((Art. 4 sexies 
 
              Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n.  165,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le  liste
che,  al  momento  dell'indizione  delle  elezioni  regionali,   sono
espressione di forze politiche o movimenti  corrispondenti  a  gruppi
parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla  base  di
attestazione  resa  dal   segretario   o   presidente   del   partito
rappresentato nella Camera».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
          2  luglio  2004,  n.  165   (Disposizioni   di   attuazione
          dell'articolo 122, primo comma, della  Costituzione),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Disposizioni  di  principio,  in  attuazione
          dell'articolo 122,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
          materia  di  sistema  di  elezione).  -   1.   Le   regioni
          disciplinano  con  legge  il  sistema   di   elezione   del
          Presidente  della  Giunta  regionale  e   dei   consiglieri
          regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: 
                  a) individuazione  di  un  sistema  elettorale  che
          agevoli la formazione di stabili maggioranze nel  Consiglio
          regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; 
                  b)  contestualita'  dell'elezione  del   Presidente
          della Giunta regionale e del  Consiglio  regionale,  se  il
          Presidente e' eletto  a  suffragio  universale  e  diretto.
          Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi  di
          elezione del  Presidente  della  Giunta  regionale  secondo
          modalita' diverse dal suffragio universale  e  diretto,  di
          termini  temporali  tassativi,  comunque  non  superiori  a
          novanta  giorni,  per  l'elezione  del  Presidente  e   per
          l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; 
                  c) divieto di mandato imperativo; 
                  c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne
          e uomini nell'accesso  alle  cariche  elettive,  disponendo
          che: 
                    1)   qualora   la   legge   elettorale    preveda
          l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i  candidati
          siano presenti in modo tale che quelli dello  stesso  sesso
          non eccedano il 60 per cento del totale  e  sia  consentita
          l'espressione  di  almeno  due  preferenze,  di   cui   una
          riservata  a  un   candidato   di   sesso   diverso,   pena
          l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 
                    2) qualora siano previste liste senza espressione
          di preferenze, la legge  elettorale  disponga  l'alternanza
          tra  candidati  di  sesso  diverso,  in  modo  tale  che  i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale; 
                    3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
          legge  elettorale  disponga  l'equilibrio  tra  candidature
          presentate  col  medesimo  simbolo  in  modo  tale  che   i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale. 
                  c-ter)   esenzione   dalla   sottoscrizione   degli
          elettori per le liste che, al momento dell'indizione  delle
          elezioni regionali, sono espressione di forze  politiche  o
          movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti  in
          almeno una delle due Camere,  sulla  base  di  attestazione
          resa dal segretario o presidente del partito  rappresentato
          nella Camera. 
                Omissis.»