Art. 4 
 
Disposizioni in materia di  elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
                              comunale 
 
  1.  All'articolo  51,  comma  2,  del  testo  unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,  il
limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere  del  terzo
mandato.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  non  si
applicano ai comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti.».  I
mandati svolti o in corso di svolgimento  alla  data  di  entrata  in
vigore del presento decreto sono computati ai fini  dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma. 
  2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del  sindaco  e  del
consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
in deroga a quanto previsto dalle disposizioni  di  cui  all'articolo
71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia
stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i  candidati
compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa
abbia riportato un numero di voti validi  non  inferiore  al  50  per
cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore  al
40 per cento degli  elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  del
comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali,  l'elezione  e'
nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle
liste elettorali  del  comune  non  si  tiene  conto  degli  elettori
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  che
non abbiano esercitato il diritto di voto. 
  ((2-bis.  All'articolo  1,  comma  20-ter,  del  decreto-legge   29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole:  «Fino  a  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  51  (Durata  del  mandato  del  sindaco,   del
          presidente della provincia e dei consigli. Limitazione  dei
          mandati). - 1. Il  sindaco  e  il  consiglio  comunale,  il
          presidente  della  provincia  e  il  consiglio  provinciale
          durano in carica per un periodo di cinque anni. 
                2. Chi ha ricoperto per due  mandati  consecutivi  la
          carica di sindaco e di presidente della provincia  non  e',
          allo   scadere   del   secondo   mandato,    immediatamente
          ricandidabile alle medesime  cariche.  Per  i  sindaci  dei
          comuni con popolazione fino a 15.000  abitanti,  il  limite
          previsto dal primo periodo  si  applica  allo  scadere  del
          terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi
          non si applicano ai comuni con  popolazione  fino  a  5.000
          abitanti. 
                3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e'
          consentito un terzo mandato  consecutivo  se  uno  dei  due
          mandati precedenti ha avuto durata inferiore  a  due  anni,
          sei mesi e un giorno, per causa  diversa  dalle  dimissioni
          volontarie.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  71,  comma  10,  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.  71  (Elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
          comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - Omissis. 
                10. Ove sia stata ammessa e votata  una  sola  lista,
          sono eletti tutti i candidati compresi nella lista,  ed  il
          candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
          un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
          votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
          50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
          del  comune.  Qualora   non   si   siano   raggiunte   tali
          percentuali, la elezione e' nulla. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  20-ter,  del
          decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.  198  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - Omissis. 
                20-ter.  Fino  al  31  dicembre  2025,   le   risorse
          ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni
          beneficiari anche  nel  caso  in  cui  gli  stessi  abbiano
          adottato specifiche deliberazioni di rinuncia,  parziale  o
          totale, alla misura  massima  dell'indennita'  di  funzione
          prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che
          le  predette  risorse  siano  state  utilizzate  per   tali
          finalita'. 
                Omissis.»