Art. 2 
 
  1. La tabella di corrispondenza di cui al comma 1  e'  allegata  al
presente decreto e ne costituisce parte integrante. Tale  tabella  ha
uno scopo meramente comparativo e non determina alcun  riconoscimento
formale,  elemento  che  rimane  demandato  alle  istituzioni   della
formazione superiore e  a  quelle  preposte  per  legge  al  fine  di
svolgere tali procedure. 
  2.  Al  fine  di  facilitare   le   procedure   di   riconoscimento
rispettivamente tra il sistema italiano e della Santa Sede  anche  ai
fini della verifica dell'autenticita' della  relativa  documentazione
accademica, le istituzioni della formazione superiore  italiane  sono
invitate all'utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta
dal  Centro  di  informazione  sulla  mobilita'  e   le   equivalenze
accademiche (CIMEA). 
  3. Le istituzioni  universitarie  italiane  potranno  sottoscrivere
apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta
dei propri titoli accademici con  le  istituzioni  della  Santa  Sede
sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10,  del  decreto  22
ottobre 2004, n. 270.