Art. 3 
 
Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di  provincia  e  relativa
                            denominazione 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per l'elezione del sindaco  e  del  consiglio  comunale  dei
comuni capoluogo di provincia si applicano,  indipendentemente  dalla
relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge. 
  3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu'
comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni  stessi  e
lo statuto stabilisce quale delle citta'  capoluogo  e'  sede  legale
della provincia. 
  4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione  di  nuovi
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato  e  degli  altri
enti pubblici. 
  5. Per le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano resta  fermo  quanto  previsto  dalla  rispettiva
legislazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  72  e  73  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.  72  (Elezione  del  sindaco  nei  comuni   con
          popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1.  Nei  comuni
          con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco  e'
          eletto a suffragio universale  e  diretto,  contestualmente
          all'elezione del consiglio comunale. 
                2. Ciascun candidato  alla  carica  di  sindaco  deve
          dichiarare all'atto della presentazione  della  candidatura
          il  collegamento  con  una  o  piu'  liste  presentate  per
          l'elezione del  consiglio  comunale.  La  dichiarazione  ha
          efficacia solo se  convergente  con  analoga  dichiarazione
          resa dai delegati delle liste interessate. 
                3. La scheda per l'elezione  del  sindaco  e'  quella
          stessa utilizzata per l'elezione del consiglio.  La  scheda
          reca i nomi e  i  cognomi  dei  candidati  alla  carica  di
          sindaco, scritti entro un  apposito  rettangolo,  sotto  ai
          quali sono riportati i contrassegni  della  lista  o  delle
          liste con cui il candidato e' collegato. Tali  contrassegni
          devono essere riprodotti sulle schede con  il  diametro  di
          centimetri 3. Ciascun elettore puo',  con  un  unico  voto,
          votare per un candidato alla carica di sindaco  e  per  una
          delle liste ad esso  collegate,  tracciando  un  segno  sul
          contrassegno di una di tali liste.  Ciascun  elettore  puo'
          altresi' votare per un candidato alla  carica  di  sindaco,
          anche non collegato alla  lista  prescelta,  tracciando  un
          segno sul relativo rettangolo. 
                4. E' proclamato eletto  sindaco  il  candidato  alla
          carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 
                5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
          cui al comma 4, si procede ad un secondo  turno  elettorale
          che ha luogo la seconda domenica successiva  a  quella  del
          primo. Sono ammessi al secondo turno i due  candidati  alla
          carica di sindaco che hanno  ottenuto  al  primo  turno  il
          maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti  tra  i
          candidati,  e'  ammesso  al   ballottaggio   il   candidato
          collegato con la lista o il gruppo di liste per  l'elezione
          del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore  cifra
          elettorale complessiva.  A  parita'  di  cifra  elettorale,
          partecipa al ballottaggio  il  candidato  piu'  anziano  di
          eta'. 
                6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno
          dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5,
          secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che
          segue nella graduatoria. Detto  ballottaggio  ha  luogo  la
          domenica  successiva  al  decimo  giorno  dal   verificarsi
          dell'evento. 
                7. Per i candidati ammessi al ballottaggio  rimangono
          fermi i  collegamenti  con  le  liste  per  l'elezione  del
          consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
          ballottaggio hanno tuttavia facolta',  entro  sette  giorni
          dalla prima votazione, di dichiarare  il  collegamento  con
          ulteriori  liste  rispetto  a  quelle  con  cui  e'   stato
          effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  Tutte  le
          dichiarazioni  di  collegamento  hanno  efficacia  solo  se
          convergenti con analoghe dichiarazioni  rese  dai  delegati
          delle liste interessate. 
                8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome  e
          il cognome dei candidati alla carica  di  sindaco,  scritti
          entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti
          i  simboli  delle  liste  collegate.  Il  voto  si  esprime
          tracciando un  segno  sul  rettangolo  entro  il  quale  e'
          scritto il nome del candidato prescelto. 
                9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco
          il candidato che ha ottenuto  il  maggior  numero  di  voti
          validi. In caso di parita' di voti,  e'  proclamato  eletto
          sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma  7,  con
          la lista o il gruppo di liste per l'elezione del  consiglio
          comunale che ha conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale
          complessiva. A parita' di cifra elettorale,  e'  proclamato
          eletto sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.» 
                «Art. 73 (Elezione del consiglio comunale nei  comuni
          con popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Le liste
          per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un
          numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
          da  eleggere  e   non   inferiore   ai   due   terzi,   con
          arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero  dei
          consiglieri da comprendere nella lista contenga  una  cifra
          decimale  superiore  a  50  centesimi.  Nelle   liste   dei
          candidati nessuno dei due sessi puo'  essere  rappresentato
          in  misura  superiore  a  due  terzi,  con   arrotondamento
          all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati  del
          sesso  meno  rappresentato  da  comprendere   nella   lista
          contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. 
