((Art. 1 bis Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: «funzionari statali» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2011, n. 78 (Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio). - 1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali in servizio o a riposo partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Omissis.»