaria di cui al comma 2 del presente  articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla  gestione
della concessione  relativa  all'infrastruttura  stradale  costituita
dalle autostrade A24 e  A25  mediante  compensazione  con  i  crediti
relativi alle quote di corrispettivo di  cui  all'articolo  3,  comma
3.0, lettera c), della convenzione unica del 18  novembre  2009".  La
disposizione di cui al presente comma acquista efficacia  dalla  data
di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui
al comma 5». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
      «Art. 15-bis (Fondo di garanzia  per  le  PMI).  -  1.  Dal  1°
gennaio 2024 al 31  dicembre  2024,  il  Fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, fermo  restando  il  limite  di  impegno  massimo  assumibile
fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera  con  le  seguenti
modalita': 
        a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola  impresa
e' pari a euro 5.000.000; 
        b) fatto salvo  quanto  previsto  alla  lettera  c)  e  fermo
restando quanto disposto dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  147
del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate  dal  Fondo
in favore di start-up innovative  e  di  incubatori  certificati,  la
garanzia  e'  concessa,  mediante   applicazione   del   modello   di
valutazione  di  cui  alla  parte  IX  delle  vigenti  condizioni  di
ammissibilita' e disposizioni di  carattere  generale  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e  medie  imprese,  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e  con
esclusione dei  soggetti  rientranti  nella  fascia  5  del  medesimo
modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per
le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che
rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e  di  piccola  e
media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito  denominate  "PMI",
rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per
il finanziamento  di  esigenze  di  liquidita'.  La  predetta  misura
massima e' innalzata al 60 per cento per  le  operazioni  finanziarie
riferite  a  PMI  rientranti  nelle  fasce  3  e  4  del  modello  di
valutazione. La misura massima e' altresi' innalzata all'80 per cento
nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento
di programmi di investimento, nonche' per le  operazioni  finanziarie
riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attivita'
non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del  Fondo  e
non utilmente valutabili sulla base del modello di  valutazione.  Per
le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale
di rischio  dei  soggetti  beneficiari  finali,  la  predetta  misura
massima e' pari al 50 per cento; 
        c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a
euro 40.000, ovvero fino a euro  80.000  nel  caso  di  richiesta  di
garanzia presentata  in  modalita'  di  riassicurazione  da  soggetti
garanti autorizzati, nonche' in relazione alle operazioni finanziarie
di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico  delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino  a  euro  50.000,  la
garanzia del Fondo e' rilasciata nella  misura  massima  dell'80  per
cento. Per tali operazioni, il modello di  valutazione  di  cui  alla
parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di  ammissibilita'  e
disposizioni  di  carattere  generale  del  Fondo  di   garanzia   e'
applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del
presidio dei rischi assunti dal Fondo; 
        d) possono accedere alla garanzia  del  Fondo  gli  enti  del
Terzo settore, purche' iscritti al registro unico nazionale del Terzo
settore  nonche'   al   repertorio   delle   notizie   economiche   e
amministrative presso il  registro  delle  imprese,  in  relazione  a
operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza
l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX  delle
vigenti condizioni di  ammissibilita'  e  disposizioni  di  carattere
generale del Fondo  di  garanzia.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al
precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti
al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonche'  gli
enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia
del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente  a
valere su apposita sezione speciale, allo  scopo  istituita  mediante
apposito accordo stipulato  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in  Italy  e
il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze.   Per   sostenere
l'operativita' e le finalita' della sezione speciale,  nelle  risorse
apportate  alla  sezione  speciale  dall'Amministrazione   promotrice
possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da
fondazioni, enti, associazioni,  societa'  o  singoli  cittadini,  da
effettuare  secondo  le  modalita'  definite  con  provvedimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per i soggetti di cui  alla  presente  lettera,  la
garanzia del Fondo puo' essere concessa nei limiti del  5  per  cento
della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo; 
        e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei limiti del
15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in
favore di imprese con un numero di  dipendenti,  tenuto  conto  delle
relazioni di associazione e di collegamento con  altre  imprese,  non
inferiore a 250 e non  superiore  a  499  oltre  che  nell'ambito  di
garanzia su portafogli di finanziamenti ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  anche  in
relazione a  singole  operazioni  finanziarie,  fatta  esclusione  di
quelle aventi ad oggetto investimenti nel  capitale  di  rischio.  In
favore delle predette imprese la garanzia del Fondo,  ferma  restando
l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5  del  modello  di
valutazione, e' riconosciuta fino alla  misura  massima  del  30  per
cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento  di
esigenze di liquidita'; la predetta percentuale e'  innalzata  al  40
per cento nel caso di operazioni finanziarie  aventi  ad  oggetto  il
finanziamento di programmi di investimento nonche' per le  operazioni
finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione  o  che  abbiano
iniziato  la  propria  attivita'  non  oltre  tre  anni  prima  della
richiesta della garanzia del Fondo; 
        f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese
di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al
Fondo,  con  le  modalita'  previste  dalle  vigenti  condizioni   di
ammissibilita' e disposizioni di  carattere  generale  del  Fondo  di
garanzia, a pena  di  decadenza,  una  commissione  una  tantum  pari
all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo; 
        g) in favore delle microimprese, come definite ai  sensi  del
richiamato allegato I al regolamento (UE) n.  651/2014,  la  garanzia
del Fondo e' concessa a titolo gratuito. 