                2. Con la lista di candidati  al  consiglio  comunale
          deve  essere  anche  presentato  il  nome  e  cognome   del
          candidato  alla  carica   di   sindaco   e   il   programma
          amministrativo da affiggere all'albo pretorio.  Piu'  liste
          possono presentare  lo  stesso  candidato  alla  carica  di
          sindaco.  In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il
          medesimo programma amministrativo e si considerano  fra  di
          loro collegate. 
                3. Il voto alla lista viene espresso,  ai  sensi  del
          comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul  contrassegno
          della  lista  prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  altresi'
          esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il  medesimo
          contrassegno, uno o due voti di  preferenza,  scrivendo  il
          cognome di non piu' di due candidati compresi  nella  lista
          da lui votata. Nel caso di espressione di  due  preferenze,
          esse devono riguardare candidati  di  sesso  diverso  della
          stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
          I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
          diametro di centimetri 3. 
                4. L'attribuzione dei seggi alle liste e'  effettuata
          successivamente  alla   proclamazione   dell'elezione   del
          sindaco al termine del primo o del secondo turno. 
                5. La cifra elettorale di  una  lista  e'  costituita
          dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
          tutte le sezioni del comune. 
                6.  La  cifra  individuale  di  ciascun  candidato  a
          consigliere comunale e' costituita  dalla  cifra  di  lista
          aumentata dei voti di preferenza. 
                7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle
          liste che abbiano ottenuto al primo turno meno  del  3  per
          cento dei voti validi  e  che  non  appartengano  a  nessun
          gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 
                8.  Salvo  quanto  disposto   dal   comma   10,   per
          l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna  lista
          o a  ciascun  gruppo  di  liste  collegate,  nel  turno  di
          elezione del  sindaco,  con  i  rispettivi  candidati  alla
          carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna
          lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
          3, 4, .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
          eleggere e  quindi  si  scelgono,  fra  i  quozienti  cosi'
          ottenuti, i piu'  alti,  in  numero  eguale  a  quello  dei
          consiglieri da eleggere, disponendoli  in  una  graduatoria
          decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste  avra'  tanti
          rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
          compresi nella graduatoria. A parita' di  quoziente,  nelle
          cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla  lista
          o gruppo  di  liste  che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
          elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.  Se
          ad una lista spettano piu' posti  di  quanti  sono  i  suoi
          candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre
          liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
                9. Nell'ambito di ciascun gruppo di  liste  collegate
          la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente  ai
          voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2,  3,  4,
          ..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti  al
          gruppo di liste. Si determinano in  tal  modo  i  quozienti
          piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad  ogni
          lista. 
                10. Qualora un candidato alla carica di  sindaco  sia
          proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
          liste a lui collegate che non  abbia  gia'  conseguito,  ai
          sensi del comma 8, almeno il 60 per  cento  dei  seggi  del
          consiglio, ma abbia ottenuto almeno il  40  per  cento  dei
          voti validi, viene assegnato il 60  per  cento  dei  seggi,
          sempreche' nessuna altra lista  o  altro  gruppo  di  liste
          collegate abbia superato il 50 per cento dei  voti  validi.
          Qualora un candidato alla carica di sindaco sia  proclamato
          eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad
          esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi  del
          comma 8, almeno il 60 per cento dei  seggi  del  consiglio,
          viene assegnato il  60  per  cento  dei  seggi,  sempreche'
          nessuna altra lista o altro gruppo di  liste  collegate  al
          primo turno abbia gia' superato nel turno  medesimo  il  50
          per  cento  dei  voti  validi.  I  restanti  seggi  vengono
          assegnati alle altre liste o gruppi di liste  collegate  ai
          sensi del comma 8. 
                11.  Una  volta  determinato  il  numero  dei   seggi
          spettanti a ciascuna lista o  gruppo  di  liste  collegate,
          sono in  primo  luogo  proclamati  eletti  alla  carica  di
          consigliere  i  candidati  alla  carica  di  sindaco,   non
          risultati eletti, collegati  a  ciascuna  lista  che  abbia
          ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di  piu'
          liste  al  medesimo  candidato  alla  carica   di   sindaco
          risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
          detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
          liste collegate. 
                12. Compiute le operazioni di cui al  comma  11  sono
          proclamati  eletti  consiglieri  comunali  i  candidati  di
          ciascuna lista  secondo  l'ordine  delle  rispettive  cifre
          individuali. In caso di parita' di cifra individuale,  sono
          proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine  di
          lista.».