(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                Data quality - trattamenti consentiti 
 
    1. I trattamenti nell'ambito delle verifiche della  data  quality
possono essere svolti da parte dei titolari, anche grazie al supporto
di  fornitori,  in  virtu'  di  un'idonea  base  giuridica  ai  sensi
dell'art. 6 del regolamento, nei limiti stabiliti al successivo comma
2. 
    2. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  al  presente  Codice  di
condotta,  il  titolare  puo'  avvalersi  di  sistemi   e   strumenti
automatizzati di raccolta dei dati, purche' impostati in maniera tale
da eseguire unicamente la correzione dei dati inesatti presenti nelle
liste caricate da parte del titolare; tale  trattamento  deve  essere
riferito esclusivamente  a  dati  della  medesima  tipologia/qualita'
fornita dall'utente e puo' essere effettuato solo  nei  casi  in  cui
tale ricorso a dati non  forniti  direttamente  dall'interessato  sia
indispensabile  per  l'esclusivo  scopo  di  adottare  politiche   di
garanzia dell'esattezza delle informazioni raccolte. 
    3. Dall'attivita' di data quality va tenuta distinta l'eventuale,
diversa, attivita' di arricchimento dei dati, che deve prevedere  una
valutazione  preliminare  della  finalita'  della  stessa   e   della
necessita' effettiva della realizzazione di tali trattamenti, al fine
di garantire in modo comprovabile  che  le  azioni  poste  in  essere
abbiano adeguata base  giuridica  e  rispettino  i  principi  di  cui
all'art. 5 del regolamento. 
    4. Il titolare conserva per cinque anni  il  file  o  tabella  di
confronto prodotto dai sistemi automatizzati eventualmente impiegati,
cosi' da poterlo fornire al Garante, in caso di specifica richiesta.