      2.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  al  comma  1,  si
applicano le condizioni di ammissibilita' previste  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  6  marzo  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017. 
      3. La commissione di mancato perfezionamento  delle  operazioni
finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  del  6  marzo  2017  e'  dovuta
unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione
a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni
finanziarie garantite dal Fondo e  non  successivamente  perfezionate
superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle  operazioni
finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso  anno  per  il
medesimo soggetto richiedente. La commissione  non  e'  dovuta  sulle
operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da
parte del beneficiario. 
      4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106,  le  parole:  "2  milioni"  sono  sostituite   dalla   seguente:
"500.000". 
      5.  Le  economie  derivanti  dagli  interventi  della   sezione
speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il
finanziamento dell'operativita' del Fondo. Per la medesima  finalita'
sono altresi' utilizzate le risorse finanziarie di  cui  all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1
dell'articolo  17  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  e'
conseguentemente abrogato. 
      6. E' istituito un Comitato consultivo  composto  dal  Ministro
delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal  presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante  per  le
associazioni    rappresentative    delle    imprese    dei    settori
dell'industria, dell'artigianato,  del  commercio,  dell'agricoltura,
della cooperazione e del Terzo settore, nonche' delle  banche,  degli
operatori di microcredito e dei confidi. Il  Comitato  e'  presieduto
dal Ministro delle imprese e del made in Italy  e  la  vicepresidenza
spetta al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato  e'
convocato  anche  su  impulso  del  consiglio  di  gestione  di   cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Le
funzioni di segretario del Comitato sono svolte  dal  presidente  del
consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. All'attuazione del presente  comma  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato. 
      7. All'articolo  1,  comma  48,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le  parole:  ",  nonche'  da  due  esperti  in
materia   creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
rispettivamente,  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  su   indicazione   delle
associazioni  delle  piccole  e  medie   imprese"   sono   soppresse.
Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione  del  Comitato
consultivo di cui al comma  6  del  presente  articolo,  il  predetto
consiglio di gestione e' composto unicamente dai rappresentanti delle
amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma. 
      8. L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  1,  lettera
e), e' subordinata alla preventiva autorizzazione  della  Commissione
europea». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: "entro il  31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  30  giugno
2024"; 
          b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole:  "entro  il  31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  30  giugno
2024"; 
          c) all'articolo 25, dopo il  comma  6-ter  e'  inserito  il
seguente: 
          "6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente  ai
soggetti di cui al  comma  6-bis,  le  comunicazioni  al  centro  per
l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento  a  quelle
relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere  effettuate,
senza incorrere in alcuna sanzione, entro  il  30  gennaio  2024.  Il
medesimo  termine  del  30  gennaio  2024  si  applica   anche   alle
comunicazioni all'interno  del  Registro  nazionale  delle  attivita'
sportive  dilettantistiche  di  cui  al  comma  6-ter  dei   soggetti
convocati e dei  relativi  compensi  agli  stessi  riconosciuti,  con
esclusivo riferimento a quelle relative  al  periodo  luglio-dicembre
2023"»; 
      al comma 3, le parole:  «indebitamento  netto,  derivanti  dal»
sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti  dalle
disposizioni di cui al»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del  decreto  legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Le disposizioni di cui al periodo  precedente  si  interpretano  nel
senso  che  i  lavoratori  subordinati  sportivi  iscritti  al  Fondo
pensioni  lavoratori  sportivi,   a   prescindere   dalla   qualifica
professionale, sono soggetti  all'applicazione  del  massimale  annuo
della base contributiva, secondo le modalita' disciplinate dai  commi
3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo». 
    All'articolo 17: 
      al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incremento del  Fondo
nazionale per le politiche sociali». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 17-bis (Proroga dell'accesso al cinque per mille  per  le
Onlus). - 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle
seguenti: "quarto anno successivo" e le parole:  "31  dicembre  2023"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
      Art.  17-ter  (Integrazione  del  consiglio  di   indirizzo   e
vigilanza dell'INPS). - 1. Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
479, e' integrato con la presenza di  un  rappresentante,  scelto  di
intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge,  sono
rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, che  partecipa,  con  diritto  di  voto,  alle
sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti  alle  materie
di natura assistenziale per le persone con disabilita'. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a
27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS. 
      3. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente  articolo,
pari a 14.183 euro annui a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
    All'articolo 18: 
      al  comma  2,  dopo  le  parole:  «prestazione  lavorativa»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-bis (Proroga del termine in materia  di  lavoro  agile
per i genitori lavoratori con figli minori  di  anni  14).  -  1.  Il
termine previsto dall'articolo 10,  comma  2,  del  decreto-legge  24
marzo 2022, n. 24, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato  al
31 marzo 2024». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche»
sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  loro  caratteristiche»,  le
parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  28
marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle  seguenti:
«ferma restando». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Misure urgenti in materia di  istruzione).  -  1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2021,  n.   113,   le   istituzioni   scolastiche   impegnate
nell'attuazione degli interventi del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) possono attingere  agli  incarichi  temporanei  del
personale  amministrativo  e   tecnico   gia'   attivati   ai   sensi
dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico  per
i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli
anni scolastici previa comunicazione al Ministero  dell'istruzione  e
del merito e cessano entro e non oltre il  30  giugno  2026.  Per  le
predette finalita' le  istituzioni  scolastiche  sono  autorizzate  a
porre a carico del PNRR esclusivamente  le  spese  per  il  personale
amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato
nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite  complessivo
di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e
di  36  milioni  di  euro  per   l'esercizio   2026.   Il   Ministero
dell'istruzione  e  del  merito,  sulla  base   della   comunicazione
preventiva  delle  scuole,  provvede  al  monitoraggio  dei  predetti
contratti  al  fine  del  rispetto  del  limite  di   spesa   e   del
raggiungimento del target finale. Ai relativi  oneri  si  provvede  a
valere sul PNRR, nei limiti della percentuale  delle  spese  generali
dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10  per  cento
del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. 
      2. Al fine di semplificare  la  procedura  concorsuale  per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici,  all'articolo  29,  comma  1,
primo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  le
parole: ", dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del
merito"». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. A valere sulle disponibilita' del  fondo  di  cui  al
comma 1, nel  limite  di  1.000.000  di  euro  per  l'anno  2023,  e'
assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000  euro  ai
comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022,  fra
6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori
in comunita' di tipo  familiare  o  in  istituti  di  assistenza  con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante  a
titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e  che  hanno  subito  per
l'anno 2023 il trattenimento di  una  quota  dell'imposta  municipale
propria per alimentare il medesimo  fondo  non  inferiore  a  190.000
euro. Con il medesimo decreto di cui al  comma  1,  secondo  periodo,
sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui  al
presente comma e' ripartito»; 
      al comma 2, lettera b), le parole: «di  euro  37.259.690»  sono
sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole:
«di euro 51.886.624» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  spesa  di
euro 51.886.624»; 
      al comma 4, le parole: «previa intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione»   sono
sostituite dalle seguenti: «da emanare,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
      al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite
le  seguenti:  «testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al»; 
      al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992,  n.
91, all'articolo 9-bis, comma  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»; 
      al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
all'articolo 1, al comma 600» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Al
comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
      dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
        «9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera  del
Consiglio  dei  ministri  del  28  febbraio  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con
la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  23  febbraio  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo
all'esigenza di assicurare soccorso  ed  assistenza,  sul  territorio
nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi
internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino  al  4  marzo
2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a  valere
sulle disponibilita' del Fondo per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'articolo 44 del codice di cui al decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. 
