Art. 11. Informativa 1. In occasione del contatto commerciale e precisamente all'inizio della telefonata, viene utilizzato lo script fornito dal committente contenente anche un'informativa per il trattamento dei dati in forma semplificata, che indichi in maniera intellegibile almeno i seguenti elementi: le generalita' del titolare, la base giuridica applicabile al trattamento e la fonte da cui sono stati raccolti i dati (ad esempio, se e' stato fornito un consenso o se la numerazione e' presente negli elenchi telefonici e non e' risultata iscritta nel RPO). Nel corso della telefonata, l'operatore deve essere in grado di indicare, su richiesta, le generalita' dell'eventuale responsabile, le finalita' e le modalita' del trattamento, un recapito presso il quale poter esercitare, in forma agevole e gratuita, i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento. Inoltre, prima di procedere alla raccolta di qualsiasi dato personale dell'interessato o su richiesta dello stesso, l'operatore indica dove puo' essere reperita l'informativa estesa, che verra' comunque rilasciata prima dell'eventuale stipula del contratto. 2. In applicazione degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante e dal Comitato europeo per la protezione dei dati, l'informativa sia nella sua forma sintetica sopra indicata, sia in quella estesa, e' resa in un linguaggio semplice e di agevole e rapida comprensione. In riferimento all'informativa estesa, si devono, inoltre, tenere in considerazione, l'utilita' di testi multi-strato, con un dettaglio progressivo delle informazioni, partendo da quelle indicate al precedente comma 1, nonche' le esigenze delle persone in condizione di vulnerabilita' o affette da disabilita', alle quali ultime devono essere assicurati, quando applicabili, i previsti parametri di accessibilita', anche web nonche', in ogni caso, l'agevole ed effettiva comprensione del testo, anche grazie, ove possibile, all'ausilio di icone, disegni, audio e video.