Art. 7. Obblighi specifici per i fornitori che eseguono i contatti 1. Oltre a quanto previsto dal regolamento, dal Codice e da altre disposizioni del presente Codice di condotta, i fornitori che effettuano materialmente la campagna di promozione in qualita' di responsabili del trattamento sono tenuti ai seguenti obblighi. Chiunque effettui attivita' di telemarketing/teleselling (inclusi contact center e agenzie), anche se tale attivita' non e' la principale attivita' di impresa, e' tenuto a iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione («ROC») di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, comunicando, altresi', tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di telemarketing e teleselling. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio (art. 24-bis, comma 11, decreto-legge n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 243 della legge n. 232/2016. Restano fermi gli obblighi relativi all'utilizzo di numerazioni iscritte al ROC, nonche' le prescrizioni relative alle comunicazioni da indirizzare al Ministero per lo sviluppo economico («MISE»), al Ministero del lavoro, all'Ispettorato nazionale del lavoro e al Garante qualora l'attivita' di call center sia svolta in un Paese extra UE. 2. Chiunque effettui attivita' di telemarketing/teleselling (inclusi contact center e agenzie), ai sensi dell'art. 2 della legge n. 5/2018, rispetta l'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante utilizzando l'apposito codice prefisso, individuato dall'AGCOM con delibera n. 156/18/CIR, ed eventuali, successive, modificazioni e integrazioni, per identificare le attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. In alternativa, e fino a diverse disposizioni che dovessero essere introdotte de jure condendo, chiunque effettui attivita' di telemarketing/teleselling (inclusi contact center e agenzie) potra' valutare l'utilizzo di una propria numerazione priva del codice prefisso purche' ricontattabile da parte dell'utente. Tali numerazioni devono essere comunicate al committente prima dell'inizio dell'attivita' promozionale e devono risultare iscritte nel ROC. 3. I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling, (incluse eventualmente le agenzie o altri operatori) esclusivamente in qualita' di responsabili del trattamento, devono inoltre: a) adottare misure tecniche e organizzative, anche contrattuali, fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, idonee a verificare ed assicurare l'adempimento, da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, delle istruzioni impartite; b) utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso di utilizzo, in caso di contatti commerciali outbound, unicamente di tali numerazioni; c) fornire entro quindici giorni dalla chiusura delle singole campagne promozionali, ai committenti per conto dei quali vengono svolte le attivita' di telemarketing e teleselling, un report dettagliato contenente: i. il numero di telefonate effettuate su base giornaliera; ii. il numero di telefonate effettuate e rimaste senza risposta su base giornaliera; iii. il numero di persone contattate che abbiano dichiarato di non essere interessate; iv. i dati identificativi, il numero di telefono e la data di recepimento della richiesta di ciascun interessato o contraente contattato che abbia: i) esercitato il proprio diritto di opposizione, verso il titolare; ii) chiesto la cancellazione dei propri dati da parte del titolare; iii) revocato il proprio consenso al ricevimento di ulteriori contatti commerciali; d) registrare in apposite black-list tutte le richieste di cui alla precedente lettera c), provvedendo all'inoltro al committente, secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dalle procedure di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del presente Codice di condotta e comunque entro e non oltre 24 ore dal relativo ricevimento, ovvero, in alternativa inviare in modalita' automatizzate i log degli esiti dei contatti al committente da parte dei fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling; e) inviare al titolare, secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dalle procedure di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del presente Codice e comunque entro quindici giorni dall'esecuzione della chiamata rilevante, i dati identificativi ed il numero di telefono degli interessati o dei contraenti che abbiano manifestato interesse o direttamente aderito alla proposta o promozione oggetto della campagna; f) non contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la chiamata con risposta): ii) prima delle 9,00 e dopo le 20,00 dal lunedi' al venerdi'; iii) prima delle 10,00 e dopo le 19,00 il sabato o i giorni prefestivi; iv) la domenica o i giorni festivi; la chiamata che trovi occupato o che rimanga senza risposta si considera come non effettuata. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti (prima/dopo) rispetto agli orari indicati nella presente lettera f) ed e', pertanto, ammessa qualsiasi chiamata che sia iniziata entro la suddetta tolleranza. Sono fatti salvi contatti commerciali anche in orari e giorni diversi, se espressamente concordati con l'interessato stesso (ad esempio, chiamate per fornire chiarimenti, chiamate a diverso orario, chiamate per reperire ulteriori documenti) e sono fatte altresi' salve le chiamate e richiamate dirette all'interessato che siano state espressamente richieste dall'interessato, ad esempio, mediante landing page, digital advertising, sito o funzioni dell'IVR e anche con mezzi diversi; g) essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalita' di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli (titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.