(Allegato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
        Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Le disposizioni di cui  al  presente  Codice  di  condotta  si
applicano ai suoi aderenti; questi ultimi sono  tenuti  a  prevederne
l'applicazione, compresi se del  caso  la  vigilanza  dell'OdM  e  il
pagamento dei conseguenti oneri, per via negoziale nei rapporti con i
fornitori o i committenti che non vi aderiscano. 
    2.  L'adesione  al  presente  Codice  di  condotta  e'  richiesta
mediante istanza all'Organismo di monitoraggio  che,  entro  quindici
giorni  dalla  sua   ricezione,   comunica   all'istante   l'avvenuto
inserimento nell'apposito elenco degli aderenti. 
    3. Il presente Codice di condotta e' approvato in data 21  luglio
2022 e viene sottoposto a procedura  di  consultazione  pubblica.  Il
medesimo Codice di condotta verra' eventualmente rivisto in base agli
esiti  di  detta  consultazione  e  sottoposto  all'approvazione  del
Collegio del Garante. 
    4. Il Codice di  condotta  eventualmente  rivisto  ai  sensi  del
precedente comma entrera' in vigore, previo accreditamento  dell'OdM,
ai sensi dell'art. 41 del regolamento, quindici giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    5. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice di
condotta sono adottate dai soggetti aderenti entro il termine  di sei
mesi dall'entrata in vigore del Codice di condotta. 
    6. Le Associazioni promotrici possono  promuovere  il  riesame  e
l'eventuale  modifica  dello  stesso,  anche  alla  luce  di  novita'
normative, delle prassi applicative del  regolamento,  del  progresso
tecnologico  o  dell'esperienza  acquisita  nella  sua  applicazione,
sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione del Garante  ai
sensi dell'art. 40 del regolamento.