Art. 4 
 
 
                        Validazione dei dati 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro  il
mese successivo  a  ciascuna  delle  scadenze  indicate  all'art.  3,
validano i dati  dei  modelli  di  rilevazione  di  cui  all'art.  1,
utilizzando l'applicazione «Validazione dei modelli informativi»  del
NSIS.