Art. 16. Controllo dell'origine del contratto 1. I titolari del trattamento adottano procedure organizzative e/o tecniche finalizzate a comprovare che i dati dell'interessato/contraente/utente siano stati acquisiti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1, del regolamento; in particolare, tenuto conto del principio di proporzionalita', mediante misure by default, gli stessi implementano nei sistemi apposite procedure che individuino le campagne promozionali, le liste di contatto e gli operatori coinvolti in ogni contratto concluso a distanza e siano in grado di comprovare la correttezza delle informazioni di cui sopra. Tali procedure impediscono la registrazione di contratti dei quali le predette informazioni non siano rinvenibili. In caso di registrazione di contratti a distanza privi delle predette informazioni, si applica quanto previsto ai sensi del successivo comma 6. 2. Gli aderenti al presente Codice di condotta assicurano che tutta la filiera tratti i dati esclusivamente sulla base di un idoneo consenso al trattamento per finalita' di telemarketing e teleselling che sia chiaramente distinto dalla manifestazione della volonta' negoziale. 3. I committenti, monitorano nei modi indicati nel presente Codice di condotta la correttezza delle attivita' di contatto delegate anche ponendo in essere attivita' di controllo della qualita'/legittimita' delle chiamate, nonche' di verifiche tra contraenti contattati, liste di contatto e contratti attivati. 4. Le attivita' di cui sopra possono essere effettuate anche a campione, purche' in misura quantitativamente proporzionata all'attivita' svolta, anche tramite l'eventuale ausilio di questionari qualora coinvolgano il cliente. 5. Nell'effettuare l'attivita' di controllo di qualita', i titolari del trattamento privilegiano l'utilizzo di metodologie non invasive per il personale predisposto all'attivita' di contatto, come ad esempio questionari di gradimento somministrati ai contraenti al termine della chiamata o misure che garantiscano il controllo tra liste affidate, numerazioni contattate e contratti attivati. 6. Il committente sviluppa i propri processi affinche' i contratti stipulati a seguito di attivita' di teleselling avvengano in presenza di un inequivocabile consenso al contatto originario, salvi i casi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 130, comma 3-bis del Codice. In sede di prima applicazione del presente Codice di condotta e ad esclusiva tutela dell'interessato, nel caso a seguito dei controlli emergano contratti per i quali risulti viziato il primo contatto, detti contratti possono continuare ad avere esecuzione purche' il committente informi l'interessato dell'origine viziata del contratto e che lo stesso interessato confermi la volonta' di volerlo mantenere, fatti salvi i casi residuali in cui il cliente non dia seguito a comprovati tentativi di contatto del committente. Il committente, con cadenza regolare, non inferiore a tre mesi, da definire nell'ambito dell'organismo di monitoraggio di cui al successivo art. 18, fornisce il numero di contratti in violazione rispetto al numero totale del campione controllato e/o in percentuale secondo tale procedura; tali dati sono trasmessi al Garante. Resta ferma l'applicabilita' dei poteri correttivi di cui all'art. 58 del regolamento, nonche' delle responsabilita' di cui agli articoli 82, 83 e 84 del regolamento. 7. Il contratto con l'affidatario del servizio deve espressamente prevedere un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Tale ipotesi di misura sanzionatoria deve essere espressamente prevista anche laddove l'interessato confermi l'interesse al contratto ma risulti illegittimo il contatto effettuato dall'affidatario del servizio. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all'entita' delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilita' del committente di risolvere il contratto, nonche' di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previste. 8. I titolari del trattamento pongono altresi' in essere misure organizzative, contrattuali o tecnologiche efficaci nel garantire che gli affidatari delegati al trattamento cancellino le liste di contatto una volta esaurita la campagna delegata.