Art. 5 
 
 
                  Anagrafica delle reti ospedaliere 
                           e territoriali 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  le  regioni  comunicano  e
mantengono  aggiornate  le  informazioni   anagrafiche   delle   reti
ospedaliere, di cui al decreto del 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nonche' delle reti di assistenza  territoriale,  di  cui  al
decreto del 23 maggio 2022, n.  77,  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  attraverso
l'applicazione «Monitoraggio della rete di assistenza» del NSIS. 
  2.  Le  variazioni   delle   reti   ospedaliere   e   territoriali,
accorpamenti,  nascite  e   cessazioni   devono   essere   comunicate
tempestivamente in modo da assicurare che, alla  data  di  decorrenza
delle variazioni, l'anagrafica delle reti ospedaliere e  territoriali
del NSIS risulti aggiornata. 
  3. In particolare, al 1° gennaio dell'anno, l'anagrafica delle reti
ospedaliere e territoriali del NSIS dovra'  aver  recepito  tutte  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente.