Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per l'anno di rilevazione 2023, le aziende sanitarie, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle regioni  e  alle
province autonome di appartenenza e  al  Ministero  della  salute  le
informazioni   anagrafiche   relative   alle   strutture    sanitarie
territoriali e agli istituti e centri di riabilitazione  attivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto esclusivamente con: 
    a) il modello STS.11, di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  e),
senza valorizzare i contenuti informativi «Codice distretto», di  cui
al Quadro C.1, «3 - Interna a Casa della Comunita'»  e  «Codice  Casa
della Comunita'», di cui al Quadro L; 
    b) il modello RIA.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  r),  -
valorizzando i soli Quadri A, B, C ed E. 
  2. I modelli di cui al comma 1 devono essere inviati  entro  il  31
gennaio 2024. 
  3. Qualora, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino  al  31  gennaio  2024,  si  apra  una  nuova
struttura  sanitaria  territoriale  o  un  istituto   o   centro   di
riabilitazione, entro un mese dalla  data  di  apertura  deve  essere
trasmesso il relativo modello di rilevazione,  di  cui  al  comma  1,
completo della data di apertura della struttura. 
  4. Qualora, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, si chiuda definitivamente
una struttura sanitaria  territoriale  o  un  istituto  o  centro  di
riabilitazione, entro un mese dalla  data  di  chiusura  deve  essere
aggiornato il relativo modello di rilevazione, di  cui  al  comma  1,
comunicando la data di chiusura. 
  5. Per l'anno di rilevazione 2023, non sono rilevate  le  dotazioni
strutturali e le attivita' delle strutture territoriali  che  erogano
esclusivamente i seguenti tipi di assistenza: 
    a) attivita' di Ospedale di comunita'; 
    b) attivita' di Centrale operativa territoriale; 
    c) attivita'  di  Residenza  per  l'esecuzione  delle  misure  di
sicurezza (R.E.M.S.). 
  6. Per l'anno di  rilevazione  2023,  i  dati  di  attivita'  degli
istituti o centri di  riabilitazione  sono  inviati  con  il  modello
RIA.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), - Quadri F, G, H e  I
entro il 31 gennaio 2024. 
  7. Il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 e' abrogato
dal 1° febbraio 2024. 
  Il presente decreto entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
    Roma, 22 dicembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 261