Art. 10. Script e modalita' di contatto 1. Il committente mette a disposizione del fornitore, con modalita' documentata e verificabile, uno script conforme al presente Codice di condotta applicabile ad ogni singola campagna di telemarketing o teleselling contenente le istruzioni da seguire per lo svolgimento dei relativi contatti ed il testo dell'informativa, altresi' conforme al presente Codice di condotta, da sottoporre agli interessati. 2. Il fornitore, laddove l'interessato non abbia chiesto espressamente la chiamata o la richiamata ai sensi del successivo comma 3, puo' chiamare per finalita' di telemarketing o teleselling le utenze telefoniche non presenti negli elenchi telefonici pubblici per le quali risulti presente un idoneo consenso e le utenze telefoniche presenti negli elenchi telefonici pubblici che non siano iscritte al RPO. 3. Qualora un interessato richiami il numero di un fornitore che lo abbia previamente contattato per finalita' di telemarketing o teleselling nel rispetto della normativa vigente e del presente Codice di condotta, il relativo contatto commerciale dovra' considerarsi lecito, in quanto effettuato spontaneamente, per conto proprio, da parte dell'interessato, purche' allo stesso sia fornita un'informativa secondo quanto previsto al successivo art. 11. Si applica la medesima procedura anche nel caso in cui il numero utilizzato dall'interessato per richiamare il fornitore risulti differente da quello originariamente contattato da quest'ultimo nell'ambito della campagna di telemarketing o teleselling, esentando altresi' il fornitore dallo svolgimento delle verifiche con il registro pubblico delle opposizioni. Le suindicate procedure semplificate valgono con esclusivo riferimento al singolo committente per cui e' utilizzata la numerazione richiamata dall'interessato. 4. Fermo restando il divieto di raccolta sistematica di contatti, potenzialmente interessati alla proposta commerciale (c.d. referenziati), da parte del chiamante e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 14 del regolamento, nonche' di consultazione del RPO, il fornitore puo' mettere a disposizione del chiamato un canale di contatto utile da comunicare al referenziato. 5. Il contatto deve avvenire da numerazioni iscritte al ROC come indicato al precedente art. 7 e in apertura di chiamata - dopo l'indicazione del call center dal quale si chiama e il committente per il quale si chiama - deve essere specificato se la chiamata origina da un call center ubicato extra UE.