Art. 6. Rapporti tra committenti e list provider 1. Nella selezione dei list provider, i committenti adottano la massima diligenza e valutano la presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari, tra cui: a) l'adozione di corrette modalita' di acquisizione del consenso attraverso l'esame delle informative rilasciate al momento della raccolta dei dati e della user experience, volta a verificare la presentazione di richieste di conferimento del consenso chiare e comprensibili, non vincolate e facilmente revocabili; sara' considerato correttamente acquisito un consenso che risulti adeguatamente documentato, tenendo traccia, con modalita' informatiche che ne garantiscano l'immodificabilita' della data e dell'origine, come, ad esempio, la conservazione sia della coppia IP-timestamp del soggetto che ha fornito il consenso on-line selezionando le apposite caselle, sia dell'invio allo stesso soggetto di un messaggio di notifica della registrazione del consenso (ad esempio, SMS) oppure con meccanismi cosiddetti double opt-in dove il consenso acquisito on-line viene successivamente confermato dall'interessato rispondendo ad un messaggio di conferma; la verifica di detti consensi deve essere effettuata almeno su un campione significativamente rappresentativo della banca dati e, in ogni caso, deve essere effettuata ogni volta che il titolare riceva un reclamo o una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli articoli 12-22 del regolamento da parte di un interessato; b) la reperibilita' del fornitore, in particolare quando si utilizzano banche dati di soggetti terzi ubicati fuori dal territorio nazionale; nel caso di soggetti extra-UE, occorre verificare se sia indicato uno stabilimento in UE ai sensi dell'art. 3, par. 1 del regolamento oppure un rappresentante ai sensi dell'art. 27 del regolamento. c) nel caso di banche dati formate tramite la partecipazione a concorsi a premi, e' utile verificare la presenza di un regolamento del concorso che, in conformita' alla legge al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», riporti i dati del soggetto promotore e dell'eventuale rappresentante in Italia (art. 5, comma 2). 2. Il committente, che intenda trattare per finalita' di telemarketing o teleselling dati autonomamente raccolti in qualita' di autonomi titolari da parte di editori, deve: a) richiedere che le liste di numerazioni acquisite da utilizzare nella campagna promozionale siano state verificate prima dal relativo titolare del trattamento presso il RPO e rispettino pertanto le volonta' degli interessati, ove iscritti, a non essere inseriti nelle campagne promozionali; b) confrontare tali dati con quelli presenti nella black list, al fine di escludere dalle liste di contatto tutti gli interessati che abbiano precedentemente esercitato il proprio diritto di opposizione o revocato il proprio consenso nei confronti del committente rispetto alla medesima lista di contatti; c) verificare le liste, cosi' formate, presso il registro pubblico delle opposizioni; d) informare entro e non oltre quindici giorni l'editore, o il fornitore, di manifestazioni di volonta' negativa espresse dagli interessati rispetto alla raccolta del consenso da parte dell'editore, al fine di tenerne conto nella formazione e gestione delle liste laddove l'interessato abbia manifestato la volonta' in tal senso. 3. I list provider che raccolgono i dati personali quali autonomi titolari forniscono una dichiarazione debitamente sottoscritta che attesti la correttezza, liceita' e aggiornamento di tutti i consensi raccolti.