((Art. 4 ter 
 
Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della
                    legge 23 aprile 1981, n. 154 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  274,  comma  1,
lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  la
causa di ineleggibilita' prevista ai fini dell'elezione a consigliere
regionale dall'articolo 2, primo comma, numero  7),  della  legge  23
aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente  ai  dipendenti  della
regione che svolgano, al  momento  della  candidatura  al  rispettivo
consiglio, funzioni e attivita' amministrative.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 274, comma  1,  lettera
          l), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 274 (Norme  abrogate).  -  1.  Sono  o  restano
          abrogate le seguenti disposizioni: 
                  Omissis. 
                    l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte  salve  le
          disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali; 
                Omissis.»