(Allegato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                      Organismo di monitoraggio 
 
    1. Fatti salvi i compiti e i  poteri  del  Garante  di  cui  agli
articoli 56 - 58 del regolamento, il rispetto del presente Codice  di
condotta da parte degli aderenti e' garantito da  apposito  organismo
di  monitoraggio  (di  seguito  «OdM»  o  «Organismo»,  costituito  e
accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento. 
    2.  L'OdM  e'  esterno  all'organizzazione   delle   associazioni
promotrici ed e' composto da un numero di nove componenti, incluso il
presidente.  I  componenti  dell'OdM,  selezionati  tra  soggetti  in
possesso di comprovata esperienza in materia di protezione  dei  dati
personali, con particolare riguardo al settore del marketing, e nello
svolgimento  di  compiti  di  vigilanza  e  controllo,   nonche'   di
approfondita conoscenza dei mercati, delle filiere e delle  categorie
interessati dal presente Codice di condotta, sono  individuati  sulla
base delle candidature presentate dalle  associazioni  promotrici.  I
componenti dell'OdM garantiscono e  mantengono  per  l'intera  durata
dell'incarico i necessari requisiti  di  onorabilita',  indipendenza,
imparzialita'  e  competenza.  L'incarico  del   presidente   e   dei
componenti ha durata quinquennale, non  rinnovabile.  Con  almeno tre
mesi di anticipo rispetto alla  scadenza  del  mandato  dell'OdM,  le
associazioni promotrici provvederanno a  richiedere  l'accreditamento
dell'organismo nella nuova composizione. 
    3. Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialita' dei
componenti  dell'OdM,  evitando  qualsiasi  forma  di   interferenza,
condizionamento o conflitto di  interessi,  l'organismo  nel  proprio
complesso e i singoli componenti  dello  stesso,  non  devono  subire
alcuna ingerenza nell'esercizio  delle  proprie  attivita'  da  parte
degli aderenti al presente  Codice  di  condotta.  Nello  svolgimento
delle  proprie  funzioni  di  controllo,  inoltre,  l'OdM  non  sara'
soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma  di  controllo,
vigilanza o potere gerarchico da parte degli aderenti e adottera'  le
proprie decisioni senza che  alcuno  di  essi  possa  in  alcun  modo
sindacarle. 
    4.  Le  attivita'  dell'OdM,  debitamente  rendicontate,  saranno
finanziate da parte di ciascuno degli aderenti al presente Codice  di
condotta, mediante il pagamento  di  quote  stabilite  e  annualmente
aggiornate dall'OdM, previa  consultazione  degli  aderenti,  secondo
criteri di economicita' ed efficienza, tenendo conto delle dimensioni
e delle modalita' organizzative degli aderenti. 
    5. Spetta all'OdM: 
      a) garantire il rispetto del presente  Codice  di  condotta  da
parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute
opportune, ivi inclusi controlli, sia in remoto che  presso  la  sede
degli  aderenti,  i  quali  saranno  tenuti  a  prestare  la  massima
collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attivita'; 
      b) fornire al Garante e  agli  aderenti  resoconti  riassuntivi
periodici,  con  cadenza  almeno  annuale,  relativi  alle  attivita'
svolte, ivi inclusi i controlli e le verifiche effettuate; 
      c) mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza  annuale,
una rendicontazione economica inerente alle  attivita'  svolte,  alle
spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti; 
      d) fornire  periodicamente,  con  cadenza  almeno  annuale,  al
Garante, alle associazioni promotrici e  agli  aderenti  informazioni
sul funzionamento del presente Codice di condotta, specie quelle  che
evidenziano la necessita' di apportarvi modifiche. 
    6. L'OdM ha, altresi', facolta' di: 
      a) proporre linee di indirizzo per la gestione e la risoluzione
di contestazioni insorte tra aderenti ed interessati, e tra aderenti,
esclusivamente relativa a violazioni e/o  modalita'  applicative  del
presente Codice di condotta; 
      b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro  tecnici  per
l'individuazione  di  soluzioni   tecnologiche   di   supporto   allo
svolgimento delle attivita' di telemarketing e teleselling; 
      c) promuovere uniforme interpretazione del presente  Codice  di
condotta,  adottando  all'occorrenza   apposite   linee   guida   e/o
suggerendo opportune best practice. 
    7. Tenuto conto del funzionamento del presente Codice di condotta
e previa consultazione  degli  aderenti,  l'OdM  puo'  adottare  ogni
iniziativa funzionale a garantire il rispetto del presente Codice  di
condotta, compresa la gestione dei reclami eventualmente insorti  tra
aderenti ed interessati, e tra aderenti, relativamente  a  violazioni
e/o modalita' applicative del presente Codice di condotta.  Resta  in
ogni caso salvo il diritto dell'interessato a presentare  un  reclamo
al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela  dei  propri
diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento. 
    8. L'OdM adotta un regolamento interno che puo' disciplinare: 
      a) le cause di cessazione dell'incarico del  presidente  e  dei
componenti; 
      b) i tempi e  le  modalita'  per  reintegrare  la  composizione
dell'OdM a nove membri nel  caso  di  decadenza  o  cessazione  della
carica di uno o piu' componenti, per  qualsiasi  ragione,  nel  corso
della naturale durata del mandato; 
      c) i quorum deliberativi e costitutivi dell'OdM; 
      d) la procedura per l'adesione al presente Codice di  condotta,
nonche' le cause di revoca o sospensione temporanea dell'adesione; 
      e) il protocollo di collaborazione  per  lo  svolgimento  delle
verifiche e dei controlli svolti dall'OdM; 
      f) le procedure di conferimento incarichi a soggetti terzi. 
    9. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma 2, la
durata del primo organismo di  monitoraggio  accreditato  e'  di  tre
anni, non rinnovabile.