((Art. 4 bis 
 
             Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 
 
  1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18,  il  quarto
comma e' sostituito dal seguente: 
  «Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per  i  partiti  o  gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso
al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle  due
Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature  con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio  in  ragione
proporzionale o in un collegio uninominale in una delle  due  Camere.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti  o  gruppi
politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature  con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle
circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a
un partito politico europeo  costituito  in  gruppo  parlamentare  al
Parlamento europeo  nella  legislatura  in  corso  al  momento  della
convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e'  certificata  a
mezzo  di  dichiarazione  sottoscritta  dal  presidente  del   gruppo
parlamentare europeo autenticata  da  un  notaio  o  da  un'autorita'
diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta
altresi'  nel  caso  in  cui  la  lista  sia  contraddistinta  da  un
contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un  partito
o gruppo politico esente da tale onere».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 della  citata  legge
          24 gennaio 1979, n.  18,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 12. - Le  liste  dei  candidati  devono  essere
          presentate, per ciascuna circoscrizione,  alla  cancelleria
          della  corte  d'appello  presso  la  quale  e'   costituito
          l'ufficio elettorale  circoscrizionale,  dalle  ore  8  del
          quarantesimo giorno alle ore 20 del  trentanovesimo  giorno
          antecedenti quello della votazione. 
                Le liste dei candidati devono essere sottoscritte  da
          non meno di 30.000 e non piu' di 35.000 elettori. 
                I  sottoscrittori  devono  risultare  iscritti  nelle
          liste elettorali di ogni regione della  circoscrizione  per
          almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma,
          pena la nullita' della lista. 
                Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i  partiti  o
          gruppi politici costituiti  in  gruppo  parlamentare  nella
          legislatura in corso  al  momento  della  convocazione  dei
          comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima
          elezione  abbiano  presentato   candidature   con   proprio
          contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione
          proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due
          Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per  i
          partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione  abbiano
          presentato candidature con proprio contrassegno  e  abbiano
          ottenuto almeno  un  seggio  in  una  delle  circoscrizioni
          italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati  a  un
          partito politico europeo costituito in gruppo  parlamentare
          al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento
          della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e'
          certificata  a  mezzo  di  dichiarazione  sottoscritta  dal
          presidente del gruppo parlamentare europeo  autenticata  da
          un  notaio  o  da  un'autorita'  diplomatica  o   consolare
          italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi'  nel
          caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno
          composito, nel quale sia contenuto quello di un  partito  o
          gruppo politico esente da tale onere. 
                Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione
          di presentazione della lista deve essere  sottoscritta  dal
          presidente o dal segretario del partito o  gruppo  politico
          ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con
          mandato  autenticato  da  notaio.  La  sottoscrizione  puo'
          essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla
          lettera  a)  del  quarto  comma  dell'articolo  precedente,
          sempre che, nell'atto  di  designazione,  agli  stessi  sia
          stato conferito anche  il  mandato  di  provvedere  a  tale
          incombenza, ovvero venga da essi  esibito,  all'atto  della
          presentazione   delle   candidature,    apposito    mandato
          autenticato  da  notaio.  Nel  primo  caso   il   Ministero
          dell'interno  provvede  a  comunicare  a  ciascun   ufficio
          elettorale  circoscrizionale  che  la  designazione   degli
          incaricati comprende anche il mandato di  sottoscrivere  la
          dichiarazione di presentazione delle candidature. La  firma
          del sottoscrittore deve essere autenticata da un  notaio  o
          da un cancelliere di pretura. 
                Nessun  candidato  puo'  essere  compreso  in   liste
          recanti contrassegni diversi, pena la  nullita'  della  sua
          elezione. 
                Ogni candidato, nella dichiarazione  di  accettazione
          della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria
          candidatura in  altre  circoscrizioni,  specificando  quali
          sono. 
                Ciascuna  lista  deve  comprendere   un   numero   di
          candidati non minore di tre e non maggiore del  numero  dei
          membri da eleggere  nella  circoscrizione.  All'atto  della
          presentazione, in ciascuna lista i candidati  dello  stesso
          sesso non possono eccedere  la  meta',  con  arrotondamento
          all'unita'. Nell'ordine di lista,  i  primi  due  candidati
          devono essere di sesso diverso. 
                Ciascuna  delle  liste  di  candidati   eventualmente
          presentate da partiti  o  gruppi  politici  espressi  dalla
          minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
          tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena  del
          Friuli-Venezia  Giulia  puo'   collegarsi,   agli   effetti
          dell'assegnazione  dei  seggi   previsti   dai   successivi
          articoli  21  e  22,   con   altra   lista   della   stessa
          circoscrizione presentata  da  partito  o  gruppo  politico
          presente  in  tutte  le  circoscrizioni   con   lo   stesso
          contrassegno. 
                A tale scopo, nella  dichiarazione  di  presentazione
          della lista, deve essere indicata la lista con la quale  si
          intende effettuare il  collegamento.  Le  dichiarazioni  di
          collegamento fra le liste debbono essere reciproche. 
                La dichiarazione di presentazione  della  lista  deve
          contenere l'indicazione di un  delegato  effettivo  ed  uno
          supplente autorizzati a designare  i  rappresentanti  della
          lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale,  presso
          gli uffici elettorali provinciali e presso  gli  uffici  di
          ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini
          di cui all'articolo 25 del testo unico 30  marzo  1957,  n.
          361, e successive modificazioni. 
                Per gli uffici elettorali provinciali la designazione
          deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno  in  cui
          avviene l'elezione, presso  la  cancelleria  del  tribunale
          nella cui circoscrizione e' compreso  il  comune  capoluogo
          della provincia.»