((Art. 4 quinquies 
 
Disposizioni in materia di  trattamenti  degli  amministratori  delle
  forme particolari e piu' accentuate di decentramento 
 
  1. I trattamenti relativi ad  aspettative,  permessi  e  indennita'
degli amministratori delle forme particolari  e  piu'  accentuate  di
decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17,  comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000,
come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17,  comma
5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme  di
decentramento fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di  cui
all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a  ripetizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  i  comuni  con
popolazione superiore a 300.000  abitanti  possono  riconoscere  agli
amministratori  delle  forme  particolari  e   piu'   accentuate   di
decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17,  comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000,
indennita' e  gettoni  di  presenza  che,  nel  loro  complesso,  non
determinino una spesa superiore a quella che il comune puo' sostenere
applicando le tipologie di indennita' e i  tetti  di  spesa  previsti
dall'articolo 82,  commi  1  e  2,  del  medesimo  testo  unico  agli
amministratori  delle  forme  particolari  e   piu'   accentuate   di
decentramento.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 17, comma 5, e 82,
          commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267: 
                «Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento  comunale).
          - Omissis. 
                5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  300.000
          abitanti, lo statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'
          accentuate  forme  di  decentramento  di  funzioni   e   di
          autonomia   organizzativa   e   funzionale,   determinando,
          altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
          comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali  forme
          di decentramento, lo status dei componenti  e  le  relative
          modalita' di elezione, nomina o designazione. Le  modalita'
          di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o  la
          designazione dei componenti  degli  organi  esecutivi  sono
          comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto  del
          principio della parita' di  accesso  delle  donne  e  degli
          uomini  alle  cariche  elettive,  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici  pubblici.  Il
          consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza  assoluta
          dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
          territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti   e    la
          conseguente istituzione delle nuove forme di  autonomia  ai
          sensi della normativa statutaria. 
                Omissis.» 
                «Art. 82 (Indennita'). - 1.  Il  decreto  di  cui  al
          comma 8 del presente articolo determina una  indennita'  di
          funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per  il
          sindaco,  il  presidente  della   provincia,   il   sindaco
          metropolitano, il presidente  della  comunita'  montana,  i
          presidenti dei consigli circoscrizionali  dei  soli  comuni
          capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli  comunali
          e provinciali, nonche' i componenti degli organi  esecutivi
          dei comuni e ove previste delle loro  articolazioni,  delle
          province,  delle  citta'  metropolitane,  delle   comunita'
          montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
          locali. Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i  lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 
                2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennita'   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle citta'  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  puo'  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
          rispettivo presidente. In nessun caso gli  oneri  a  carico
          dei predetti enti per i permessi retribuiti dei  lavoratori
          dipendenti da privati o da enti pubblici economici  possono
          mensilmente    superare,    per     ciascun     consigliere
          circoscrizionale,   l'importo    pari    ad    un    quarto
          dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. 
                Omissis.».