(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
     Obblighi specifici per i fornitori che eseguono i contatti 
 
    1. Oltre a quanto previsto dal regolamento, dal Codice e da altre
disposizioni  del  presente  Codice  di  condotta,  i  fornitori  che
effettuano materialmente la campagna di  promozione  in  qualita'  di
responsabili  del  trattamento  sono  tenuti  ai  seguenti  obblighi.
Chiunque effettui  attivita'  di  telemarketing/teleselling  (inclusi
contact center  e  agenzie),  anche  se  tale  attivita'  non  e'  la
principale attivita' di impresa, e' tenuto a iscriversi  al  Registro
degli  operatori  di  comunicazione  («ROC»)  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26  novembre  2008   ed   eventuali   successive   modificazioni   ed
integrazioni, comunicando, altresi', tutte le numerazioni telefoniche
messe a disposizione del pubblico  e  utilizzate  per  i  servizi  di
telemarketing e teleselling. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi  di  call  center  e
deve essere contemplato nel contratto  di  affidamento  del  servizio
(art. 24-bis, comma 11,  decreto-legge  n.  83/2012,  convertito  con
legge n. 134/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 243 della legge
n. 232/2016. Restano fermi  gli  obblighi  relativi  all'utilizzo  di
numerazioni iscritte al ROC, nonche' le  prescrizioni  relative  alle
comunicazioni da indirizzare al Ministero per lo  sviluppo  economico
(«MISE»), al Ministero  del  lavoro,  all'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e al Garante qualora l'attivita' di call center sia svolta  in
un Paese extra UE. 
    2.  Chiunque  effettui  attivita'  di   telemarketing/teleselling
(inclusi contact center e agenzie), ai sensi dell'art. 2 della  legge
n. 5/2018, rispetta l'obbligo di  presentazione  dell'identificazione
della  linea  chiamante  utilizzando  l'apposito   codice   prefisso,
individuato dall'AGCOM con  delibera  n.  156/18/CIR,  ed  eventuali,
successive,  modificazioni  e  integrazioni,  per   identificare   le
attivita' di pubblicita', vendita  e  comunicazione  commerciale.  In
alternativa, e fino  a  diverse  disposizioni  che  dovessero  essere
introdotte  de  jure  condendo,  chiunque   effettui   attivita'   di
telemarketing/teleselling (inclusi contact center e  agenzie)  potra'
valutare l'utilizzo di  una  propria  numerazione  priva  del  codice
prefisso  purche'   ricontattabile   da   parte   dell'utente.   Tali
numerazioni devono essere comunicate al committente prima dell'inizio
dell'attivita' promozionale e devono risultare iscritte nel ROC. 
    3.  I  fornitori  che  offrono  servizi  di  call  center  o   di
teleselling, (incluse eventualmente le  agenzie  o  altri  operatori)
esclusivamente in qualita' di responsabili  del  trattamento,  devono
inoltre: 
      a)   adottare   misure   tecniche   e   organizzative,    anche
contrattuali, fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300, idonee a verificare  ed  assicurare  l'adempimento,  da
parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del  regolamento
e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, delle istruzioni impartite; 
      b)  utilizzare  esclusivamente   numerazioni   richiamabili   o
identificabili e non  accettare  incarichi  da  committenti  che  non
prevedano un obbligo  espresso  di  utilizzo,  in  caso  di  contatti
commerciali outbound, unicamente di tali numerazioni; 
      c) fornire entro quindici giorni dalla chiusura  delle  singole
campagne promozionali, ai committenti per  conto  dei  quali  vengono
svolte  le  attivita'  di  telemarketing  e  teleselling,  un  report
dettagliato contenente: 
        i. il numero di telefonate effettuate su base giornaliera; 
        ii. il  numero  di  telefonate  effettuate  e  rimaste  senza
risposta su base giornaliera; 
        iii. il numero di persone contattate che  abbiano  dichiarato
di non essere interessate; 
        iv. i dati identificativi, il numero di telefono e la data di
recepimento della  richiesta  di  ciascun  interessato  o  contraente
contattato  che  abbia:  i)  esercitato   il   proprio   diritto   di
opposizione, verso il titolare;  ii)  chiesto  la  cancellazione  dei
propri dati da parte del titolare; iii) revocato il proprio  consenso
al ricevimento di ulteriori contatti commerciali; 
      d) registrare in apposite black-list tutte le richieste di  cui
alla precedente lettera c), provvedendo all'inoltro  al  committente,
secondo  le  modalita'  e  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalle
procedure di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del presente  Codice
di condotta e  comunque  entro  e  non  oltre  24  ore  dal  relativo
ricevimento,   ovvero,   in   alternativa   inviare   in    modalita'
automatizzate i log degli esiti dei contatti al committente da  parte
dei fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling; 
      e) inviare al titolare, secondo le modalita' e nel rispetto dei
tempi previsti dalle procedure di cui all'art. 5, comma 3, lettera a)
del presente Codice e comunque entro quindici giorni  dall'esecuzione
della chiamata rilevante, i  dati  identificativi  ed  il  numero  di
telefono degli interessati o dei contraenti che  abbiano  manifestato
interesse o direttamente aderito alla proposta o  promozione  oggetto
della campagna; 
      f) non contattare il medesimo interessato (laddove per contatto
si intende la chiamata con risposta): ii) prima delle 9,00 e dopo  le
20,00 dal lunedi' al venerdi'; iii) prima delle 10,00 e dopo le 19,00
il sabato o i giorni prefestivi; iv) la domenica o i giorni  festivi;
la chiamata che trovi  occupato  o  che  rimanga  senza  risposta  si
considera come non effettuata. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti
(prima/dopo) rispetto agli orari indicati nella presente  lettera  f)
ed e', pertanto, ammessa qualsiasi chiamata che sia iniziata entro la
suddetta tolleranza. Sono fatti salvi contatti commerciali  anche  in
orari e giorni diversi, se espressamente concordati con l'interessato
stesso (ad esempio, chiamate  per  fornire  chiarimenti,  chiamate  a
diverso orario, chiamate per reperire  ulteriori  documenti)  e  sono
fatte altresi' salve le chiamate e richiamate dirette all'interessato
che siano state espressamente richieste dall'interessato, ad esempio,
mediante landing page, digital advertising, sito o funzioni  dell'IVR
e anche con mezzi diversi; 
      g) essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della
telefonata  e  senza  eccezioni,   le   previste   informazioni   sul
trattamento dei dati personali e sulle  modalita'  di  esercizio  dei
diritti, delineando con chiarezza i ruoli  (titolare/responsabile)  e
le rispettive incombenze.