        9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui
al comma 9-bis, delle attivita' e delle misure previste  al  presente
comma,  garantendo  la  continuita'  della   gestione   emergenziale,
unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai
presidenti delle regioni in qualita' di  commissari  delegati  e  dai
presidenti  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione  di  quanto   previsto   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del  4  marzo  2022,  con
ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle  effettive
esigenze, sono individuate le specifiche misure da  porre  in  essere
nell'ambito  della  proroga  di  cui  al  comma  9-bis  del  presente
articolo,  tra  quelle  di  cui  all'articolo  13,   comma   1,   del
decreto-legge  29   settembre   2023,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,  e  all'articolo
31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' la rimodulazione delle attivita' e delle citate misure, sulla
base del numero dei soggetti  coinvolti,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis»; 
      al comma 12: 
        all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti:
«7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le  parole:  «per  il
2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»; 
        alla lettera a), le parole: «quanto a euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti»  e'  sostituita
dalla seguente: «rivenienti»; 
        alla lettera  b),  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2024»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla rubrica,  le  parole:  «immigrazione,  sicurezza  e  per
prosecuzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «immigrazione   e
sicurezza e per la prosecuzione». 
    Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  21-bis   (Differimento   dei   termini   relativi   agli
adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito  degli
eventi calamitosi del 2 novembre 2023,  nelle  province  di  Firenze,
Pisa, Pistoia, Livorno e Prato). -  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano ai  soggetti  che,  alla  data  del  2
novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o  la  sede
operativa nei comuni indicati nell'allegato  A  annesso  al  presente
decreto. 
      2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,  i  versamenti
dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria,  che  scadono  nel  periodo  dal  2
novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza
applicazione di sanzioni  e  interessi,  se  effettuati  in  un'unica
soluzione entro il 18 dicembre 2023. 
      3. Le disposizioni di cui al comma  2  si  applicano  anche  ai
versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  e  delle  trattenute
relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai
soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 
      4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. 
      5.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,   gli
adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17  dicembre
2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni,  se
eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche agli adempimenti relativi  ai  rapporti
di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a  carico  di
datori di lavoro, di professionisti, di consulenti  e  di  centri  di
assistenza fiscale che abbiano sede o  operino  nei  comuni  indicati
nell'allegato A, anche per conto di aziende e  clienti  non  operanti
nei comuni citati. 
      6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano  anche
ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno  degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 221, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che
scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023. 
      Art.  21-ter  (Disposizioni  per  l'attuazione  del  piano   di
implementazione della Strategia nazionale di  cybersicurezza).  -  1.
All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  dopo  il  comma
901 e' inserito il seguente: 
        "901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di  cui  al
comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6  e
7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale d'intesa con il direttore generale del  Dipartimento  delle
informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione  ai
predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di  cui  al  comma
899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il  monitoraggio
e i controlli relativi alle  risorse  assegnate  sono  effettuati  ai
sensi della legge n. 124 del 2007"». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 3: 
          alla lettera a),  le  parole:  «per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono  sostituite
dalle seguenti: «al fine di garantire  la  completezza  dell'archivio
nazionale informatizzato dei registri di stato civile»; 
          alla lettera b),  alle  parole:  «disponibile  nell'Indice»
sono premesse  le  seguenti:  «all'indirizzo»,  le  parole:  «decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale»     sono     sostituite     dalle     seguenti:     «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'ANPR»; 
          alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle
seguenti:  «nell'ANPR»,  le  parole:  «,  che  non  rientrano»   sono
sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le  parole:  «punti
b) e c) del DPCM 1° giugno  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettere b) e c),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  240
del 13 ottobre 2022» e le  parole:  «l'Istituzione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'istituzione»; 
          la  lettera  d)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «d)
all'ISTAT";»; 
        alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al  comma  3."»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".»; 
        alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi». 
    Nel capo IV, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 22-bis (Bonus psicologo). - 1. Il limite massimo di spesa
di  cui  all'articolo  1-quater,  comma  3,   quinto   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  e'  incrementato
di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le  risorse  di  cui  al  primo
periodo  che  incrementano  il  livello  di  finanziamento  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle  regioni
e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di  accesso  al
finanziamento sanitario indistinto  e  sono  trasferite  a  tutte  le
regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni legislative  che  stabiliscono,  per  le  autonomie
speciali, il concorso della regione o  della  provincia  autonoma  al
finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma,
pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero». 
