Art. 18. Organismo di monitoraggio 1. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli 56 - 58 del regolamento, il rispetto del presente Codice di condotta da parte degli aderenti e' garantito da apposito organismo di monitoraggio (di seguito «OdM» o «Organismo», costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento. 2. L'OdM e' esterno all'organizzazione delle associazioni promotrici ed e' composto da un numero di nove componenti, incluso il presidente. I componenti dell'OdM, selezionati tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore del marketing, e nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo, nonche' di approfondita conoscenza dei mercati, delle filiere e delle categorie interessati dal presente Codice di condotta, sono individuati sulla base delle candidature presentate dalle associazioni promotrici. I componenti dell'OdM garantiscono e mantengono per l'intera durata dell'incarico i necessari requisiti di onorabilita', indipendenza, imparzialita' e competenza. L'incarico del presidente e dei componenti ha durata quinquennale, non rinnovabile. Con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato dell'OdM, le associazioni promotrici provvederanno a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. 3. Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialita' dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, l'organismo nel proprio complesso e i singoli componenti dello stesso, non devono subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attivita' da parte degli aderenti al presente Codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sara' soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, vigilanza o potere gerarchico da parte degli aderenti e adottera' le proprie decisioni senza che alcuno di essi possa in alcun modo sindacarle. 4. Le attivita' dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate da parte di ciascuno degli aderenti al presente Codice di condotta, mediante il pagamento di quote stabilite e annualmente aggiornate dall'OdM, previa consultazione degli aderenti, secondo criteri di economicita' ed efficienza, tenendo conto delle dimensioni e delle modalita' organizzative degli aderenti. 5. Spetta all'OdM: a) garantire il rispetto del presente Codice di condotta da parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, ivi inclusi controlli, sia in remoto che presso la sede degli aderenti, i quali saranno tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attivita'; b) fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza almeno annuale, relativi alle attivita' svolte, ivi inclusi i controlli e le verifiche effettuate; c) mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attivita' svolte, alle spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti; d) fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del presente Codice di condotta, specie quelle che evidenziano la necessita' di apportarvi modifiche. 6. L'OdM ha, altresi', facolta' di: a) proporre linee di indirizzo per la gestione e la risoluzione di contestazioni insorte tra aderenti ed interessati, e tra aderenti, esclusivamente relativa a violazioni e/o modalita' applicative del presente Codice di condotta; b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici per l'individuazione di soluzioni tecnologiche di supporto allo svolgimento delle attivita' di telemarketing e teleselling; c) promuovere uniforme interpretazione del presente Codice di condotta, adottando all'occorrenza apposite linee guida e/o suggerendo opportune best practice. 7. Tenuto conto del funzionamento del presente Codice di condotta e previa consultazione degli aderenti, l'OdM puo' adottare ogni iniziativa funzionale a garantire il rispetto del presente Codice di condotta, compresa la gestione dei reclami eventualmente insorti tra aderenti ed interessati, e tra aderenti, relativamente a violazioni e/o modalita' applicative del presente Codice di condotta. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato a presentare un reclamo al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento. 8. L'OdM adotta un regolamento interno che puo' disciplinare: a) le cause di cessazione dell'incarico del presidente e dei componenti; b) i tempi e le modalita' per reintegrare la composizione dell'OdM a nove membri nel caso di decadenza o cessazione della carica di uno o piu' componenti, per qualsiasi ragione, nel corso della naturale durata del mandato; c) i quorum deliberativi e costitutivi dell'OdM; d) la procedura per l'adesione al presente Codice di condotta, nonche' le cause di revoca o sospensione temporanea dell'adesione; e) il protocollo di collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli svolti dall'OdM; f) le procedure di conferimento incarichi a soggetti terzi. 9. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma 2, la durata del primo organismo di monitoraggio accreditato e' di tre anni, non rinnovabile.