(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                Controllo dell'origine del contratto 
 
    1. I titolari del trattamento  adottano  procedure  organizzative
e/o    tecniche    finalizzate    a    comprovare    che    i    dati
dell'interessato/contraente/utente siano stati acquisiti nel rispetto
dei  principi  di  cui  all'art.  5,  par.  1,  del  regolamento;  in
particolare, tenuto conto del principio di proporzionalita', mediante
misure by default,  gli  stessi  implementano  nei  sistemi  apposite
procedure che individuino  le  campagne  promozionali,  le  liste  di
contatto e gli operatori  coinvolti  in  ogni  contratto  concluso  a
distanza  e  siano  in  grado  di  comprovare  la  correttezza  delle
informazioni  di   cui   sopra.   Tali   procedure   impediscono   la
registrazione di contratti dei quali  le  predette  informazioni  non
siano rinvenibili. In caso di registrazione di contratti  a  distanza
privi delle predette informazioni,  si  applica  quanto  previsto  ai
sensi del successivo comma 6. 
    2. Gli aderenti al presente Codice  di  condotta  assicurano  che
tutta la filiera tratti i dati esclusivamente sulla base di un idoneo
consenso al trattamento per finalita' di telemarketing e  teleselling
che sia chiaramente  distinto  dalla  manifestazione  della  volonta'
negoziale. 
    3. I committenti,  monitorano  nei  modi  indicati  nel  presente
Codice  di  condotta  la  correttezza  delle  attivita'  di  contatto
delegate  anche  ponendo  in  essere  attivita'  di  controllo  della
qualita'/legittimita'  delle  chiamate,  nonche'  di  verifiche   tra
contraenti contattati, liste di contatto e contratti attivati. 
    4. Le attivita' di cui sopra possono essere  effettuate  anche  a
campione,   purche'   in   misura   quantitativamente   proporzionata
all'attivita'  svolta,   anche   tramite   l'eventuale   ausilio   di
questionari qualora coinvolgano il cliente. 
    5.  Nell'effettuare  l'attivita'  di  controllo  di  qualita',  i
titolari del trattamento privilegiano l'utilizzo di  metodologie  non
invasive per il personale predisposto all'attivita' di contatto, come
ad esempio questionari di gradimento somministrati ai  contraenti  al
termine della chiamata o misure che  garantiscano  il  controllo  tra
liste affidate, numerazioni contattate e contratti attivati. 
    6.  Il  committente  sviluppa  i  propri  processi  affinche'   i
contratti stipulati a seguito di attivita' di  teleselling  avvengano
in presenza di un inequivocabile  consenso  al  contatto  originario,
salvi i casi ricadenti nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  130,
comma 3-bis del Codice. In sede di prima  applicazione  del  presente
Codice di condotta e ad esclusiva tutela dell'interessato, nel caso a
seguito dei controlli emergano contratti per i quali risulti  viziato
il primo  contatto,  detti  contratti  possono  continuare  ad  avere
esecuzione purche' il committente informi l'interessato  dell'origine
viziata del  contratto  e  che  lo  stesso  interessato  confermi  la
volonta' di volerlo mantenere, fatti salvi i casi residuali in cui il
cliente non dia  seguito  a  comprovati  tentativi  di  contatto  del
committente. Il committente,  con  cadenza  regolare,  non  inferiore
a tre mesi, da definire nell'ambito dell'organismo di monitoraggio di
cui al successivo  art.  18,  fornisce  il  numero  di  contratti  in
violazione rispetto al numero totale del campione controllato e/o  in
percentuale secondo tale  procedura;  tali  dati  sono  trasmessi  al
Garante. Resta ferma l'applicabilita' dei poteri  correttivi  di  cui
all'art. 58 del regolamento, nonche'  delle  responsabilita'  di  cui
agli articoli 82, 83 e 84 del regolamento. 
    7. Il contratto con l'affidatario del servizio deve espressamente
prevedere un  meccanismo  sanzionatorio,  sotto  forma  di  penale  e
mancata corresponsione o annullamento  della  provvigione,  per  ogni
contratto predisposto in  assenza  di  un  contatto  legittimo.  Tale
ipotesi di misura sanzionatoria deve  essere  espressamente  prevista
anche laddove l'interessato  confermi  l'interesse  al  contratto  ma
risulti  illegittimo  il  contatto  effettuato  dall'affidatario  del
servizio. Le penali  imposte  dovranno  essere  parametrate  rispetto
all'entita'  delle  provvigioni  ed  alla  percentuale  di  contratti
sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio  pari
al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in
ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma  la  possibilita'  del
committente di risolvere il contratto,  nonche'  di  prevedere  altre
tipologie di penali, ad esempio, importi  percentuali  rispetto  alle
commissioni previste. 
    8. I titolari del trattamento pongono altresi' in  essere  misure
organizzative, contrattuali o tecnologiche efficaci nel garantire che
gli  affidatari  delegati  al  trattamento  cancellino  le  liste  di
contatto una volta esaurita la campagna delegata.