Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in materia di  revisione  delle  anagrafi  della
  popolazione residente e di determinazione della popolazione legale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 233,  dopo  le  parole:  «in  forma  aggregata»  sono
inserite le seguenti: «e in forma individuale»; 
    b) il comma 236 e' sostituito dal seguente: 
      «236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale ((nel  proprio  sito
internet))  istituzionale  i  dati  relativi   al   conteggio   della
popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati
del  censimento  permanente  della  popolazione   riferiti   all'anno
precedente, accompagnati dalla relativa  metodologia  di  calcolo.  I
dati pubblicati ((nel sito internet)) istituzionale  dell'ISTAT  sono
presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di
legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della  popolazione.
L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.»; 
    c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti: 
      «236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni  in
materia di procedimenti elettorali e  referendari,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica,  emanato  con  cadenza  quinquennale  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, e pubblicato ((nella Gazzetta  Ufficiale)),
sono  riportati  i  risultati   del   censimento   permanente   della
popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente. 
      236-ter. Il dato della popolazione ai  fini  di  cui  al  comma
236-bis resta determinato, ((in fase di prima applicazione)), secondo
quanto riportato nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 2023, ((pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale))  n.  53  del  3  marzo  2023,  ((recante  il  dato  della
popolazione censita al  31  dicembre  2021.  Il  successivo  dato  di
riferimento della popolazione a fini elettorali e'  determinato,  con
le modalita' di cui al comma 236-bis, sulla base  dei  risultati  del
censimento al 31 dicembre 2026.))». 
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ((con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,))
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  emanato  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze,  sentito  l'ISTAT,   si   provvede   alla   modifica   delle
((disposizioni del regolamento di cui  al  decreto))  del  Presidente
della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  che  disciplinano  gli
istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e
all'esercizio  delle  funzioni  affidate  all'ISTAT  dalla  legge  24
dicembre 1954,  n.  1228,  al  fine  di  adeguarle  alle  innovazioni
conseguenti  all'introduzione   del   censimento   permanente   della
popolazione e delle abitazioni  e  all'evoluzione  delle  tecniche  e
delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalita'
e  delle  caratteristiche  tecniche  dell'Anagrafe  nazionale   della
popolazione  residente   e   della   digitalizzazione   dei   servizi
anagrafici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  233,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Omissis. - 233. L'ISTAT, d'intesa con  il  Ministero
          dell'interno, definisce,  tramite  il  Piano  generale  del
          censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
          le  circolari  e  istruzioni  tecniche,  le  modalita'   di
          restituzione in forma aggregata e in forma  individuale  ai
          comuni  delle   informazioni   raccolte   nell'ambito   del
          censimento,  necessarie  ai  fini  della  revisione   delle
          anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  le  modalita'
          tecniche e la periodicita' di tale revisione. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                Omissis.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo  regolamento
          anagrafico  della  popolazione  residente»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.