Art. 2 1. La tabella di corrispondenza di cui al comma 1 e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Tale tabella ha uno scopo meramente comparativo e non determina alcun riconoscimento formale, elemento che rimane demandato alle istituzioni della formazione superiore e a quelle preposte per legge al fine di svolgere tali procedure. 2. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento rispettivamente tra il sistema italiano e della Santa Sede anche ai fini della verifica dell'autenticita' della relativa documentazione accademica, le istituzioni della formazione superiore italiane sono invitate all'utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA). 3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta dei propri titoli accademici con le istituzioni della Santa Sede sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.