Art. 15. Data quality - trattamenti consentiti 1. I trattamenti nell'ambito delle verifiche della data quality possono essere svolti da parte dei titolari, anche grazie al supporto di fornitori, in virtu' di un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del regolamento, nei limiti stabiliti al successivo comma 2. 2. Nell'ambito delle attivita' di cui al presente Codice di condotta, il titolare puo' avvalersi di sistemi e strumenti automatizzati di raccolta dei dati, purche' impostati in maniera tale da eseguire unicamente la correzione dei dati inesatti presenti nelle liste caricate da parte del titolare; tale trattamento deve essere riferito esclusivamente a dati della medesima tipologia/qualita' fornita dall'utente e puo' essere effettuato solo nei casi in cui tale ricorso a dati non forniti direttamente dall'interessato sia indispensabile per l'esclusivo scopo di adottare politiche di garanzia dell'esattezza delle informazioni raccolte. 3. Dall'attivita' di data quality va tenuta distinta l'eventuale, diversa, attivita' di arricchimento dei dati, che deve prevedere una valutazione preliminare della finalita' della stessa e della necessita' effettiva della realizzazione di tali trattamenti, al fine di garantire in modo comprovabile che le azioni poste in essere abbiano adeguata base giuridica e rispettino i principi di cui all'art. 5 del regolamento. 4. Il titolare conserva per cinque anni il file o tabella di confronto prodotto dai sistemi automatizzati eventualmente impiegati, cosi' da poterlo fornire al Garante, in caso di specifica richiesta.