Art. 5 Anagrafica delle reti ospedaliere e territoriali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le regioni comunicano e mantengono aggiornate le informazioni anagrafiche delle reti ospedaliere, di cui al decreto del 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' delle reti di assistenza territoriale, di cui al decreto del 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso l'applicazione «Monitoraggio della rete di assistenza» del NSIS. 2. Le variazioni delle reti ospedaliere e territoriali, accorpamenti, nascite e cessazioni devono essere comunicate tempestivamente in modo da assicurare che, alla data di decorrenza delle variazioni, l'anagrafica delle reti ospedaliere e territoriali del NSIS risulti aggiornata. 3. In particolare, al 1° gennaio dell'anno, l'anagrafica delle reti ospedaliere e territoriali del NSIS dovra' aver recepito tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente.