Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo  1,  comma  4,  pari  a  euro
7.573.859 per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse del fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese  derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del  Parlamento  europeo  e
dall'attuazione dei referendum, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ((del presente articolo e dal
comma 22 dell'articolo 1-ter)), non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.