((Art. 1 bis 
 
Disposizioni per assicurare  la  funzionalita'  delle  commissioni  e
              sottocommissioni elettorali circondariali 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  11
aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1°  giugno  2011,  n.  78,
dopo le parole: «funzionari statali» sono inserite le  seguenti:  «in
servizio o a riposo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 11 aprile  2011,  n.  37,  convertito,  senza
          modificazioni,  dalla  legge  1°   giugno   2011,   n.   78
          (Disposizioni  urgenti  per   le   commissioni   elettorali
          circondariali e per il voto dei  cittadini  temporaneamente
          all'estero in occasione  delle  consultazioni  referendarie
          che si svolgono nei giorni  12  e  13  giugno  2011),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Disposizioni in  materia  di  commissioni  e
          sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni
          di  viaggio).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il   quorum
          necessario   al   funzionamento   delle    commissioni    e
          sottocommissioni  elettorali  circondariali,  il   Prefetto
          designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  funzionari  statali  da
          nominare  componenti  aggiunti.  I  funzionari  statali  in
          servizio o a riposo partecipano ai lavori delle commissioni
          in caso di assenza dei componenti titolari  o  supplenti  e
          nelle  more  dell'eventuale   procedimento   di   decadenza
          previsto dall'articolo 23 del testo unico delle  leggi  per
          la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta  e  la
          revisione delle liste elettorali, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,  recante
          approvazione del testo unico delle leggi per la  disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali. 
                Omissis.»