    All'articolo 23: 
      al comma 2, le parole:  «delle  agevolazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «relative  alle  agevolazioni»  e  le  parole:  «con
modificazioni in  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  con
modificazioni, dalla legge»; 
      al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»; 
    al comma 7: 
      all'alinea, la parola: «18,» e' soppressa; 
      alla lettera n), le parole: «con modificazioni in  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»; 
      alla lettera q), il segno di interpunzione  «;»  e'  sostituito
dal seguente: «.». 
    Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
      «Art. 23-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    All'allegato 1 e' premesso il seguente: 
 
                                                          «Allegato A 
 
                                           (articolo 21-bis, comma 1) 
 
 
     ===========================================================
     |  N.   |           NOME            |CODICE COMUNE|  PR   |
     +=======+===========================+=============+=======+
     |   1   |BARBERINO DI MUGELLO       |    48002    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   2   |BORGO SAN LORENZO          |    48004    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   3   |CALENZANO                  |    48005    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   4   |CAMPI BISENZIO             |    48006    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   5   |CAPRAIA E LIMITE           |    48008    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   6   |CERRETO GUIDI              |    48011    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   7   |EMPOLI                     |    48014    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   8   |FIRENZUOLA                 |    48018    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |   9   |FUCECCHIO                  |    48019    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  10   |MARRADI                    |    48026    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  11   |MONTELUPO FIORENTINO       |    48028    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  12   |PALAZZUOLO SUL SENIO       |    48031    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  13   |SCARPERIA E SAN PIERO      |    48053    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  14   |SESTO FIORENTINO           |    48043    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  15   |SIGNA                      |    48044    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  16   |VINCI                      |    48050    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  17   |VICCHIO                    |    48049    |  FI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  18   |COLLESALVETTI              |    49008    |  LI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  19   |LIVORNO                    |    49009    |  LI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  20   |ROSIGNANO MARITTIMO        |    49017    |  LI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  21   |BIENTINA                   |    50001    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  22   |CALCINAIA                  |    50004    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  23   |CASCIANA TERME LARI        |    50040    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  24   |CASCINA                    |    50008    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  25   |CASTELFRANCO DI SOTTO      |    50009    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  26   |CHIANNI                    |    50012    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  27   |CRESPINA LORENZANA         |    50041    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  28   |FAUGLIA                    |    50014    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  29   |MONTOPOLI IN VAL D'ARNO    |    50022    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  30   |PISA                       |    50026    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  31   |PONSACCO                   |    50028    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  32   |PONTEDERA                  |    50029    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  33   |SAN GIULIANO TERME         |    50031    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  34   |SAN MINIATO                |    50032    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  35   |SANTA CROCE SULL'ARNO      |    50033    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  36   |SANTA MARIA A MONTE        |    50035    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  37   |VECCHIANO                  |    50037    |  PI   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  38   |CANTAGALLO                 |   100001    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  39   |CARMIGNANO                 |   100002    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  40   |MONTEMURLO                 |   100003    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  41   |POGGIO A CAIANO            |   100004    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  42   |PRATO                      |   100005    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  43   |VAIANO                     |   100006    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  44   |VERNIO                     |   100007    |  PO   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  45   |AGLIANA                    |    47002    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  46   |BUGGIANO                   |    47003    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  47   |CHIESINA UZZANESE          |    47022    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  48   |LAMPORECCHIO               |    47005    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  49   |LARCIANO                   |    47006    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  50   |MARLIANA                   |    47007    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  51   |MASSA E COZZILE            |    47008    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  52   |MONSUMMANO TERME           |    47009    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  53   |MONTALE                    |    47010    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  54   |MONTECATINI TERME          |    47011    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  55   |PESCIA                     |    47012    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  56   |PIEVE A NIEVOLE            |    47013    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  57   |PISTOIA                    |    47014    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  58   |PONTE BUGGIANESE           |    47016    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  59   |QUARRATA                   |    47017    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  60   |SAN MARCELLO PITEGLIO      |    47024    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  61   |SERRAVALLE PISTOIESE       |    47020    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
     |  62   |UZZANO                     |    47021    |  PT   |
     +-------+---------------------------+-------------+-------+
 
». 
    All'allegato 2, le parole: «Allegato  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dello Stato.".».