Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno di rilevazione 2023, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni anagrafiche relative alle strutture sanitarie territoriali e agli istituti e centri di riabilitazione attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto esclusivamente con: a) il modello STS.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), senza valorizzare i contenuti informativi «Codice distretto», di cui al Quadro C.1, «3 - Interna a Casa della Comunita'» e «Codice Casa della Comunita'», di cui al Quadro L; b) il modello RIA.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), - valorizzando i soli Quadri A, B, C ed E. 2. I modelli di cui al comma 1 devono essere inviati entro il 31 gennaio 2024. 3. Qualora, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, si apra una nuova struttura sanitaria territoriale o un istituto o centro di riabilitazione, entro un mese dalla data di apertura deve essere trasmesso il relativo modello di rilevazione, di cui al comma 1, completo della data di apertura della struttura. 4. Qualora, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, si chiuda definitivamente una struttura sanitaria territoriale o un istituto o centro di riabilitazione, entro un mese dalla data di chiusura deve essere aggiornato il relativo modello di rilevazione, di cui al comma 1, comunicando la data di chiusura. 5. Per l'anno di rilevazione 2023, non sono rilevate le dotazioni strutturali e le attivita' delle strutture territoriali che erogano esclusivamente i seguenti tipi di assistenza: a) attivita' di Ospedale di comunita'; b) attivita' di Centrale operativa territoriale; c) attivita' di Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.). 6. Per l'anno di rilevazione 2023, i dati di attivita' degli istituti o centri di riabilitazione sono inviati con il modello RIA.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), - Quadri F, G, H e I entro il 31 gennaio 2024. 7. Il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 e' abrogato dal 1° febbraio 2024. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 22 dicembre 2023 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 261