((Art. 4 quater 
 
Autenticazioni  delle  sottoscrizioni  di  proposte  referendarie  in
                            ambito locale 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.  53,  le
parole: «nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile  2014,
n. 56» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  per  le  elezioni
previste dalla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  e  per  i  referendum
previsti dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  1,  della
          legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
          maggiore  efficienza  al  procedimento  elettorale),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14.  -  1.  Sono  competenti  ad  eseguire  le
          autenticazioni che non siano attribuite  esclusivamente  ai
          notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,  n.
          29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi  per  la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          Amministrazioni comunali, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  dalla  legge  17
          febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976,  n.
          161, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio
          1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla
          legge 25 maggio 1970,  n.  352,  nonche'  per  le  elezioni
          previste dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e  per  i
          referendum   previsti   dal   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i  giudici  di
          pace, i cancellieri e  i  collaboratori  delle  cancellerie
          delle corti d'appello e dei tribunali,  i  segretari  delle
          procure  della  Repubblica,  i  membri  del  Parlamento,  i
          consiglieri  regionali,  i  presidenti  delle  province,  i
          sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali  e
          provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i
          presidenti  dei  consigli   comunali   e   provinciali,   i
          presidenti   e   i    vice    presidenti    dei    consigli
          circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i  consiglieri
          metropolitani  e  i  consiglieri  comunali,   i   segretari
          comunali  e  provinciali  e  i  funzionari  incaricati  dal
          sindaco e dal presidente  della  provincia.  Sono  altresi'
          competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
          comma gli avvocati iscritti all'albo che  hanno  comunicato
          la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui
          nominativi  sono  tempestivamente   pubblicati   nel   sito
          internet istituzionale dell'ordine. 
                Omissis.»