(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
              Rapporti tra committenti e list provider 
 
    1. Nella selezione dei list provider, i committenti  adottano  la
massima diligenza e valutano la presenza di  tutti  gli  elementi  di
garanzia necessari, tra cui: 
      a)  l'adozione  di  corrette  modalita'  di  acquisizione   del
consenso attraverso l'esame delle informative rilasciate  al  momento
della raccolta dei dati e della user experience, volta  a  verificare
la presentazione di richieste di conferimento del consenso  chiare  e
comprensibili,  non  vincolate   e   facilmente   revocabili;   sara'
considerato  correttamente  acquisito   un   consenso   che   risulti
adeguatamente   documentato,   tenendo   traccia,    con    modalita'
informatiche che ne garantiscano  l'immodificabilita'  della  data  e
dell'origine, come, ad esempio, la  conservazione  sia  della  coppia
IP-timestamp  del  soggetto  che  ha  fornito  il  consenso   on-line
selezionando le apposite caselle, sia dell'invio allo stesso soggetto
di un messaggio di notifica  della  registrazione  del  consenso  (ad
esempio, SMS) oppure con meccanismi cosiddetti double opt-in dove  il
consenso   acquisito   on-line   viene   successivamente   confermato
dall'interessato rispondendo ad un messaggio di conferma; la verifica
di detti consensi  deve  essere  effettuata  almeno  su  un  campione
significativamente rappresentativo della banca dati e, in ogni  caso,
deve essere effettuata ogni volta che il titolare riceva un reclamo o
una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli articoli 12-22 del
regolamento da parte di un interessato; 
      b) la reperibilita' del fornitore,  in  particolare  quando  si
utilizzano banche dati di soggetti terzi ubicati fuori dal territorio
nazionale; nel caso di soggetti extra-UE, occorre verificare  se  sia
indicato uno stabilimento in UE ai sensi  dell'art.  3,  par.  1  del
regolamento oppure  un  rappresentante  ai  sensi  dell'art.  27  del
regolamento. 
      c) nel caso di banche dati formate tramite la partecipazione  a
concorsi a premi, e' utile verificare la presenza di  un  regolamento
del concorso che, in conformita' alla legge al decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 «Regolamento concernente
la  revisione  organica  della  disciplina  dei  concorsi   e   delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449»,
riporti i dati del soggetto promotore e dell'eventuale rappresentante
in Italia (art. 5, comma 2). 
    2.  Il  committente,  che  intenda  trattare  per  finalita'   di
telemarketing o teleselling dati autonomamente raccolti  in  qualita'
di autonomi titolari da parte di editori, deve: 
      a)  richiedere  che  le  liste  di  numerazioni  acquisite   da
utilizzare nella campagna promozionale siano state  verificate  prima
dal relativo titolare del trattamento  presso  il  RPO  e  rispettino
pertanto le volonta' degli interessati, ove iscritti,  a  non  essere
inseriti nelle campagne promozionali; 
      b) confrontare tali dati con quelli presenti nella black  list,
al fine di escludere dalle liste di contatto  tutti  gli  interessati
che  abbiano  precedentemente  esercitato  il  proprio   diritto   di
opposizione  o  revocato  il  proprio  consenso  nei  confronti   del
committente rispetto alla medesima lista di contatti; 
      c) verificare le  liste,  cosi'  formate,  presso  il  registro
pubblico delle opposizioni; 
      d) informare entro e non oltre quindici giorni l'editore, o  il
fornitore, di manifestazioni  di  volonta'  negativa  espresse  dagli
interessati  rispetto   alla   raccolta   del   consenso   da   parte
dell'editore, al fine di tenerne conto nella  formazione  e  gestione
delle liste laddove l'interessato abbia manifestato  la  volonta'  in
tal senso. 
    3. I list provider che raccolgono i dati personali quali autonomi
titolari forniscono una dichiarazione  debitamente  sottoscritta  che
attesti la correttezza, liceita' e aggiornamento di tutti i  consensi
raccolti.