(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                   Script e modalita' di contatto 
 
    1.  Il  committente  mette  a  disposizione  del  fornitore,  con
modalita' documentata e verificabile, uno script conforme al presente
Codice  di  condotta  applicabile  ad  ogni   singola   campagna   di
telemarketing o teleselling contenente le istruzioni da  seguire  per
lo svolgimento dei relativi contatti ed  il  testo  dell'informativa,
altresi' conforme al presente Codice di condotta, da sottoporre  agli
interessati. 
    2.  Il  fornitore,  laddove  l'interessato  non   abbia   chiesto
espressamente la chiamata o la richiamata  ai  sensi  del  successivo
comma 3, puo' chiamare per finalita' di telemarketing  o  teleselling
le utenze telefoniche non presenti negli elenchi telefonici  pubblici
per le  quali  risulti  presente  un  idoneo  consenso  e  le  utenze
telefoniche presenti negli elenchi telefonici pubblici che non  siano
iscritte al RPO. 
    3. Qualora un interessato richiami il numero di un fornitore  che
lo abbia previamente contattato  per  finalita'  di  telemarketing  o
teleselling nel rispetto  della  normativa  vigente  e  del  presente
Codice  di  condotta,  il  relativo   contatto   commerciale   dovra'
considerarsi lecito, in quanto effettuato spontaneamente,  per  conto
proprio, da parte dell'interessato, purche' allo stesso  sia  fornita
un'informativa secondo quanto previsto  al  successivo  art.  11.  Si
applica la medesima  procedura  anche  nel  caso  in  cui  il  numero
utilizzato  dall'interessato  per  richiamare  il  fornitore  risulti
differente  da  quello  originariamente  contattato  da  quest'ultimo
nell'ambito della campagna di telemarketing o teleselling,  esentando
altresi' il  fornitore  dallo  svolgimento  delle  verifiche  con  il
registro  pubblico  delle  opposizioni.   Le   suindicate   procedure
semplificate valgono con esclusivo riferimento al singolo committente
per cui e' utilizzata la numerazione richiamata dall'interessato. 
    4. Fermo restando il divieto di raccolta sistematica di contatti,
potenzialmente   interessati   alla   proposta   commerciale    (c.d.
referenziati), da parte del chiamante e fermi restando  gli  obblighi
informativi  di  cui  all'art.  14  del   regolamento,   nonche'   di
consultazione del RPO, il fornitore puo' mettere a  disposizione  del
chiamato un canale di contatto utile da comunicare al referenziato. 
    5. Il contatto deve avvenire da numerazioni iscritte al ROC  come
indicato al precedente art.  7  e  in  apertura  di  chiamata -  dopo
l'indicazione del call center dal quale si chiama  e  il  committente
per il quale si chiama -  deve  essere  specificato  se  la  chiamata
origina da un call center ubicato extra UE.