Art. 19. Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente Codice di condotta si applicano ai suoi aderenti; questi ultimi sono tenuti a prevederne l'applicazione, compresi se del caso la vigilanza dell'OdM e il pagamento dei conseguenti oneri, per via negoziale nei rapporti con i fornitori o i committenti che non vi aderiscano. 2. L'adesione al presente Codice di condotta e' richiesta mediante istanza all'Organismo di monitoraggio che, entro quindici giorni dalla sua ricezione, comunica all'istante l'avvenuto inserimento nell'apposito elenco degli aderenti. 3. Il presente Codice di condotta e' approvato in data 21 luglio 2022 e viene sottoposto a procedura di consultazione pubblica. Il medesimo Codice di condotta verra' eventualmente rivisto in base agli esiti di detta consultazione e sottoposto all'approvazione del Collegio del Garante. 4. Il Codice di condotta eventualmente rivisto ai sensi del precedente comma entrera' in vigore, previo accreditamento dell'OdM, ai sensi dell'art. 41 del regolamento, quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 5. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice di condotta sono adottate dai soggetti aderenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Codice di condotta. 6. Le Associazioni promotrici possono promuovere il riesame e l'eventuale modifica dello stesso, anche alla luce di novita' normative, delle prassi applicative del regolamento, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento.