((Art. 1 ter 
 
Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da  parte
  degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del
  Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 
 
  1. In occasione delle elezioni dei membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per
motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo  di
almeno tre mesi  nel  quale  ricade  la  data  di  svolgimento  della
predetta consultazione elettorale, in un comune italiano  situato  in
una regione diversa da quella in cui si trova  il  comune  nelle  cui
liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di  voto
con le modalita' previste dal presente articolo. 
  2.  Quando  il  comune  di  temporaneo  domicilio  appartiene  alla
medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle  cui
liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori  sede  di  cui  al
comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio. 
  3. Quando il  comune  di  temporaneo  domicilio  appartiene  a  una
circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade  il  comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede  di
cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della  regione  in
cui e' situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto e' espresso
per le liste e  i  candidati  della  circoscrizione  di  appartenenza
dell'elettore, presso le sezioni  elettorali  speciali  istituite  ai
sensi del comma 8. 
  4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il  diritto  di
voto ai sensi dei commi 2  e  3  presentano,  personalmente,  tramite
persona delegata  o  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  telematici,
apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti.
La domanda e' presentata almeno trentacinque giorni prima della  data
prevista per lo svolgimento della consultazione ed e' revocabile, con
le stesse forme previste dal primo periodo, entro il  venticinquesimo
giorno antecedente la medesima data. 
  5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono
essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e,  ove
possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati  copia  di
un documento di riconoscimento in corso di validita' e della  tessera
elettorale personale nonche' la certificazione o altra documentazione
attestante    l'iscrizione    presso    un'istituzione    scolastica,
universitaria o formativa. 
  6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno
antecedente la  data  della  consultazione  il  comune  di  residenza
verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di
elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio,
per gli elettori indicati al comma 2, o  al  comune  capoluogo  della
regione in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio, per  gli
elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale  del  comune  di
residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale
e' iscritto l'elettore fuori sede  che  quest'ultimo  esercitera'  il
voto per le elezioni europee in altro comune. 
  7. Entro il quinto giorno antecedente la data della  consultazione,
il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma
2, o il comune capoluogo della regione in cui e' situato il comune di
temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3,  rilascia
all'elettore fuori  sede,  anche  mediante  l'utilizzo  di  strumenti
telematici, un'attestazione di ammissione al voto  con  l'indicazione
del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. 
  8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di  cui  al
comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni
elettorali, nel  numero  di  una  sezione  elettorale  per  ogni  800
elettori, o frazione di  essi,  ammessi  al  voto,  aggregando  nella
stessa  sezione,  ove  possibile,   gli   elettori   della   medesima
circoscrizione elettorale. 
  9. I nominativi degli elettori ammessi  al  voto  in  ogni  sezione
elettorale speciale  sono  annotati  nell'apposita  lista  elettorale
sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla
competente commissione elettorale circondariale. 
  10. Per la composizione, la costituzione e il  funzionamento  delle
sezioni elettorali speciali si applicano, salvo  quanto  diversamente
previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.  Il
presidente della sezione elettorale speciale e' nominato dal  sindaco
del comune capoluogo di  regione  preferibilmente  tra  gli  iscritti
all'albo delle persone idonee  tenuto  presso  la  cancelleria  della
competente corte d'appello. I componenti sono nominati  dallo  stesso
sindaco preferibilmente  tra  gli  iscritti  all'albo  delle  persone
idonee  all'ufficio  di  scrutatore  elettorale  tenuto  dal   comune
capoluogo di regione compresi  nella  graduatoria  formata  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8  marzo  1989,  n.
95. Ove necessario, il sindaco  nomina  il  presidente  e  gli  altri
componenti di seggio anche tra  gli  elettori  che  hanno  presentato
istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario e'
nominato dal presidente della sezione  elettorale  speciale  tra  gli
iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra
gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede. 
  11. Presso ogni sezione elettorale speciale  e'  collocata  un'urna
per la votazione per  ciascuna  delle  circoscrizioni  elettorali  di
appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. 
  12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2  e  3  votano  previa
esibizione, oltre che di un  valido  documento  di  riconoscimento  e
della tessera elettorale personale, dell'attestazione  di  ammissione
al voto rilasciata ai sensi del comma 7. 
  13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il  presidente  della
sezione elettorale  speciale  consegna  la  scheda,  predisposta  dal
Ministero dell'interno e  stampata  in  sede  locale,  relativa  alla
circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune  nelle  cui
liste elettorali l'elettore stesso e' iscritto. Una volta votata,  la
scheda  e'  restituita  al  presidente  che  la  introduce  nell'urna
relativa   alla    circoscrizione    elettorale    di    appartenenza
dell'elettore. 
  14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali  si
svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni
elettorali ordinarie del territorio nazionale. 
  15.  Le  operazioni  di  scrutinio  presso  le  sezioni  elettorali
speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto
e l'accertamento del numero dei votanti per  ciascuna  circoscrizione
elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni
elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18. 
  16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di  voto
e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi  a
tali operazioni e li rimette all'ufficio  elettorale  provinciale  di
cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979,  n.  18,  costituito
presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. 
  17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario,  completa  in
via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale
speciale, per cause di forza maggiore, non abbia  potuto  ultimare  e
procede  al  riesame  delle  schede  contenenti  voti  contestati   e
provvisoriamente non assegnati  dalla  sezione  elettorale  speciale.
Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione  elettorale,  al
riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza. 
  18. All'esito delle  operazioni  di  competenza  e  della  relativa
verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma  altresi'  un
estratto del proprio verbale  con  la  certificazione  dei  risultati
complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.  Tale
estratto del verbale e' immediatamente trasmesso per  via  telematica
al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo
9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 
  19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione  elettorale
speciale dagli elettori di  una  medesima  circoscrizione  elettorale
siano  inferiori  a  cinque,  il  presidente  della  sezione,  previa
annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero,  immette
le schede stesse nella  corrispondente  urna  di  altra  sezione,  se
costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione  rimanga
comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza  essere  aperte,
sono racchiuse in un plico sigillato e inviate,  a  cura  del  comune
capoluogo di  regione,  all'ufficio  elettorale  provinciale  per  le
operazioni di completamento di cui al comma 17. 
  20.  Per  quanto  non  specificamente  disciplinato  dal   presente
articolo, si applicano le disposizioni del testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e
della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 
  21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3  hanno  diritto  alle
vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al
capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di  voto
presso la sezione elettorale speciale di assegnazione. 
  22. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  8,  pari  a
614.149 euro per l'anno 2024, si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese  derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del  Parlamento  europeo  e
dall'attuazione dei referendum, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
          8 marzo 1989, n. 95 (Norme per  l'istituzione  dell'albo  e
          per  il  sorteggio  delle  persone  idonee  all'ufficio  di
          scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo  53
          del testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
          elezione  degli  organi  delle  amministrazioni   comunali,
          approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570): 
                «Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e  il  ventesimo
          giorno antecedenti la data stabilita per la  votazione,  la
          Commissione elettorale comunale di cui  all'articolo  4-bis
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20   marzo   1967,   n.   223,   e   successive
          modificazioni,  in  pubblica  adunanza,  preannunziata  due
          giorni prima con manifesto affisso nell'albo  pretorio  del
          comune, alla presenza dei  rappresentanti  di  lista  della
          prima sezione del comune, se designati, procede: 
                  a) alla nomina degli scrutatori, per  ogni  sezione
          elettorale  del  comune,  scegliendoli  tra  i   nominativi
          compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello
          occorrente; 
                  b) alla formazione di una graduatoria di  ulteriori
          nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire  gli
          scrutatori nominati a norma della lettera  a)  in  caso  di
          eventuale rinuncia o impedimento;  qualora  la  successione
          degli scrutatori  nella  graduatoria  non  sia  determinata
          all'unanimita' dai componenti  la  Commissione  elettorale,
          alla  formazione  della  graduatoria  si  procede   tramite
          sorteggio; 
                  c)  alla   nomina   degli   ulteriori   scrutatori,
          scegliendoli fra gli iscritti nelle  liste  elettorali  del
          comune stesso, qualora il numero  dei  nominativi  compresi
          nell'albo degli scrutatori  non  sia  sufficiente  per  gli
          adempimenti di cui alle lettere a) e b). 
                Omissis.» 
              - La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979,  n.
          18 (Elezione dei membri del  Parlamento  europeo  spettanti
          all'Italia) concerne le Circoscrizioni elettorali. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  9  e  10  della
          citata legge 24 gennaio 1979, n. 18: 
                «Art. 9.  -  Presso  la  corte  d'appello  nella  cui
          giurisdizione e'  il  capoluogo  della  circoscrizione,  e'
          costituito entro cinque giorni dalla data di  pubblicazione
          del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale
          circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali  uno
          con funzioni di presidente, nominati dal  presidente  della
          corte d'appello. Sono nominati anche  magistrati  supplenti
          per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. 
                Un cancelliere della corte d'appello e' designato  ad
          esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.» 
                «Art.  10.  -   Presso   il   tribunale   nella   cui
          circoscrizione  e'  compreso  il  comune  capoluogo   della
          provincia e' costituito, non prima del decimo e  non  oltre
          il quinto  giorno  antecedente  la  data  della  votazione,
          l'ufficio   elettorale   provinciale   composto   da    tre
          magistrati, dei  quali  uno  con  funzioni  di  presidente,
          nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati  anche
          magistrati supplenti per sostituire i titolari in  caso  di
          assenza o impedimento. 
                Un  cancelliere  del  tribunale   e'   designato   ad
          esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.».